Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 318 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 318 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
AVV_NOTAIO
IRAP-IVA
2009/2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32036/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
RAGGIO VERDE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore .
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 2887/2018 depositata in data 28 marzo 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha instato per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE notificava gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO -rispettivamente emessi per gli anni d’imposta 2009 e 2010 e per maggiori redditi IRAP ed IVA -alla società RAGIONE_SOCIALE, con cui venivano accertati ricavi non dichiarati per un ammontare di € 48.939,00 in relazione all’anno d’imposta 2009 e di € 48.189,00 in relazione all’anno d’imposta 2010. Dopo la notifica dei predetti atti impositivi, la società contribuente presentava istanza di accertamento con adesione, conclusasi poi negativamente. Di conseguenza, la società impugnava gli accertamenti presentando ricorso con istanza di reclamo, a fronte del quale l’Ufficio formulava un’ipotesi di accordo di mediazione, cui però la società non aderiva.
Avverso gli avvisi di accertamento, la società contribuente proponeva due distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 818/2015, previa riunione dei ricorsi proposti dalla società contribuente, li accoglieva.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Campania, chiedendo la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., stante la natura unica del rapporto giuridico di imposta sottostante ed il carattere unitario dell’accertamento, che riverbera i propri effetti direttamente nei confronti dei due soci della società contribuente in relazione alla loro quota di partecipazione al capitale sociale; la società contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 2887/2018, depositata in data 28 marzo 2018, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società contribuente è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 14 D. Lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha fatto applicazione del principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento (posta alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e di quelle dei singoli soci) comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario originario tra soci e società, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all’integrazione del contraddittorio, pena la nullità assoluta dell’intero processo nonché della sentenza conclusiva RAGIONE_SOCIALE stesso.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 12, comma 7, della L. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato che, differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale non pone in capo all’Amministrazione finanziaria che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d) D.P.R. 600/1973, nonché dell’art. 2729 c.c. e 2697, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato che, nella presente fattispecie, pur in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento analitico -induttivo del reddito d’impresa era stato legittimato dalla anti-economicità di gestione, consistente nel fatto che la
società contribuente aveva dichiarato, per più anni d’imposta, ingenti perdite ed un’ampia divaricazione tra costi e ricavi, così assumendo una condotta commerciale anomala e irragionevole di per sé e da sola sufficiente a giustificare una rettifica della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), in assenza peraltro di qualsiasi prova contraria offerta dalla società al fine di dimostrare l’effettività e la realtà RAGIONE_SOCIALE perdite subite.
2. Il primo motivo di ricorso proposto è fondato.
Invero, questa Corte ha avuto modo di evidenziare che: «In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nonché dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi» (Cass. n. 36325/2022; Cass. n. 32998/2021; Cass. n. 23762/2013 e Cass. n. 14815/2008).
2.1. Va, poi, considerato che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’RAGIONE_SOCIALE abbia contestualmente proceduto all’accertamento di IVA e di altre imposte IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del ‘ simultaneus processus ‘, attesa
l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. n. 6303/2018 e Cass. n. 21340/2015).
Ancora, con un recente arresto (Cass. 23/04/2025, n. 10550), si è sostenuto che, anche per l’IRAP e l’IVA trova applicazione il principio per cui l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l’IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall’altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus per l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall’Ufficio.
Quindi, il principio si fonda sulla struttura stessa dell’imputazione dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone, prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, in base alla quale i redditi prodotti dalla società sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione. Tale meccanismo determina un rapporto giuridico d’imposta unitario e inscindibile, che non può essere deciso in maniera difforme per la società e per i singoli soci.
2.3. Orbene, non può che rilevarsi la nullità dell’intero giudizio qui in discussione per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cod. proc. civ., 111, secondo comma, Cost. e 14 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non essendo stati evocati in giudizio, sia in primo che in secondo grado, né i restanti soci (oltre l’odierna controricorrente) della società di persone di cui è stato accertato il maggior reddito di impresa, né la stessa società.
Di poi va chiarito che, sebbene nell’odierna camera di consiglio venga chiamata anche la causa riguardante gli accertamenti nei confronti di tutti
i soci per il medesimo anno di imposta, non può disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione e ciò perché le cause in grado di appello non sono state trattate nella medesima udienza.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, il che travolge le sentenze di entrambi i gradi di giudizio con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, per l’ulteriore trattazione e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, la quale provvederà a regolare le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 4 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME