Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7348 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20210-2017, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il quale è elett.te dom.ta;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1238/2/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/05/2017;
nonché
sul ricorso n. 5814-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il quale è elett.te dom.to;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1731/2/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 10/07/2017;
e
sul ricorso n. 5820-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il quale è elett.te dom.to;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1730/2/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 10/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese relativamente all’anno di imposta 2008, per effetto dell’imputazione alla detta società -quale conseguenza dell’avvenuta rilevazione di costi non inerenti per fatture emesse RAGIONE_SOCIALE – di un maggior valore da assoggettare ad I.R.A.P., nonché della rettifica delle detrazioni I.V.A.;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Arezzo che, con sentenza n. 410/2014, accolse il ricorso;
che l’ RAGIONE_SOCIALE propose appello alla C.T.R. della Toscana, la quale, con sentenza n. 1238/2/17, depositata il 15/05/2017, rigettò il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come (a) la contribuente avesse fornito prova documentale (a.1) dell’esistenza rapporto contrattuale originante le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nei propri confronti e sottese alle riprese per cui è causa, nonché (a.2) degli incarichi giornalieri oltre al riepilogo delle prestazioni effettuate, con (b) conseguente avvenuta dimostrazione dell’inerenza dei relativi costi, rettamente portati
in detrazione. I giudici di appello hanno inoltre ritenuto (c) ‘ irrilevanti…le ulteriori circostanze…sulla commistione di proprietà tra la contribuente e la RAGIONE_SOCIALE, in quanto non rispondente al vero, o che i costi non sono frutto di una libera scelta imprenditoriale bensì di arbitraggio fiscale, non essendo stata fornita alcuna prova che i servizi resi avrebbero potuto essere rinvenuti, alle condizioni, sul libero mercato ‘ ed osservato che (d) ‘ il carattere eccessivo della spesa doveva essere apprezzato sotto il profilo della mancanza di congruità e non per affermare la mancanza di inerenza della stessa ‘ così come (e) la questione concernente ‘ l’effettivo svolgimento dei servizi ‘ fosse estranea al thema decidendum, ‘ considerato che la contestazione a base dell’accertamento riferisce all’inerenza dei costi e non all’effettività degli stessi ‘;
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi; si è costituita con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.;
Rilevato, altresì, che con separati avvisi di accertamento, emessi in conseguenza delle riprese operate nei confronti della RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, l’ RAGIONE_SOCIALE ha provveduto, altresì a riprese per I.R.P.E.F. ed addizionali regionale e comunale per il medesimo anno di imposta (2008) nei confronti degli associati, COGNOME e COGNOME;
che i contribuenti hanno impugnato detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Arezzo che, con sentenze 412/2014 e 411/2014, accolse i ricorsi;
che l’ RAGIONE_SOCIALE impugnò anche tali decisioni innanzi alla C.T.R. della Toscana la quale, con sentenze 1731/2/2017 e 1730/2/2017, entrambe depositate il 10/07/2017, rigettò gli
appelli sulla base delle medesime motivazioni (illustrate supra ) contenute nella propria precedente decisione n. 1238/2/17, depositata il 15/05/2017, concernente la posizione della COGNOME E COGNOME RAGIONE_SOCIALE;
che anche avverso tali decisioni l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto separati ricorsi per cassazione, ciascuno dei quali affidato a 2 motivi; si sono costituiti, con separati controricorsi, sia NOME COGNOME che NOME COGNOME;
che i tre procedimenti, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, sono stati riuniti nel corso dell’adunanza camerale del 16.1.2024;
che tale riunione è, tuttavia, inidonea, da un lato, a superare le doglianze svolte dall’ RAGIONE_SOCIALE con il primo motivo di entrambi i ricorsi iscritti ai nn. 5814-2018 e 5820-2018 R.G. – in virtù delle quali parte ricorrente ha lamentato (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità delle decisioni impugnate per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE -e, dall’altro, a superare il medesimo profilo -rilevabile di ufficio – di difetto originario di integrità del contraddittorio nel giudizio iscritto al n. 20210-2017, non avendo partecipato allo stesso gli associati COGNOME e COGNOME;
che è noto che in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dell’associazione, da un lato, e di quelle dei singoli soci ed associati, dall’altro, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.
n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo; che è altrettanto noto che, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone (o -come nella specie -di associazioni senza personalità giuridica, per effetto della equiparazione contenuta nell’art. 5, comma 3, lett. c, del d.P.R. n. 917 del 1986) ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione. Ciò si verifica quando, (a) oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da (b) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi, (c) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese, (d) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito, nonché (e) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (Cass., Sez. 5, 24.2.2022, n. 6073, Rv. 663984-01);
che, al netto di qualsivoglia valutazione circa la ricorrenza degli altri elementi, difetta nella specie il requisito sub d), essendo state le decisioni assunte dai giudici di appello trattate non unitariamente, con sentenze depositate, rispettivamente, in data
15.5.2017 (avuto riguardo alla posizione della associazione) ed in data 10.7.2017 (in relazione alla posizione degli associati);
Ritenuto, in conclusione, che, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 20210-2017 R.G. ed in accoglimento primo motivo dei ricorsi iscritti ai nn. 5814-2018 e 5820-2018 R.G., va dichiarata la nullità di tutti i giudizi, con conseguente cassazione delle decisioni impugnate e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio a contraddittorio integro ed a regolare, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
che, per effetto di quanto precede, resta assorbito l’esame degli ulteriori motivi;
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 20210-2017 R.G. ed in accoglimento del primo motivo dei ricorsi riuniti, iscritti ai nn. 5814-2018 e 5820-2018 R.G., dichiara la nullità di tutti i giudizi, cassa le decisioni impugnate e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione dele spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione