Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22746 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11257/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, come da procura speciale a margine del controricorso
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 2293/13/2015, depositata il 4.11.2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 30 maggio 2024.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Puglia rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME
Oggetto:
Tributi
NOME avverso l’avviso di accertamento, con il quale era stato rideterminato il reddito del predetto contribuente per l’anno d’imposta 2008, derivante dalla sua asserita partecipazione, in qualità di socio di fatto, alla RAGIONE_SOCIALE;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto qui ancora rileva, che:
-l’Ufficio aveva ipotizzato che la RAGIONE_SOCIALE fosse una RAGIONE_SOCIALE fittizia, istituita al solo fine di realizzare illeciti vantaggi fiscali;
la decisione del primo giudice di annullare l’atto impositivo, in quanto non preceduto dal contraddittorio preventivo, era errata, non rientrando l’avviso impugnato fra quelli per i quali la legge impone di espletarlo;
-nel merito, mancava la prova dell’ingerenza del contribuente nella gestione della CVL e neppure dell’assegnazione allo stesso di utili riconducibili a detta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-le uniche presunzioni addotte dall’Ufficio, al fine di dimostrare l’attribuzione all’COGNOME della qualità di socio occulto ed amministratore di fatto, erano costituite dalla sua presenza fisica, nel corso di due precedenti verifiche fiscali, operate nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, compatibili, tuttavia, con la sua qualità di commercialista che seguiva la contabilità della CVL;
si trattava di elementi insufficienti, sicchè andava esclusa la sua partecipazione agli utili della RAGIONE_SOCIALE;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
il contribuente resisteva con controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e del
principio del litisconsorzio necessario, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 o n. 4, cod. proc. civ., rilevando la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio fra la RAGIONE_SOCIALE di fatto, il contribuente e gli altri due soci, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ai quali erano stati imputati in parti uguali i redditi di partecipazione accertati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere non provata la qualità di socio di fatto dell’COGNOME sulla base della circostanza costituita dalla presenza fisica dello stesso, in occasione di due precedenti ispezioni e verifiche operate dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-con il terzo motivo, deduce l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che era stata la figlia di COGNOME NOME, seppure priva di un incarico formale, a presentare la dichiarazione IVA per l’anno 2008, contenente la grave irregolarità della mancata compilazione del quadro VE (volume di affari), con il conseguente vantaggio di non esporre l’IVA a debito per la CLV;
-con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il contribuente denuncia la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR e scluso l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo;
-preliminarmente va rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, per violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, l’onere del ricorrente di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, «gli atti processuali, i documenti, i
contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda» è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme processuali, a) quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la RAGIONE_SOCIALE del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, b) quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, comma 3, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass., Sez. U., 3 novembre 2011, n. 22726; Cass., 10 dicembre 2020, n. 28184; Cass., 13 maggio 2021, n. 12844; Cass., 11 gennaio 2023, n. 6597);
nella specie, detto onere è stato assolto, avendo la ricorrente riprodotto nel testo del ricorso il contenuto principale dell’ atto impositivo e avendo comunque chiesto la trasmissione del fascicolo d’ufficio, nel quale risultano depositat i gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso;
-va parimenti disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, in quanto il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e consente a questa Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., Sez. U., 24 febbraio 1998, n. 1998);
peraltro, gli atti e i documenti richiamati nel ricorso sono stati sufficientemente localizzati e, comunque, nel corpo del ricorso ne è stato riportato il contenuto nelle parti essenziali;
-altrettanto infondata è l’ulteriore e ccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi, in quanto questi sono stati sinteticamente, ma chiaramente illustrati;
ciò premesso, il primo motivo del ricorso principale è fondato;
la controversia, infatti, involge la configurabilità, o meno, di una RAGIONE_SOCIALE di fatto tra l’odierno ricorrente e d altri soci, sicché i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti;
costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte quello per cui « nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una RAGIONE_SOCIALE di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti » ( ex multis Cass. n. 23261 del 27/09/2018; Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014);
ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472);
il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una RAGIONE_SOCIALE di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per
la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25/06/2014, n. 14387);
in conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e l’unico motivo del ricorso incidentale, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e di quella di primo grado; la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, in diversa composizione, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti dei litisconsorti pretermessi, procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria e provvedere anche alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e l’unico motivo del ricorso incidentale , e, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito per omessa integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024.