Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO 1999
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1452/2017 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA -CATANZARO n. 2345/2015, depositata in data 10/12/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024;
Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. RH202A200 108/13, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Paola, constatato che la società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e Iva U50/2000 per l’anno d’imposta 1999 e che aveva risposto al questionario n. Q00231/04, dichiarando di non aver trovato alcuna documentazione contabile richiesta dall’ufficio, procedette con metodo induttivo alla ricostruzione del reddito d’impresa , con le consequenziali riprese a carico delle due socie, tra cui NOME COGNOME.
L’ufficio procedette anche alle riprese Irap e Iva.
Su ricorso della società, la RAGIONE_SOCIALE di Cosenza accolse il ricorso per la decadenza dei termini di accertamento.
La C.RAGIONE_SOCIALE, su appello dell’ufficio e nella contumacia dell’appellata società, confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un solo motivo.
La società è rimasta intimata.
Considerato che:
Risulta dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate che il maggior reddito prodotto dall’impresa esercitata in forma societaria era stato imputato alle due socie NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Al processo, però, non risulta che abbia partecipato l’altra socia NOME COGNOME.
Tra i soci di una RAGIONE_SOCIALE oggetto di un accertamento di maggior reddito sussiste una situazione di litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 8882 del 31/03/2021, Rv. 661029 – 01), con la conseguenza che la sentenza d’appello, essendo stata resa nei soli confronti di NOME COGNOME deve essere cassata con il rinvio della causa alla C.G.T. di Cosenza che provvederà, previa integrazione del contraddittorio a cura della parte interessata, anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia per integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME alla C.G.T. di Cosenza che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.