Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33448 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33448 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4561/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Catania INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 7267/2022 depositata il 31/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento n. TYS02S602996/2015, on il quale l’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Catania
rettificava il valore delle imposte dovute ai fini IVA e IRAP, per l’anno 2011, in conseguenza del maggior reddito accertato, con riguardo ad operazioni di vendita immobiliare, a conclusione di verifica fiscale eseguita nei confronti della predetta società per i periodi d’imposta compresi tra il 2010 e il 2014.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania accoglieva parzialmente il ricorso, limitando il maggior reddito accertato ad una sola delle vendite immobiliari, annullando per il resto.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato sia l’appello erariale sia l’appello della contribuente.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate fondato su due motivi.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce violazione/falsa applicazione dell’art. 39, comma 1 lett. d), dpr n. 600/1973 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , laddove la CTR non ha riconosciuto valenza probatoria al criterio comparativo applicato dall’Ufficio per la determinazione del prezzo degli altri immobili compravenduti.
Con il secondo motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi del giudizio già presi in esame, ex art. 360/1, n. 5 c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che ricorre litisconsorzio necessario tra i soci e la società di persone anche nel giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società, essendo l’IRAP imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Cass. sez. un., n. 13452 del 2017; in precedenza, v. Cass. n. 10145 del 2012), con la conseguenza che, ove il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti, da ritenersi necessari in forza dell’art. 14 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 23096 del 2012; Cass. n. 22662 del 2014; Cass. n. 7789; Cass. n. 27319 del 2016).
E’ stato inoltre chiarito che, sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause IVA, tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae neanch’esso al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. n. 2015 n. 21340).
Conclusivamente, va dichiarata nella specie la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, procedere a nuovo esame e provvedere sulle spese di lite relative anche a questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo sul ricorso iniziale, dispone la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Roma, 5 novembre 2024