Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19636 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11486/2024 R.G. proposto da : COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA n. 784/2023 depositata il 15/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente COGNOME NOME era attinta da avviso di accertamento per gli anni di imposta 2009 e 2010, per maggior reddito quale socia al 20% della società di fatto costituita da ella medesima in sodalizio con i signori COGNOME Luca, COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Nello specifico, veniva contestata la costituzione di una società estera, la RAGIONE_SOCIALE, con sede in Romania, per la commercializzazione di telefoni in violazione di Iva comunitaria per operazioni fittiziamente avvenute ‘estero Italia’, con l’int erposta società rumena, in luogo della reale operazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con la dissimulata società di fatto.
La contribuente ha adito il giudice di prossimità, contestando l’esistenza della ‘frode carosello’, ma i gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, poi illustrati con memoria.
Spiega controricorso l’Agenzia delle entrate con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.
In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 102 del codice di procedura civile, nonché 62 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nello specifico, si lamenta la violazione del litisconsorzio necessario fra società e soci qualora si controverta dell’esistenza di una società di fatto.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 41 della Carta EDU.
Nello specifico si lamenta la mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, e conseguente nullità degli atti impositivi a valle.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta ancora censura i sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile lamentando nullità della sentenza per omissione di pronuncia, in violazione dell’art. 112 del medesimo codice di rito, degl i articoli 7 e 62 del decreto legislativo numero 546 del 1992.
Nello specifico si lamenta mancata pronuncia sul VII motivo di appello, relativo all’incompetenza del funzionario a sottoscrivere l’atto impositivo.
Risulta fondato ed assorbente il primo motivo.
2.1. Il ricorso allibrato avanti questa Corte con il numero 7097/2017 è stato definito con ordinanza n. 31974/2021, che ha cassato con rinvio al primo giudice la sentenza attinente l’accertamento per maggior reddito di altro socio della medesima società di fatto, sig. COGNOME
Al riguardo, anche in questa sede, deve essere riaffermato il seguente principio di diritto: “nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti” (Cass. n. 23261/2018 e n.
14387/2014), con la ulteriore conseguenza che il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’Ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci che sono, appunto, litisconsorti necessari (Cass. n. 15566/2018).
2.2. I gradi di merito sono stati celebrati in violazione del prefato litisconsorzio necessario e quindi sono radicalmente nulli, né è possibile ricomporre il litisconsorzio in questa sede, come pure ammesso da questa Suprema Corte di legittimità, a determinate condizioni, qui non sussistenti (cfr. Cass. S.U. 14815/2008, con affinamento in Cass. V, n. 3789/2018).
Pertanto, in accoglimento del primo motivo, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio per violazione del contraddittorio, con rimessione al primo giudice.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17/06/2025.