Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 193 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7352/2024 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 4155/23/2022, depositata il 2.11.2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 7 novembre 2024.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CGT di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Brescia che aveva accolto il ricorso proposto
Oggetto:
Tributi
da NOME avverso l’ avviso di accertamento, relativo a ll’ anno 2013, per Irpef e altro;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva e in sintesi, che:
-l’ avvisi di accertamento impugnato era stato emesso nei confronti del Merigo, a seguito della verifica fiscale eseguita nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, riqualificata come società di fatto, di cui il COGNOME e tale COGNOME NOME erano ritenuti soci occulti e amministratori di fatto , per cui il reddito d’impresa accertato nei confronti della società era stato imputato al COGNOME, quale reddito di partecipazione, nella misura del 50%;
dalla verifica fiscale era emerso che: la RAGIONE_SOCIALE faceva parte di un gruppo di società (fra cui la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE); la contabilità era gestita per tutte le società dal commercialista NOME COGNOME; risultavano emesse fatture per operazioni inesistenti a favore di clienti compiacenti;
la riqualificazione della società RAGIONE_SOCIALE in società di fatto, quale presupposto per la emissione dell’ avviso di accertamento del reddito di partecipazione in società di persone, da parte del sig. NOME COGNOME non era legittima, in quanto secondo l’art. 2332 c.c. la nullità della società può essere pronunciata soltanto in casi specifici, previsti dalla disposizione medesima, che nella specie non ricorrevano;
trattandosi di società iscritta nel registro delle imprese, non era configurabile una simulazione, in ragione della natura stessa del contratto sociale che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmat ica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che il tipo di società e il suo scopo, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema
di pubblicità, sicché l’atto di costituzione della società non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto e portato a conoscenza dei terzi;
dovendosi ritenere inesistente la società di fatto, derivante dalla riqualificazione della RAGIONE_SOCIALE, era inesistente anche il reddito di partecipazione accertato;
-l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
il contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 2332 e 2639 cod. civ., 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, 37 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT di secondo grado richiamato erroneamente la disciplina civilistica riguardante i requisiti e le modalità di costituzione della società di capitali e le eventuali cause di nullità del contratto sociale, senza considerare che la riqualificazione operata dall’Ufficio era preordinata ad individuare e ricostruire, sul piano fiscale, la realtà fattuale, atteso che la società era una mera fictio costituita a fini illeciti a vantaggio dell’amministratore di fatto ;
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere i giudici di appello considerato che, ai fini delle imposte sui redditi, la società di fatto è equiparata alla società in nome collettivo irregolare, per cui, in applicazione del principio di trasparenza, il reddito prodotto dalla società di fatto deve essere imputato a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili;
preliminarmente rileva la Corte la violazione delle norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio si è svolto senza la necessaria partecipazione della società di fatto e di tutti i soci;
dalla sentenza impugnata, infatti, si evince che la controversia involge anche la configurabilità, o meno, di una società di fatto tra l’odierno ricorrente e l’altro socio occulto, COGNOME NOME;
ne deriva, pertanto, che i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti;
costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte quello per cui « nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti » ( ex multis Cass. n. 23261 del 27/09/2018; Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014);
ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472);
il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi
espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25/06/2014, n. 14387); – da quanto detto consegue che tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamene ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno di essi ( ex multis , Cass. n. 32412 dell’11/12/2019 e Cass. n. 22251 del 6/08/2024, in motivazione);
-in conclusione, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, deve disporsi d’ufficio l’annullamento de i giudizi di merito, svoltisi a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di primo grado (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia), ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024.