Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3110  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata  e  difesa,  in  virtù  di  procura  speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Agrigento, che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato  di  eleggere  domicilio  presso  lo  studio  del  difensore,  al INDIRIZZO in Canicattì INDIRIZZO);
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso
la sentenza n. 5735, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALEia l’8.6.2021, e pubblicata il 16.6.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto:  II.DD.,  Iva  ed  Irap, 2008  –  Società  non  operative  Società  di  persone  –  Società  e soci  –  Litisconsorzio  necessario – Violazione – Conseguenze.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istituiva il contraddittorio e all’esito, ritenuta applicabile la disciplina RAGIONE_SOCIALE società non operative, notificava alla RAGIONE_SOCIALE, ai fini RAGIONE_SOCIALE Imposte Dirette, dell’Iva e dell’Irap, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto l’anno 2008, mediante il quale contestava alla società un reddito imponibile di Euro 198.451,00. Ai soci erano notificati gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.
 La  società  impugnava  l’atto  impositivo  emesso  nei  suoi confronti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP riteneva infondate le critiche proposte dalla contribuente e rigettava il suo ricorso.
RAGIONE_SOCIALE spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALEia. La CTR riteneva che la società avesse provato l’oggettiva impossibilità di avviare l’attività produttiva, conseguendo dei ricavi, non avendo potuto riscuotere parte di un contributo pubblico, e pertanto riformava la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Provinciale ed annullava l’avviso di accertamento.
 Avverso  la  decisione  adottata  dalla  Commissione  Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALEia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi di impugnazione. La società resiste mediante controricorso, ed ha pure proposto un motivo di ricorso incidentale.
Ragioni della decisione
 Con  il  suo  primo  strumento  di  impugnazione,  proposto  ai sensi  dell’art.  360,  primo  comma,  n.  4,  cod.  proc.  civ.,  l’RAGIONE_SOCIALE  contesta  la  violazione  degli  artt.  14,  29  e  61  del D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 101, 102, 112, 157 e 159, cod. proc.  civ.,  nonché  dell’art.  111  Cost.,  conseguendone  la  nullità
della decisione impugnata, per avere la CTR  pronunciato in violazione RAGIONE_SOCIALE regole del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci.
Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 30, commi 1 e 4 bis , della legge n. 724 del 1994, e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la società abbia provato la ricorrenza di cause oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, operando riferimento all’omessa percezione di un’ultima parte di un finanziamento pubblico.
 Con  il  suo  motivo  di  ricorso  incidentale,  proposto  ai  sensi dell’art.  360,  primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  la  contribuente contesta  la  violazione  o  falsa  applicazione  dell’art.  42  del  Dpr  n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., ‘per omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza gravata in merito all’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento … per difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione’ (controric., p. XII).
 Con  il  suo  primo  mezzo  d’impugnazione  l’Amministrazione finanziaria  lamenta  la  violazione  RAGIONE_SOCIALE  regole  del  litisconsorzio necessario tra  la  società  di  persone  ed  i  soci.  La  critica  attiene  a questione  molto  nota  e  ricorrente  ed  è  esposta  con  chiarezza, riguardando  problematica  di  puro  diritto.  La  censura  proposta dall’RAGIONE_SOCIALE supera pertanto le contestazioni di inammissibilità proposte dalla controricorrente.
Occorre  in  proposito  preliminarmente  ricordare  che,  all’epoca dei fatti per cui è causa, la RAGIONE_SOCIALE era una società di persone con il capitale ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME.
4.1. Il giudice del gravame ha dato atto, invero, nella sentenza n.  5735  del  2021  con  la  quale  ha  deciso  in  questo  giudizio  sul
ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, che era stata domandata dai ricorrenti la riunione RAGIONE_SOCIALE cause con i giudizi pendenti nei confronti dei soci, tra cui il processo ora recante RNUMERO_DOCUMENTO introdotto da COGNOME NOME, essendo state le impugnative trattate contestualmente in questa sede, scrivendo che la società ‘ha chiesto, in data 12/5/2014, la riunione dei ricorsi dei soci (al 50% ciascuno) COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali hanno presentato autonomo ricorso contro l’accertamento emesso nei loro confronti’ (sent. CTR, p. II), ma non ha poi provveduto in merito, disponendo la riunione, oppure chiarendo perché abbia ritenuto di non farlo.
4.2. Occorre allora ricordare che questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che ‘in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs.
546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio’, Cass. SS.UU., 4.6.2008, n. 14815 (conf. tra le tante, più di recente, Cass. sez. VIV, 25.6.2018, n. 16730); ne consegue che, ‘in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado’, Cass. sez. VI -V, 22.1.2018, n. 1472.
4.2.1. Invero questa Corte di legittimità non ha neppure mancato di precisare che ‘nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate da tali giudici’, Cass. sez. V, 24.2.2022, n. 6073.
5. Ricordato che è stato trattato contestualmente in questa sede il giudizio di impugnazione proposto dal socio COGNOME NOME (N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO), ma non quello introdotto dalla consocia RAGIONE_SOCIALE, nel caso di specie la controricorrente afferma che la trattazione in sede di gravame dei giudizi nei confronti di società e soci è avvenuta contestualmente, anche se separatamente, ma non ha assicurato la prova della sussistenza di altre condizioni indicate dalla Suprema Corte perché possa procedersi alla riunione dei processi in sede di giudizio di legittimità.
Ne  discende  che  deve  dichiararsi  la  nullità  dell’intero  giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del giudizio con tutti i litisconsorti.  Il  secondo  strumento  di  impugnazione,  ed  il  ricorso incidentale introdotto dalla contribuente, rimangono assorbiti.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , assorbito il secondo ed il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto RAGIONE_SOCIALE regole del litisconosorzio necessario tra la società ed i soci, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25.1.2024.