Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32120 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32120 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti :
– ricorso iscritto al n. 23003/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio l’ AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA-SEZ.ST. LECCE n. 692/2022 depositata il 15/03/2022,
cui è riunito il
– ricorso iscritto al n. 23168/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio l’AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA-SEZ.ST. LECCE n. 689/2022 depositata il 15/03/2022.
Rilevato che:
1. Dal ricorso per cassazione nella causa n. 23168 del 2022 r.g. emerge quanto segue.
RAGIONE_SOCIALE , a seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, esitata in PVC notificato a mani al legale rappresentante COGNOME NOME, era attinta da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’a.i. 2007, volto a recuperare a tassazione maggiori IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni.
Nel PVC i militari evidenziavano che, da verifica fiscale a carico del RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME era stata parte in qualità di
consorziata, era emersa una differenza tra quanto dal RAGIONE_SOCIALE fatturato in relazione a ciascun progetto e quanto fatturato invece alle singole consorziate.
In considerazione di ciò, l’Ufficio contestava ad NOME, da un lato, l’omessa fatturazione dell’importo pari alla quota -parte del ricavo fatturato in relazione ai progetti realizzati nell’anno di interesse e, dall’altro, l’omessa autofatturazione delle prestazioni eseguite, non fatturate dal RAGIONE_SOCIALE.
L’Ufficio altresì contestava ad NOME la contabilizzazione di costi per spese di pubblicità, siccome riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti che il RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto nell’anno.
Definito negativamente il procedimento di mediazione, NOME introduceva il giudizio presso la CTP di Brindisi, la quale, con sentenza n. 75/02/2016 del 26 gennaio 2016, rigettava il ricorso.
Proponeva appello NOME, accolto dalla CTR con la sentenza n. 688 del 15 marzo 2022 in epigrafe.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con due motivi. NOME resta intimata.
Dal ricorso per cassazione e, altresì, dalla sentenza n. 692 del 15 marzo 2022, di cui in epigrafe, nella causa n. 23003 del 2022 r.g. emerge quanto segue.
COGNOME NOME era attinto da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’a.i. 2007, volto a recuperare a tassazione maggiori IRPEF ed addizionali, oltre interessi e sanzioni.
‘Tale atto impositivo recepiva le risultanze di altro avviso di accertamento emesso dall’Ufficio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società della quale il Sig. COGNOME possedeva il 67% del capitale sociale’, ossia l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
”Ufficio, a fronte dei recuperi a tassazione operati per l’anno 2007 nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, notificava al socio Sig. COGNOME NOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale accertava la maggiore IRPEF dovuta , la maggiore addizionale regionale , la maggiore addizionale comunale , oltre interessi e sanzioni di legge; tali importi erano stati calcolati in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale della società anzidetta posseduta dal contribuente’ (p. 3 ric.).
Il contribuente introduceva il giudizio presso la CTP di Brindisi, la quale, con sentenza n. 643/04/2016 del 21 luglio 2016, rigettava il ricorso.
Proponeva appello il contribuente, accolto dalla CTR con la predetta sentenza.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con due motivi. Il contribuente resta intimato.
Considerato che:
La causa n. 23168 del 2022 r.g. deve essere riunita alla causa n. 23003 del 2022 r.g. , giacché quest’ultima attiene all’avviso notificato per trasparenza al socio COGNOME NOME, per l’a.i. 2007 in dipendenza dall’avviso, oggetto della prima, notificato ad NOME, per il medesimo a.i.; inoltre, come subito si vedrà, le due cause hanno oggetti identici, per coincidenza dei motivi di ricorso.
Invero, motivi di ricorso spiegati nelle due cause manifestano finanche sovrapponibile tenore letterale, sia nelle rubriche che negli sviluppi argomentativi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2602 e 2697 cod. civ.
2.1.1. Le decisioni della CTR si pongono in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, riguardo agli aspetti fiscali dell’attività svolta dal RAGIONE_SOCIALE. Ciò che l’Ufficio ha sempre contestato ad NOME è di non aver provato che il RAGIONE_SOCIALE svolgesse esclusivamente attività esterna, avendo invece l’Ufficio dimostrato che, stando alle clausole statutarie, il RAGIONE_SOCIALE era tenuto a ripartire tra le consorziate i ricavi conseguiti.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 167 tuir.
2.2.1. Erra la CTR allorquando scrive che l’Ufficio è incorso nel divieto di doppia imposizione allorquando ha effettuato il duplice recupero a tassazione, una prima volta in capo al RAGIONE_SOCIALE ed una seconda volta in capo ad RAGIONE_SOCIALE. A termini del PVC, trasfuso in avviso, i ricavi contestati ad RAGIONE_SOCIALE erano riconducibili agli importi che il RAGIONE_SOCIALE aveva trattenuto indebitamente, violando le clausole statutarie che imponevano il riparto dei proventi delle attività svolte dai consorziati. ‘Contrariamente a quanto affermato dai giudici regionali, la contestazione operata dall’Ufficio riguardo alla mancata fatturazione della quota -parte di ricavo inerenti i progetti realizzati nell’anno 2007 dal RAGIONE_SOCIALE non poteva essere confusa con l’ulteriore contestazione avanzata dall’Ufficio nei confronti del medesimo RAGIONE_SOCIALE in relazione alla mancata fatturazione delle somme versate dalle società consorziate per l’attività di coordinamento svolta secondo le clausole statutarie’.
In riferimento alla causa n. 23168 del 2022 , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto esso,
-da un lato, reiteratamente, afferma che la sentenza impugnata è la n. 688 del 15 marzo 2022: così a p. 1, nel frontespizio, ove individua la sentenza di cui si chiede la ‘riforma’ nella ‘n. 688/24/22’; a p. 11, ove specifica che la CTR della Puglia ‘con sentenza del 15 marzo 2022, n. 688/24/2022 (allegato 8) accoglieva l’appello della società’; a p. 21, ove spiega che ‘la sentenza n. 688/24/2022 deve essere emendata perché ha
giudicato corretto l’operato del RAGIONE_SOCIALE‘; a p. 25, ove conclude che ‘le considerazioni sopra esposte giustificano la richiesta di impugnazione della sentenza n. 688/24/2022’;
-dall’altro lato, tuttavia, si correda del deposito della sentenza n. 689, e non n. 688, del 15 marzo 2022.
3.1. In una ‘minuta’ a firma dell’Avvocato dello Stato, priva di data e di timbro di deposito, figurante nel fascicolo di parte, affermasi che l’indicazione, peraltro, a dire della stessa, nel solo frontespizio del ricorso, del numero della sentenza impugnata quale 688, anziché 689, sarebbe frutto di mero errore di battitura.
3.2. Nondimeno, per costante giurisprudenza di legittimità, ‘l’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ove la parte cui il ricorso è diretto abbia elementi sufficienti per individuare senza possibilità di equivoci la sentenza impugnata’ (cfr., da ult., Sez. 2, n. 138 del 08/01/2016, Rv. 638533-01) .
3.2.1. Nel caso di specie, invece, la possibilità di equivoci in ordine all’individuazione dell’effettiva sentenza dedotta ad oggetto del ricorso per cassazione permane.
3.2.2. Infatti, quest’ultimo riproduce l’intera motivazione in diritto della sentenza che assume impugnata (n. 688), motivazione coincidente con quella della sentenza depositata (n. 689); ma come visto – riferisce alla sentenza che assume impugnata l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’a.i. 2007,
mentre la sentenza depositata (n. 689) riguarda – com’è possibile constatare dal frontespizio della stessa – un diverso avviso (n. NUMERO_DOCUMENTO) ed un diverso anno d’imposta (2008), altresì, ‘ad abundantiam’, menzionando (a p. 2) una diversa sentenza della CTP di Brindisi ricorsa in appello (la n. 74/2016, anziché la n. 75/2016 di cui al ricorso).
3.2.3. Pertanto, esulano elementi di valutazione, contenuti nel ricorso o comunque evincibili dagli atti del fascicolo (viepiù in difetto di costituzione dell’intimata NOME, che ha ricevuto ‘mail’ certificata di notifica del ricorso per cassazione contenente, come da stampa del relativo ‘report’, ‘ricorso per cassazione vs. sent. 689/24/22 CTR Puglia’), univocamente conducenti ad individuare nella sentenza depositata (n. 689), piuttosto che in quella indicata in ricorso (n. 688), quella effettivamente impugnata.
3.3. La sanzione prevista è quella dell’inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.
3.4. Né, allegata al ricorso, è la sentenza che esso assume impugnata (n. 688), diversa, in effetti, essendo quella depositata (n. 689): donde, anche da tale angolo di visuale, ne discende la sanzione dell’inammissibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione nella causa n. 23168 del 2022 determina la definitività dell’annullamento dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’a.i.
2007, individuato dal ricorso stesso quale provvedimento oggetto di giudizio, cui afferisce la sentenza n. 688 che assume impugnata, la quale – a sua volta, sempre stando al ricorso – ha accolto l’appello di NOME avverso la sentenza della CTP di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
Devono ora valutarsi i riflessi di ciò sulla causa n. 23003 del 2022 .
In linea di principio, questa sarebbe affetta da difetto di contraddittorio, sin dal primo grado, nei confronti (non più di NOME, a seguito della riunione cd. ‘sanante’ disposta da questa Suprema Corte in forza dell’insegnamento di Sez. 5, n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522-01, ma pur sempre) dei litisconsorti necessari rappresentati dai soci di minoranza di NOME, ossia dai soci diversi da COGNOME NOME, il quale, dagli atti, emerge essere detentore (solo) del 67% delle partecipazioni in NOME.
6.1. Infatti, non constando detti soci di minoranza evocati in giudizio, vale il principio a termini del quale, ai fini delle imposte sui redditi, la possibilità di imputazione ai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione dell’atto impositivo, un’ipotesi di litisRAGIONE_SOCIALE necessario tra gli uni e l’altra. Un tanto, in effetti, costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciato da Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 -01, a tenore del quale
‘l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisRAGIONE_SOCIALE necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio’.
Sotto altro profilo, ‘l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del ‘simultaneus processus’ nei confronti dei soci e, quindi, un litisRAGIONE_SOCIALE necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ILOR ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di ‘simultaneus processus’, attesa l’inscindibilità delle due situazioni’ (Sez. 5, n. 11240 del 20/05/2011, Rv. 617227 -01; Sez. 5, n. 12236 del 19/05/2010, Rv. 613071 -01).
Nondimeno, ciò detto in astratto, in concreto, il pur rilevato difetto di contraddittorio è superato dalla definitività dell’annullamento dell’avviso di accertamento, intestato e notificato ad NOME, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’a.i. 2007, giusta, come
visto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione nella causa n. 23168 del 2022.
7.1. Più nel dettaglio, la citata Sez. U, n. 14815 del 2008, in motivazione (par. 2 -9, pp. 40 ss.), affronta anche il caso in cui, nonostante il litisRAGIONE_SOCIALE necessario, siasi comunque formato il giudicato in relazione alla posizione di uno solo dei litisconsorti.
7.1.1. Così si esprime il Massimo Consesso:
L’eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè, a singole posizioni), saranno valutati tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 c.c..
Il principio del contraddittorio e il diritto di difesa impediscono di opporre il giudicato a chi non ha partecipato al processo o non è stato messo in grado di essere parte nello stesso. Il terzo, se una norma lo prevede (come l’art. 1306 c.c.) può beneficiare del giudicato inter alios, ma non può esserne pregiudicato. Questa conclusione, come è stato osservato in dottrina, nella materia tributaria è dovuta ai limiti soggettivi degli atti notificati dall’amministrazione finanziaria, prima ancora che ai limiti del giudicato. Ad analoga conclusione è giunta questa Corte in tema di annullamento di delibera assembleare, nel senso che “al di fuori dei casi di declaratoria di nullità o di annullamento della delibera assembleare, il giudicato formatosi nei confronti di soggetti diversi non può fare stato nei confronti del
colegittimato non partecipante al giudizio. Pertanto, la sentenza, passata in giudicato, di rigetto della domanda di annullamento o di nullità della delibera assembleare di una società non fa stato nei confronti del socio (…) che sia rimasto estraneo a quel giudizio” (Cass. 10139/2007).
Applicando lo stesso principio nella specie, si deve ritenere che il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi. La pregiudizialità dell’accertamento non subisce i limiti soggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali, per quanto non abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi. In altri termini, l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio. L’ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti. Analoghe considerazioni valgono in relazione all’eventuale annullamento parziale dell’atto di accertamento “presupposto”, che giova ai soci che
non siano stati parte nel giudizio, senza pregiudicarli nel giudizio di annullamento totale. Si può dire che nella specie si verifica una sorta di pregiudizialità ‘secundum eventum litis’, che non giustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produce effetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo ed effetti soltanto positivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio. I limiti soggettivi del giudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si sia potuto difendere.
In sintesi, l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo alla amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo (esercitando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di difesa). A meno che l’annullamento non sia stato pronunciato per tardiva notifica dell’atto impositivo (decadenza), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es. nullità della notifica, vizi di motivazione dell’atto notificato alla società che non ricorra anche nell’avviso notificato ai soci). Così, pure, gli effetti del giudicato di annullamento non si estendono al socio nei cui confronti sia intervenuto, intanto, un giudicato diretto di
segno contrario, che abbia avallato l’accertamento effettuato dall’ufficio (v. Cass. 3306/2003).
Ma, a ben vedere, anche il giudicato di annullamento dell’accertamento, pronunciato a seguito di ricorso proposto dal singolo socio, per cause non personali, può essere opposto dalla società, e/o dagli altri soci, all’amministrazione finanziaria.
Questa, infatti, è parte necessaria in tutti i ricorsi e, quindi, non può eccepire alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa. Vale a dire, i contribuenti possono opporre all’amministrazione finanziaria ogni decisione di annullamento dell’avviso di accertamento del reddito imputato alla società (che non sia stata pronunciata per cause non estensibili), perché non vi osta il limite soggettivo del giudicato. L’amministrazione, invece, non può opporre il giudicato a lei favorevole se non a coloro che hanno partecipato al relativo processo. Tuttavia, il giudicato formatosi nel giudizio promosso su ricorso di tutti i soci avverso gli avvisi di accertamento loro notificati ai fini IRPEF, estende i suoi effetti nei confronti della società, in relazione all’avviso di accertamento notificato ai fini ILOR, e, quindi, può essere opposto dall’amministrazione finanziaria anche alla società: “Nelle società di persone, l’unificazione della collettività dei soci (che si manifesta con l’attribuzione
alla società di un nome, di una sede, di un’amministrazione e di una rappresentanza) e l’autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell’insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell’ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralità (dei soci) una unitarietà di forme di azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralità nell’unicità esclusiva di un “ens tertium”. Pertanto, mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontà od un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci, sul piano processuale è sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della società stessa. (In applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALE ha escluso che la proposizione della domanda di annullamento di un atto di cessione delle quote sociali intervenuto tra i soci di una società in nome collettivo richiedesse l’instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della società)” (Cass. 7886/2006).
7.2. In definitiva, il principio di diritto, emergente dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite e rilevante nel caso
che ne occupa, può essere così ulteriormente sviluppato, a fini di adattamento al caso che ne occupa:
‘ Qualora, a fronte di una rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e dei soci, sia stato celebrato il giudizio introdotto dalla società, avverso l’accertamento sostanzialmente unitario per la stessa e per i soci, in violazione del litisRAGIONE_SOCIALE necessario che avvince l’una e gli altri, il giudicato di annullamento dell’avviso notificato alla società per ragioni non riguardanti esclusivamente quest’ultima fa stato nei confronti dei soci pretermessi, con conseguente immediato effetto caducatorio, altresì, dell’avviso notificato ai medesimi, che rende superfluo rilevare l’eventuale nullità del giudizio promosso da questi ultimi o disporre l’integrazione del contraddittorio’.
Applicando siffatto principio al caso di specie, il definitivo annullamento dell’avviso, per così dire ‘societario’, n. NUMERO_DOCUMENTO, di cui alla causa n. 23168 del 2022 r.g., determina di riflesso l’automatica caducazione altresì dell’avviso, per così dire ‘personale’, siccome intestato e notificato al socio COGNOME NOME, n. CODICE_FISCALENUMERO_DOCUMENTOCODICE_FISCALE, di cui alla causa n. 23003 del 2022 r.g.
9. In definitiva:
-relativamente alla causa n. 23168 del 2022 r.g., deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione, giusta le esposte ragioni;
-di conseguenza, relativamente alla causa n. 23003 del 2022 r.g., deve parimenti dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione, giusta sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare.
Nulla è a statuirsi sulle spese, stante la mancata costituzione degli intimati in entrambe le cause.
P.Q.M.
Riunisce il ricorso iscritto al n. 23168 del 2022 r.g. a quello iscritto al n. 23003 del 2022 r.g. e dichiara inammissibili entrambi i ricorsi.
Così deciso a Roma, lì 20 ottobre 2023.