Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10232 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
COGNOME NOME,
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, sezione staccata di Foggia, n. 1772/2016, depositata il 5 luglio 2016, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
IRPEF CARTELLA PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3950/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di COGNOME NOME, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha annullato la sentenza della C.t.p. di Taranto e rimesso la causa in primo grado.
L’U fficio emetteva nei confronti della contribuente cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rilevando l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute in ragione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni detenute, con una quota pari al 10 per cento, nelle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, pure indicate al quadro RH nella dichiarazione dei redditi.
La contribuente si opponeva alla cartella rilevando che la quota di partecipazione era, in realtà, pari a 3 per cento.
La C.t.p. accoglieva il ricorso evidenziando che l’Ufficio il quale aveva contestato che la contribuente non aveva provveduto ad emendare la dichiarazione nei termini e con le modalità di cui all’art. comma 8bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 -avrebbe potuto correggere l’errore in autonomia.
La RAGIONE_SOCIALE, ritenuto che il giudizio si fosse svolto in violazione del litisconsorzio necessario sussistente tra i soci e la società, annullava la sentenza e rimetteva al primo giudice.
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 36 -bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario con gli altri soci e con la società, sebbene il giudizio non avesse ad oggetto l’accertamento di nuovo imponibile ma
solo la riscossione mediante procedura automatizzata di quanto dovuto in ragione della dichiarazione presentata dalla contribuente. Aggiunge che, anche ritenendo che la partecipazione societaria della contribuente fosse pari al 3 per cento e non al dieci per cento come dichiarato, ciò avrebbe dovuto indurre a rideterminare la pretesa fiscale e non ad annullarla.
Con il secondo m otivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 91 secondo comma, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata quanto al capo relativo alla condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Rileva che, non ricorrendo una fattispecie di litisconsorzio necessario, non vi era soccombenza.
In primo luogo va ribadito che la sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo ex artt. 353 o 354 cod. proc. civ. è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza che presenta un carattere definitivo, perché conclude il procedimento davanti al giudice di appello ed esclude un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che l’ha pronunciata (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10015, Cass., Sez. U., 22/12/2015, n. 25774)
Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.
4.1. L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 t.u.i.r. e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio secondo il principio di trasparenza, comporta, in linea generale, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Si è chiarito, infatti, che
siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario (Cass. Sez. U. 04/06/2008, n. 14815).
Nell’ipotesi in cui venga in rilievo la ripartizione del reddito tra i titolari RAGIONE_SOCIALE quote si è precisato, invece, che il vincolo del litisconsorzio opera soltanto nei confronti di tutti i soci e, dunque, con esclusione della società (Cass. Sez. U. n. 14815 del 2008 cit.).
4.2. Alla regola del litisconsorzio necessario fa eccezione il caso in cui il contribuente prospetti solo questioni personali (Cass. 30/11/2022, n. 35187, Cass. 03/11/2021, n. 31284, Cass. 11/06/2018, n. 15116, Cass. 25/07/2012, n. 13073 Cass. 18/05/2009, n. 11549, Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 cit).
4.3. La questione che viene qui in rilievo è se con l’originario ricorso il contribuente abbia dedotto, quali motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento, questioni personali o meno, perché solo in tale ultimo caso sussiste il litisconsorzio necessario con la società di persone della cui compagine il contribuente fa parte.
4.4. La RAGIONE_SOCIALE ha individuato l’oggetto della contesa nella «stima dell’entità della porzione di reddito societario che va proiettata in capo alla contribuente quale reddito personale».
Già, in ragione di detta individuazione del thema decidendum la C.t.r. ha errato nel ritenere sussistente litisconsorzio necessario con la società in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite, in detta fattispecie, non essendo in discussione l’accertamento societario, sussiste solo litisconsorzio tra i soci (Cass. Sez. U n. 14815 del 2008 cit.).
4.5. Va ulteriormente rilevato che il recupero a tassazione nei confronti della contribuente derivava dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata da quest’ultima in cui la stessa
aveva indicato una quota di partecipazione maggiore di quella effettiva (10 per cento anziché 3 per cento) per un errore di compilazione.
La RAGIONE_SOCIALE , nell’accogliere il ricorso della contribuente, rilevava che l’Ufficio non aveva contestato che la quota della contribuente fosse minore di quella dichiarata e che, pertanto, avrebbe potuto correggere d’ufficio l’errore, ovvero anche in assenza della dichiarazione integrativa . L’Ufficio frapponeva appello avverso tale sentenza, sostenendo che le modifiche alle dichiarazioni inficiate da errori ed involventi maggiori oneri dovevano essere emendate secondo modalità e termini tassativamente stabiliti. Ribadiva, in proposito (cfr. pag. 5 ricorso per cassazione) che non aveva messo in dubbio che la partecipazione fosse del 3 per cento (e non del 10 per cento come dichiarato) essendosi limitato ad evidenziare quale fosse il rimedio per emendare l’errore.
All’evidenza, pertanto, la questione controversa tra l’Ufficio e la contribuente non investe nemmeno la ripartizione dei redditi tra i soci, avendo esclusivamente ad oggetto le modalità per emendare l’errore commesso in dichiarazione; la stessa, pertanto, è una questione personale rispetto alla quale non sussiste litisconsorzio né con la società né con gli altri soci.
La controversia in esame verte in materia di liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte dovute dal socio che quest’ ultimo ha dichiarato come dovute e che l’Amministrazione ha iscritto a ruolo sulla base di una procedura di mero controllo automatico della dichiarazione, che non ha comportato alcuna rettifica dei redditi dichiarati dalla società e, conseguentemente, neanche di quelli dei soci, cosicché non può porsi questione di litisconsorzio necessario (Nello stesso senso Cass. 28/06/2018, n. 17167, Cass. 03/02/2017, n. 2877, Cass. 11/05/2016, n. 9527).
4.6. Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto «In tema di contenzioso tributario e di attribuzione dei redditi di società di persone in applicazione del principio di trasparenza ex art. 5 t.u.i.r., il litisconsorzio necessario sussiste tra i soli soci, e non anche con la società, nell’ipotesi in cui venga in rilievo solo la ripartizione del reddito tra i titolari RAGIONE_SOCIALE quote e va escluso del tutto nell’ipotesi in cui la controversia non verta sull’effettiva entità della quota ma solo, a seguito di procedura automatizzata ex art. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sull’errore commesso dal contribuente nella relativa dichiarazione ».
4.7. La RAGIONE_SOCIALE, nel l’ annullare la sentenza di primo grado e nel rimettere la causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio, in fattispecie in cui veniva in rilievo solo l’errore commesso dalla socia nella sua dichiarazione dei redditi, non si è attenuta a questi principi.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito, il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2024.