Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22557 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22557 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 600/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA – SEZ. ST. MESSINA n. 4578/2022 depositata il 16/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 30.05.2014, l’RAGIONE_SOCIALE notificava alla società ricorrente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO col quale venivano recuperati importi dovuti ai fini IVA e IRAP per l’anno 2009. La pretesa impositiva scaturiva da una verifica dei funzionari
della Direzione Provinciale di Messina conclusasi con un p.v.c. datato 07.10.2013, da cui emergeva l’indebita deduzione di costi collegati a operazioni inesistenti.
La contribuente impugnava il ricorso, che veniva accolto dalla C.T.P. di Messina.
La C.T.R. della RAGIONE_SOCIALE, Sezione Staccata di Messina, accoglieva, di contro, l’appello erariale, confermando la pretesa tributaria sottesa all’atto impositivo.
La contribuente affida il proprio ricorso per cassazione a sei motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui all’art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600/73, per avere, la C.T.R. ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall’Ufficio per dimostrare la sussistenza del potere sostitutivo in capo al funzionario firmatario dell’avviso di accertamento.
Con il secondo motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 del c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, commi 1 e 3, dell’art. 54, co. 1, dell’art. 32 del D.Lgs. n. 546/92, e dell’art. 100 c.p.c. per avere la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE. ritenuto perentorio il termine di 60 giorni di cui alle norme poc’anzi richiamate, per il deposito dell’atto di costituzione in giudizio di parte privata.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 del c.p.c. la violazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 23 e 54 del D.Lgs. n. 546/92, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/92, per avere la CTR ritenuto di non dovere esaminare gli originari motivi di ricorso, ripetuti e confermati
nell’atto di costituzione in giudizio di secondo grado depositato dalla società.
Con il quarto motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 del c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui all’art. 112 del C.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/92, per non avere, la RAGIONE_SOCIALE, esaminato e deciso circa le domande di merito formulate sia dall’RAGIONE_SOCIALE, sia, in senso avverso, quelle formulate dalla Società oggi ricorrente.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, commi 1 e 2, e 53, comma 2, D.lgs. 546/92, per non avere osservato, i Giudici di merito, le norme per l’instaurazione del litisconsorzio necessario.
Con il sesto motivo di ricorso si censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. la motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia, per avere, il Collegio di appello, trascurato di pronunciarsi su tutti i motivi di merito prospettanti nell’atto di resistenza depositato dalla Società ricorrente.
Va anteposta la trattazione del quinto motivo, che ha natura pregiudiziale, è fondato e dev’essere accolto.
Consta, in effetti, un’evidente violazione del litisconsorzio necessario. Al giudizio non hanno ab origine partecipato al giudizio i soci della RAGIONE_SOCIALE di Gangemi Rosa, ente primigenio, che solo in un secondo tempo è stata trasformata in una società di capitali, ossia nella RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente.
In altri termini, che il giudizio sia iniziato da parte della RAGIONE_SOCIALE è aspetto incontroverso, indicato finanche dalla sentenza impugnata. Ne consegue che lo stesso ha refluenze anche nei confronti dei soci della primigenia società di persone, che avrebbero dovuto essere citati fin dal primo grado. La valutazione appare pregiudiziale rispetto alla disamina di ogni altro motivo.
D’altronde, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass. n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. n. 16730 del 2018).
In conclusione, va accolto il quinto motivo, assorbiti gli altri; la sentenza d’appello va cassata e il giudizio rinviato al giudice di primo grado territorialmente competente per l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone dei soci della RAGIONE_SOCIALE di Gangemi Rosa, successivamente trasformata nella RAGIONE_SOCIALE , nonché per l’esame nel merito della controversia.
P.Q.M.
in accoglimento del quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per l’integrazione del contraddittorio nel senso esposto in motivazione, alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15/05/2024.