Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO 1999
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1452/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA -CATANZARO n. 2345/2015, depositata in data 10/12/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024;
Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Paola, constatato che la società RAGIONE_SOCIALE non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e Iva U50/2000 per l’anno d’imposta 1999 e che aveva risposto al questionario n. Q00231/04, dichiarando di non aver trovato alcuna documentazione contabile richiesta dall’ufficio, procedette con metodo induttivo alla ricostruzione del reddito d’impresa , con le consequenziali riprese a carico RAGIONE_SOCIALE due socie, tra cui NOME COGNOME.
L’ufficio procedette anche alle riprese Irap e Iva.
Su ricorso della società, la RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso per la decadenza dei termini di accertamento.
La RAGIONE_SOCIALE, su appello dell’ufficio e nella contumacia dell’appellata società, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un solo motivo.
La società è rimasta intimata.
Considerato che:
Risulta dal ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE che il maggior reddito prodotto dall’impresa esercitata in forma societaria era stato imputato alle due socie NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Al processo, però, non risulta che abbia partecipato l’altra socia NOME COGNOME.
Tra i soci di una RAGIONE_SOCIALE oggetto di un accertamento di maggior reddito sussiste una situazione di litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 8882 del 31/03/2021, Rv. 661029 – 01), con la conseguenza che la sentenza d’appello, essendo stata resa nei soli confronti di NOME COGNOME, deve essere cassata con il rinvio della causa alla C.G.T. di RAGIONE_SOCIALE che provvederà, previa integrazione del contraddittorio a cura della parte interessata, anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia per integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.