Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6248 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6248 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
Avviso di accertamento -società di persone -litisconsorzio necessario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27654/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
Contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, SEZIONE STACCATA FOGGIA n. 1264/2022, depositata in data 4 maggio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate , che resiste a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello della medesima avverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso, avverso avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
Con quest’ultimo l”Ufficio aveva rettificato le dichiarazione della contribuente ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap, per l’anno di imposta 2013, dopo aver accertato l’esercizio di attività mediante l’interposizione fittizia di altro soggetto.
Considerato che:
Con l’unico motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della controversia.
Deve rilevarsi di ufficio la violazione del litisconsorzio necessario con tutti i soci della RAGIONE_SOCIALE
L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio secondo il principio di trasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r., comporta, in linea generale, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Si è chiarito, infatti, che siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario (Cass. Sez. U. 04/06/2008, n. 14815).
3 . In conclusione, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio in ci è parte la sola società con conseguente necessaria rimessione alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità del giudizio e rimette gli atti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025