Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34534 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
Impugnazione di preavviso di fermoSocio società personeLitisconsorzio necessario-Esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13166/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso l o studio dell’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente- nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8087/2021 depositata in data 12/11/2021, non notificata; 10 dicembre 2024
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da ll’ Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, aveva annullato un preavviso di fermo amministrativo; in particolare i giudici dell’appello evidenziavano la regolare notifica degli avvisi di accertamento (per Irpef nonché Iva e Irap dell’anno di imposta 2011) prodromici al provvedimento impugnato, alla luce della documentazione versata agli atti del gravame, compensando le spese di lite.
Il contribuente propone ricorso affidandosi a due mezzi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione non svolge attività difensiva.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., rubricato «Violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, degli artt. 101 e 102 c.p.c., del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del medesimo decreto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2», si censura la sentenza impugnata poiché l’intero giudizio di merito si è svolto in assenza d ei litisconsorti necessari, la società e l’ altro socio COGNOME NOMECOGNOME senza che fosse disposta l’integrazione del contraddi ttorio.
1.1. Il motivo non è fondato.
Questa Corte (Cass. S.U. n. 14815/2008; tra le altre, in senso conforme, Cass. n. 23096/2012; Cass. n. 25300/2014; Cass. n. 7789/2016), per quanto qui rileva, ha affermato il principio per cui «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali».
Nel chiarire la portata di detto ultimo inciso, le Sezioni Unite precisano (par. 2.6 della motivazione) che «Naturalmente, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci quando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o che riguardino la ripartizione del reddito tra i soci».
Nel caso di specie è incontroverso che la causa avesse ad oggetto un preavviso di fermo amministrativo, e quindi un atto del procedimento di riscossione e non direttamente l’avviso di accertamento, e comunque che la parte non avesse contestato nel merito la pretesa nei confronti della società ma avesse fatto valere solo questioni di carattere personale (il proprio difetto di legittimazione laddove il preavviso presupponeva anche un avviso emesso nei confronti della società, la mancata notifica dell’atto pro dromico, e, invero in maniera molto generica, la decadenza dalla possibilità di agire nei propri confronti), come emerge da quanto sinteticamente riportato dalla stessa nel proprio ricorso (pagine 3 e 4).
Da tali circostanze (natura riscossiva della lite e comunque natura personale delle eccezioni) segue la insussistenza della necessità di integrare il contraddittorio nel giudizio di merito.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2313 e 2324 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», si impugna la sentenza di appello poiché i giudici hanno totalmente omesso di esaminare le eccezioni proposte in primo grado e riproposte in appello dal sig. NOME COGNOMEin particolare quella relativa al difetto di legittimazione passiva ed all’omessa notifica dell’avviso di accertamento) ; il ricorrente evidenzia che q uand’anche la notifica degli avvisi di accertamento fosse regolare, l’Agenzia delle Entrate ha erroneamente iscritto a ruolo a carico del sig. COGNOME socio accomandante della società estinta, l’intera somma accertata a carico della società RAGIONE_SOCIALE , recata nell’avviso di accertamento n. TF502AG02537/2016.
2.1. Il motivo è fondato quanto alla lamentata omessa pronuncia; l’eccezione di difetto di legittimazione pa ssiva era stata infatti proposta nel ricorso introduttivo e riproposta in appello, come correttamente segnalato nel ricorso, ma su di essa la CTR non ha espresso alcuna statuizione.
Concludendo, va accolto il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 10 dicembre 2024.