Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12544 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12544 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
Avv. Acc. IRPEF ed altro 2015
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19255/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente –
contro
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME con studio in Sciacca, INDIRIZZO con indirizzo pec EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 3425/2023, depositata in data 11 aprile 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME socia della società RAGIONE_SOCIALE, l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE IRPEF, per l’anno
di imposta 2015, con cui le imputava il reddito di partecipazione in proporzione alla quota posseduta.
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Agrigento; si costituiva l’Agenzia delle Entrate rilevando l’inammissibilità del ricorso.
La C.t.p. di Agrigento, con sentenza n. 99/2021, accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alla cessione in nero dei beni commercializzati.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia; la contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 3425/2023, depositata in data 11 aprile, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava l’appello.
Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione
affidato a due motivi. La contribuente ha depositato controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» l’Agenzia delle Entrate lamenta l’ error in procedendo, nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della società di persone e degli altri soci.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 bis d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ.)» l’Agenzia delle Entrate lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio , nella
parte in cui, nella sentenza impugnata, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto che la presunzione di cessione in nero dell’Ufficio si fondasse su elementi non sufficientemente convincenti a fondare l’accertamento, poiché il medesimo Ufficio avrebbe dovuto disporre di ulteriori elementi probatori che giustificassero aliunde l’accertamento tributario.
Il primo motivo di ricorso proposto è fondato.
Invero, questa Corte ha avuto modo di evidenziare che: «In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi» (Cass. n. 36325/2022, Cass. n. 32998/2021, Cass. n. 23762/2013 e Cass. n. 14815/2008).
2.1. Va poi considerato che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto all’accertamento di IVA e di altre imposte, IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del ” simultaneus processus “, attesa l’inscindibilità delle
due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. n. 6303/2018 e Cass. n. 21340/2015).
2.2. Orbene, non può che rilevarsi la nullità dell’intero giudizio qui in discussione per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cod. proc. civ., 111, secondo comma, Cost. e 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non essendo stati evocati in giudizio, sia in primo che in secondo grado, né i restanti soci (oltre l’odierna controricorrente) della società di persone di cui è stato accertato il maggior reddito di impresa, né la stessa società.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, il giudizio va dichiarato integralmente nullo il che travolge le sentenze di entrambi i gradi di giudizio con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, per l’ulteriore trattazione e per la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, la quale provvederà a regolare le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025.