Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1247 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1247 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 4241/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei soci ex lege amministratori e legali rappresentati, NOME, NOME e NOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale alle liti del 5 dicembre 2022 resa in calce alla memoria di costituzione con nuovi difensori, con domicilio eletto presso
lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, nella INDIRIZZO.
– controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SARDEGNA, n. 244/8/2018, depositata in data 16 marzo 2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Sassari, con sentenza n. 180/01/13, del 14 giugno 2013, aveva rigettato il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d ‘imposta 2003, con il quale l’Ufficio, non ritenendo sufficienti le indicazioni dei soggetti beneficiari, aveva proceduto al recupero di una somma pari ad euro 94.941,00.
L’Ufficio aveva proceduto, sulla base RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, ad emettere avvisi di accertamento anche nei confronti dei soci (NOME, NOME, NOME, NOME e NOME), imputando i redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone anche in capo ai singoli soci, per un totale di 12 avvisi di accertamento.
La Commissione tributaria regionale, adita dalla società contribuente, ha accolto l’appello, ritenendo che risultava agli atti ed era stato riconosciuto dall’Ufficio che erano state fornite le generalità dei beneficiari e che le movimentazioni relative agli assegni erano state regolarmente contabilizzate nelle scritture contabili della società; che la presunzione posta a fondamento della rettifica doveva ritenersi superata, in quanto la rettifica su base presuntiva della dichiarazione
della società era stata operata, utilizzando i dati relativi ai conti bancari, premesso che era stata fornita la prova che le uscite riguardavano assegni regolarmente contabilizzati nelle scritture contabili della società ed erano state fornite le giustificazioni sul transito in contabilità; il requisito della inerenza, contenuto nell’art. 119 del TUIR era relativo al reddito d’impresa e nulla aveva che fare con le disposizioni relative alle indagini finanziarie; tutti gli altri motivi dell’appello, infine, risultavano assorbiti.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE, in persona dei soci ex lege amministratori e legali rappresentanti, NOME, NOME e NOME, resiste con controricorso e memoria di costituzione con nuovi difensori, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario (artt. 14 e 21 del decreto legislativo n. 546/1992), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza era nulla in quanto adottata in violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario. Nel caso in questione l’accertamento era scaturito dall’attività istruttoria posta in essere nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, relativa alle movimentazioni finanziarie effettuate dalla suddetta società negli anni 2003 e 2004; all’esito di tale attività, esperito il contraddittorio con la società e con i singoli soci, non essendo stata fornita adeguata giustificazione di alcune operazioni contestate, emergeva un maggior reddito in capo alla società; pertanto l’Ufficio procedeva ad emettere separati avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2003 e 2004, nei confronti della
società stessa nonché, sulla base RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, nei confronti dei soci; era, dunque, evidente la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, non avendo i giudici di merito né disposto l’integrazione del contraddittorio con i soci, né provveduto alla riunione dei giudizi, nonostante l’istanza in tal senso proposta dall’Ufficio.
Il secondo mezzo deduce la violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Nel caso di specie, le argomentazioni fornite dalla contribuente per giustificare le movimentazioni finanziarie contestate dall’Ufficio erano consistite in mere affermazioni, che non erano state considerate meritevoli di accoglimento da parte dell’Ufficio in quanto tra la concessione dei finanziamenti e la restituzione degli stessi da parte della società era trascorso un notevole lasso di tempo ed era stata riscontrata la sussistenza di posizioni anomale in capo ai soci, consistenti nell’aver dichiarato negli anni in questione redditi complessivi tali da non giustificare i finanziamenti concessi alla società; i finanziamenti erano stati giustificati come parziale restituzione al socio NOME NOME, mentre la gran parte dei prelevamenti si riferiva a restituzioni ad altri soci che non avevano effettuato alcun versamento in conto capitale o che non risultavano neppure appartenere alla compagine sociale della società negli anni in cui il finanziamento sarebbe avvenuto; non erano stati indicati gli interessi nella dichiarazione da parte dei soci relativi alle somme versate alla società. L’accertamento si fondava esclusivamente sulle movimentazioni ingiustificate, in quanto le operazioni giustificate erano state escluse dall’accertamento e non erano state riprese a tassazione.
In via preliminare, osserva il Collegio che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 del
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass., 28 novembre 2014, n. 25300; Cass., 20 aprile 2016, n. 7789; Cass., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603).
3.1 Secondo questa Corte, inoltre, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza
di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a «causa petendi» dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass., 18 febbraio 2010, n. 3830; Cass., 29 gennaio 2014, n. 2014; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3789; Cass., 22 giugno 2022, n. 25709; Cass., 20 luglio 2022, n. 22699).
3.2 Ciò posto, nel caso in esame, in esito alla verifica eseguita dalla Cancelleria, è emerso che a carico dei soci risultano pendenti e in attesa di assegnazione, i seguenti ricorsi: NOME, due ricorsi, nn. 4242/2020 e 4303/2020 R.G.N.N.; NOME, due ricorsi, nn. 4253/2020 e 4309/2020 R.G.N.N.; NOME, due ricorsi, nn. 4276/2020 e 4298/2020 R.G.N.N.; NOME, due ricorsi, nn. 4236/2020 e 4295/2020 R.G.N.N.; NOME, due ricorsi, nn. 4239/2020 e 4283/2020 R.G.N.N..
Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta dei ricorsi della società e dei singoli soci.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022.