Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32668 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32668 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
COMUNICAZIONE PREVENTIVA ISCRIZIONE IPOTECARIA
sul ricorso iscritto al n. 2026/2016 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata ad Orta di Atella il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio della dr.ssa NOME COGNOME.
per la cassazione della sentenza n. 5943/33/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania (Napoli), depositata in data 16 giugno 2015, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 6 luglio 2023;
RILEVATO CHE:
con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Campania (Napoli) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la pronuncia n. 133/1/2014 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, in quanto non proposto anche contro RAGIONE_SOCIALE, che era stata parte del giudizio di primo grado e che aveva emesso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione da parte della contribuente;
1.1. la sentenza, nonostante avesse espressamente ritenuto « il merito precluso da detto vizio insanabile per l’errore procedurale in cui è incorso l’RAGIONE_SOCIALE» (così nella sentenza impugnata), nondimeno assumeva, « per quanto riguarda il merito » (così nella sentenza impugnata), che il concessionario aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado per non averla appellata, segnalando che con tale pronuncia era stata ritenuta mancante la notifica di una cartella di pagamento ed annullati tutti gli atti impugnati;
con ricorsi ri-notificato in data 8 gennaio 2016, depositato il 28 gennaio 2016, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando tre motivi di censura, successivamente depositando memoria ex art. 380bis. 1. cod. proc. civ.;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso notificato il 25 gennaio 2016, concludendo per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 331 cod. proc. civ., sostenendo la nullità della sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile l’appello per non essere stato lo stesso notificato all’agente della riscossione, che era stata parte del giudizio in primo grado, senza aver integrato il contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in ragione del litisconsorzio necessario processuale;
con la seconda censura l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 329 cod. proc. civ. e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendo, da un lato, che si era formato il giudicato interno sull’accertamento compiuto dal Giudice di primo grado e non oggetto di appello incidentale da parte della contribuente circa l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE tre cartelle di pagamento ivi indicate (n. NUMERO_CARTA notificata in data 2 marzo 2001, n. P_IVA notificata il 25 ottobre 2002, n. NUMERO_DOCUMENTO notificata il 5 dicembre 2002), per sostenere, su altro versante, che la Commissione regionale aveva erroneamente rilevato la prescrizione dei relativi crediti, essendo il ricorso proposto contro la comunicazione preventiva di ipoteca inammissibile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. citato;
con la terza doglianza l’RAGIONE_SOCIALE ha rimproverato al Giudice regionale, con riferimento al parametro censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, contestando la sentenza per aver dichiarato inammissibile l’appello ed aver poi statuito anche nel merito;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato due ricorsi, il primo notificato in data 15 dicembre 2015 e non depositato ed il secondo in data 8 gennaio 2016, depositato il 28 gennaio 2016, dando atto
che un (terzo) precedente ricorso depositato il 18 novembre 2015 presso l’Ufficio UNEP del Tribunale di Napoli Nord, pur se regolarmente notificato, non era stato restituito all’istante per essere stato smarrito, come da certificazione del funzionario dirigente del citato ufficio del 4 dicembre 2015.
va rimessa al definitivo la sorte RAGIONE_SOCIALE preliminari eccezioni sollevate dalla contribuente circa la preclusione della doppia conforme in relazione al primo motivo, nonchè sulla dedotta novità del secondo motivo;
questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 6204, depositata il 1° marzo 2023, dopo aver ricapitolato i termini della questione del litisconsorzio sostanziale e processuale in ambito tributario (ai cui più ampi contenuti si rimanda), ha rimesso al vaglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte di cassazione la questione volta ad « accertare se l’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile RAGIONE_SOCIALE cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del D.Lgs. n. 546 del 1992»;
la soluzione della predetta questione, volta a far chiarire se nel giudizio tributario il litisconsorzio tra le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado vada, o meno, sempre e comunque assicurata in sede di gravame, prescindendo dalle condizioni di cui agli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., assume diretta rilevanza nel giudizio in esame, ove si consideri che i temi discussi concernono la notifica (eseguita o meno) RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento
poste a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, quindi, un profilo che coinvolgeva la posizione dell’agente della riscossione che aveva partecipato al primo grado di giudizio, ma che non è stata posta nelle condizioni di partecipare alla fase del gravame;
per tali ragioni la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla questione sottopostale dall’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 6204, depositata il 1° marzo 2023;
P.Q.M.
la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla questione sottopostale dall’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 6204, depositata il 1° marzo 2023.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.