Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15229 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15229 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Segreto NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ Avv.to NOME COGNOME del Foro di Patti (ME), che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso
la sentenza n. 6279, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, il 9.10.2019, e pubblicata il 4.11.2019;
OGGETTO: Irpef 2002 -Reddito di partecipazione ad SNC -Violazione del litisconsorzio necessario -Conseguenze.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava a RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto, ai fini Irpef, il reddito di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ritenuto conseguito nell’anno 2002 per un valore dichiarato di Euro 1.863,00. Il contribuente promuoveva procedura di accertamento con adesione che non sortiva esito positivo.
L’Amministrazione finanziaria fondava la pretesa su di un Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza e regolarmente consegnato alla società.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli a titolo personale, per il reddito di partecipazione ritenuto conseguito, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che disponeva l’integrazione del contraddittorio in favore della società. Segreto NOME contestava, tra l’altro, che nessun avviso di accertamento era stato notificato alla RAGIONE_SOCIALE, il cui preteso maggior reddito non risultava pertanto essere stato accertato. La CTP riteneva fondate le difese proposte dal contribuente, ed annullava l’atto impositivo.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina. La CTR riformava la decisione dei primi giudici, premettendo che l’accertamento nei confronti del socio dipende da quello societario, e rilevando che la posizione della società era stata definita con condono tombale, ed è proprio in conseguenza dell’adesione alla definizione agevolata che l’Ente impositore aveva ‘annullato in autotutela’ l’accertamento societario (sent. CTR, p. IV), mentre la procedura di condono non era stata invece promossa
dal contribuente a titolo personale. L’adesione al condono non soltanto non smentiva la correttezza dell’accertamento di un maggior reddito societario, che peraltro appariva pienamente fondato, ma anzi ne offriva anche una conferma. In conseguenza doveva riaffermarsi la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento notificato al socio, solo escludendosi le sanzioni perché NOME NOME non deve essere chiamato a rispondere di violazioni commesse da altri.
Il contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate e la società non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dall’art. 40, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 5, comma 1, del Dpr n. 917 del 1986, per avere il giudice dell’appello ritenuto legittimo l’accertamento di un reddito di partecipazione nei confronti del socio, sebbene non sia stato mai notificato un valido e pregiudicante avviso di accertamento nei confronti della società, mentre solo a quest’ultima è stato notificato il PVC della Guardia di Finanza, di cui i soci non hanno avuto conoscenza.
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del ricorso.
Nel caso di specie si verte in presenza di un accertamento fiscale nei confronti di una società di persone, imputato per trasparenza ai soci, destinatari di avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.
Nel presente giudizio, i giudici del primo grado hanno disposto l’integrazione del contraddittorio in favore della società, ma non
degli altri soci (il RAGIONE_SOCIALE aveva una partecipazione societaria pari al 20%).
2.1. Questa Corte regolatrice ha già da tempo chiarito che ‘in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contradditorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio’, Cass. sez. V, 14.12.2012, n. 23096; e si è pure recentemente ribadito che ‘l’unitarietà dell’accertamento – che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dei soci delle stesse, ai quali vengono automaticamente imputati i redditi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi – comporta che il ricorso tributario, proposto da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che per la prospettazione di questioni personali; ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni
soltanto, non avendo ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con la conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio’, Cass. sez. V, 30.10.2024, n. 28060; non essendosi mancato di specificare che ‘in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado’, Cass. sez. VI -V, 22.1.2018, n. 1472.
3: La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME cassa la decisione impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, cui demanda anche di regolare le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14.4.2024.