Litisconsorzio Necessario: Quando un Socio Dimenticato Ferma la Cassazione
Nel complesso mondo del diritto processuale, il principio del litisconsorzio necessario rappresenta una garanzia fondamentale per un giusto processo. Questo istituto impone che, in determinate cause inscindibili, tutti i soggetti interessati debbano partecipare al giudizio. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di questa regola, mostrando come l’omessa notifica del ricorso a una delle parti necessarie possa bloccare l’intero procedimento e imporre la sua corretta ricostituzione. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un avviso di intimazione per imposte dirette (II.DD.) e IVA, relative all’anno 2011, notificato a due ex soci di una società a responsabilità limitata, ormai cancellata dal registro delle imprese. La pretesa fiscale derivava da un precedente avviso di accertamento, il cui importo era stato iscritto a ruolo a titolo provvisorio in pendenza di giudizio.
I due soci, uno in qualità di ex liquidatore e l’altro come titolare del 100% del capitale sociale, avevano impugnato l’atto. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva parzialmente accolto il loro appello. In particolare, i giudici avevano stabilito che le sanzioni tributarie, essendo di natura personale, non potevano essere trasmesse ai soci a seguito della cancellazione della società.
Contro questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, nel promuovere il giudizio di legittimità, ha notificato l’atto solo a uno dei due soci, omettendo di citare il socio titolare dell’intero capitale sociale.
La Decisione della Corte e il Litisconsorzio Necessario
La Corte di Cassazione, prima ancora di entrare nel merito della questione tributaria (la trasmissibilità o meno delle sanzioni), ha rilevato d’ufficio un vizio procedurale insanabile. Il socio che non era stato citato in giudizio era stato parte costituita sia in primo che in secondo grado. La sentenza impugnata dall’Agenzia delle Entrate produceva effetti diretti e inscindibili nei suoi confronti, esattamente come per l’altro socio.
Di conseguenza, la Corte ha stabilito che si era in presenza di un caso di litisconsorzio necessario. Non era possibile decidere la causa solo per alcune delle parti originarie, lasciandone fuori un’altra. Il giudizio di impugnazione, per essere valido, deve svolgersi nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, quando la causa è, come in questo caso, inscindibile.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è netta e si fonda sul rispetto del principio del contraddittorio. La Corte spiega che il socio non citato in giudizio, nei cui confronti la sentenza impugnata produce i suoi effetti, non ha ricevuto la notifica del ricorso né si è costituito spontaneamente. Per sanare questo difetto, è indispensabile ricostituire correttamente il rapporto processuale. Pertanto, la Corte ha ordinato alla parte più diligente (solitamente il ricorrente) di integrare il contraddittorio, notificando il ricorso al socio pretermesso entro un termine perentorio di 60 giorni. La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo, in attesa che la notifica venga perfezionata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza interlocutoria fornisce un’importante lezione pratica sull’importanza delle regole procedurali. Evidenzia come un errore nella fase di instaurazione del giudizio di impugnazione possa portare a un arresto del procedimento, con conseguenti ritardi nella definizione della controversia. La decisione sottolinea che il rispetto del litisconsorzio necessario non è un mero formalismo, ma una garanzia essenziale per assicurare che la sentenza finale sia giusta ed efficace nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Per gli operatori del diritto, questo caso ribadisce la necessità di una scrupolosa attenzione nell’identificare tutte le parti necessarie prima di notificare un atto di impugnazione, al fine di evitare simili impasse procedurali.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso?
Perché è stato riscontrato un difetto procedurale fondamentale: una delle parti necessarie del giudizio di secondo grado non era stata informata del ricorso per cassazione. La Corte non può decidere nel merito finché tutte le parti necessarie non sono correttamente presenti nel processo.
Cosa si intende per litisconsorzio necessario in questo contesto?
Significa che la causa non poteva essere decisa separatamente per i due soci, in quanto la sentenza impugnata produceva effetti inscindibili per entrambi. Di conseguenza, entrambi dovevano obbligatoriamente partecipare al giudizio di cassazione per garantirne la validità.
Qual è la conseguenza pratica di questa ordinanza?
La Corte ha ordinato di “integrare il contraddittorio”, ovvero di notificare il ricorso al socio che era stato escluso. La parte più diligente ha 60 giorni per farlo. Solo dopo questo adempimento, il processo potrà riprendere il suo corso e la Corte potrà finalmente esaminare le questioni di merito sollevate dall’Agenzia delle Entrate.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11935 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11935 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
Oggetto: litisconsorzio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4367/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAILpec.ordineforenseEMAILsalernoEMAILit), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4614/5/2023, depositata in data 25.7.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 31 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4614/5/2023 depositata in data 25.7.2023 veniva parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME n.q. di liquidatore p.t. ed ex socio e da NOME COGNOME n.q. di socio titolare del 100% del capitale della società RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese in data 15/09/2020.
Veniva così riformata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 1441/9/2022 la quale aveva rigettato l’avviso di intimazione per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2011 in conseguenza dell’i scrizione a titolo provvisorio nei ruoli in pendenza di processo ai sensi dell’a rt. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 per mancato pagamento dell’importo oggetto dell’avviso di accertamento relativo al medesimo periodo di imposta a seguito della sentenza n.2525/12/21 emessa dalla CTR e favorevole all’Amministrazione finanziaria. Il giudice d’appello accoglieva l’appello limitatamente alle sanzioni tributarie che riteneva riferibili alla sola persona giudica e, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, non trasmissibili in capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo, cui replica con controricorso NOME COGNOME
Considerato che:
In primo e secondo grado è stato parte costituita nel processo NOME COGNOME n.q. di socio titolare del 100% del capitale della società RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese in data
15/09/2020, e nei confronti del quale la sentenza impugnata spiega effetto, ma non risulta gli sia stato notificato il ricorso per Cassazione né si è costituito spontaneamente.
Dev’essere perciò ricostituito il litisconsorzio processuale attraverso l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a cura della parte più diligente;
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo a tal fine.
Così deciso il 31.1.2025