Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13011 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
Avviso accertamento catastale Imu e Tasi albergo -Omessa notificazione rendita rettificata -Litisconsorzio necessario RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nata a Napoli il DATA_NASCITA e residente in Forio d’Ischia , al INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione in sostituzione di difensore, dall’AVV_NOTAIO (C .F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Caserta, alla INDIRIZZO) (pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune di Forio, in persona del suo Vicesindaco p.t. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), con studio in Forio, alla INDIRIZZO, in virtù di determina n. 1808/2022 e di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO ( fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta
elettronica: EMAIL);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 3823/14/2022 emessa dalla CTR Campania in data 04/05/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Napoli avverso l’avviso di accertamento catastale relativo ad IMU e Tasi per l’anno 2014 con il quale il Comune di Forio le aveva contestato l’omesso parziale pagamento dei tributi calcolati sulla base della rendita catastale rettificata dall’Ufficio (rispetto a quella proposta con Docfa dal padre) – aumentandola all’importo di €. 77.922,00 -, relativa ad un albergo denominato ‘La Scogliera’ sito nel Comune di Forio a lei pervenuto in comproprietà co n le due sorelle NOME e NOME, in virtù dell’atto denominato ‘patto di famiglia’ per AVV_NOTAIO del 26/02/2009 con il quale il padre, NOME NOME, aveva trasferito alle sue tre figlie la comproprietà pro indiviso del suddetto immobile.
L’adìta CTP rigettava il ricorso, ritenendo che la contribuente avesse comunque avuto piena contezza della rendita ricalcolata dall’RAGIONE_SOCIALE ‘in considerazione dei ricorsi che in passato sono stati proposti per analoghe considerazioni’.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania rigettava il gravame, da un lato, affermando che l’art. 74 della l. n. 342/2000 doveva essere interpretato nel senso che dalla notifica dell’atto di modifica della rendita catastale decorresse il termine per impugnare, pur non escludendo l’applicazione della rendita anche al periodo precedente, e, dall’altro lato, rilevando che il giudizio era stato intentato solo nei confronti del Comune di Forio, laddove occorreva estendere il contraddittorio anche all’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di due motivi. Il Comune di Forio ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 100 e 102 cod. proc. civ. e 10 e 14 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto sussistere un litisconsorzio necessario tra l’ente locale e l’RAGIONE_SOCIALE in un caso in cui aveva eccepito il difetto di notifica dell’atto presupposto agli accertamenti dei tributi lo cali (ovvero dell’avviso di accertamento catastale).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 100 e 102 cod. proc. civ. e 10, 14 e 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che era configurabile solo un litisconsorzio meramente facoltativo improprio, ex art. 103, secondo comma, cod. proc. civ. e che, comunque, avrebbe dovuto semmai, qualora fosse stato configurabile un litisconsorzio necessario, retrocedere le parti in primo grado con pronuncia di rito, anziché rigettare l’appello.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono fondati.
In tema di ICI, non sono proponibili, avverso l’avviso di accertamento emesso dal Comune, doglianze in relazione alla determinazione della rendita, atteso che le stesse devono essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e con diverso legittimato passivo (RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16215 del 09/07/2010; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9894 del 19/04/2017 e Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8070 del 21/03/2019).
Tuttavia, nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del Comune, la proposizione di contestazioni attinenti all’attribuzione della rendita (nonché ai criteri per la sua determinazione) non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l’RAGIONE_SOCIALE
del territorio, con conseguente necessità dell’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., atteso che, essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita (che costituisce soltanto il presupposto di fatto su cui si fonda l’atto impositivo), sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un’autonoma citazione dell’RAGIONE_SOCIALE nello stesso processo in cui è citato il Comune (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1439 del 20/01/2017). In particolare, tale rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio presuppone una autonoma citazione dell’RAGIONE_SOCIALE da parte del ricorrente nello stesso processo in cui è citato il Comune, per una trattazione congiunta delle relative questioni, le quali rimangono tuttavia autonome (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10571 del 30/04/2010).
Invero, il giudice tributario, che sia stato investito della domanda di impugnativa dell’ICI da parte del contribuente, non può accertare se il classamento dell’immobile sia corretto, in quanto il classamento è, rispetto alla pretesa tributaria, l’atto presupposto, e in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, il quale è circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, legittimata a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto presupposto può essere solo l’RAGIONE_SOCIALE, non il Comune (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19872 del 14/11/2012).
Pertanto, la facoltà riconosciuta al contribuente dall’art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, d’impugnare l’atto di attribuzione della rendita catastale, precedentemente non notificato, unitamente all’avviso di liquidazione ( recte , di accertamento) della maggiore imposta che in funzione di esso veda definita la sua base imponibile, è condizionata alla proposizione dell’impugnativa non solo nei confronti dell’Ufficio che ha emanato l’avviso di liquidazione, rispetto al quale l’atto di classamento si configura come atto presupposto, ma anche nei confronti dell’UTE o dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio, che tale atto hanno emesso. Il carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di
disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali, implica, infatti, che legittimati a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto presupposto siano unicamente gli organi che l’hanno adottato. Questi ultimi, peraltro, non assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio d’impugnazione dell’avviso di liquidazione ( recte , di accertamento), la cui autonomia rispetto all’impugnazione dell’atto di classamento comporta che alla carente instaurazione del contraddittorio non può rimediarsi attraverso l’ordine di integrazione ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ.: tra le due cause, invero, sussiste soltanto un vincolo di pregiudizialità logica, che potrebbe dar luogo al simultaneus processus solo in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6386 del 22/03/2006; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22281 del 26/10/2011).
Tuttavia, nel caso di specie, non era in discussione la validità o regolarità dell’atto di attribuzione della rendita catastale, bensì unicamente l’avvenuta o meno notificazione della stessa, ragion per cui ben avrebbe potuto la CTR pronunciarsi incidenter tantum su tale aspetto anche senza la necessità di previamente instaurare il contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Erroneamente, pertanto, la CTR ha, da un lato, rilevato che il Comune non era legittimato a contraddire rispetto alla doglianza della omessa notifica dell’atto di attribuzione della nuova rendita catastale e, dall’altro lato, ha sostenuto che, in difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE , non potesse pronunciarsi sul detto profilo. Senza tralasciare che, anche qualora avesse rilevato una carenza di contraddittorio, avrebbe dovuto, semmai, rinviare la causa a tal fine in primo grado, e non già rigettare tout court la domanda della contribuente. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento. La sentenza va, per l’effetto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese anche del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23.4.2024.