Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3714 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5189/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3924/2015 depositata il 17/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE.
RAGIONE_SOCIALE e i soci illimitatamente responsabili NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno proposto ricorsi contro gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per IRPEF, IVA e IRAP relative al 2008 e nei confronti dei soci in relazione ai maggiori redditi derivanti dalla quota di partecipazione nella società, ricorsi che la CTP di Como ha parzialmente accolto.
I contribuenti hanno proposto appello e la CTR Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha annullato integralmente gli atti impugnati.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, nei confronti della società e dei soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi, illustrati con memoria.
Hanno resistito con controricorso società e soci che hanno a loro volta depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
In data 3.6.2019 la società e i soci controricorrenti hanno depositato domande di adesione alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti tributarie pendenti di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, con allegate quietanze di versamento della prima rata, chiedendo la sospensione del giudizio sino al 31.12.2020.
Successivamente, con la memoria depositata il 25.10.2023 hanno chiesto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 comma 13 cit. non essendo stata presentata istanza di trattazione né notificato atto di diniego da parte dell’Amministrazione entro i termini previsti.
Ricorre, peraltro, un difetto di contraddittorio in quanto la sentenza d’appello impugnata indicava tra i soci della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE anche NOME COGNOME, che era costituita in giudizio ma a cui non è stato notificato il ricorso per cassazione.
Viene in rilievo il consolidato principio secondo cui l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 t.u.i.r. e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass. sez. un. n. 14815 del 2008; Cass. n. 15116 del 2018).
Conseguentemente, deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo concedendo termine per l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. ne confronti di NOME COGNOME.
P.Q.M.
dispone , ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME concedendo termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 09/11/2023.
Il Presidente
NOME COGNOME