Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4368  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 21420/2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso  la quale  ha  eletto domicilio in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente – contro
NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  e  COGNOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza n. 317/2016  della Commissione  tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 febbraio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la pronunzia in epigrafe, oggetto di ricorso per cassazione proposto  dall’RAGIONE_SOCIALE,  è  stata  confermata  la  sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze che, nella controversia  originata  dall ‘impugnazione  di  avvisi  di  accertamento proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME, aveva riconosciuto le ragioni dei contribuenti.
La pretesa erariale concerneva la ripresa a tassazione dei maggiori redditi percetti dai contribuenti in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE,  in  capo  alla  quale  erano  stati  accertati  utili extracontabili negli anni d’imposta 2007 e 2008.
La C.T.R., adìta con gravame erariale, ha condiviso il rilievo dei giudici di primo grado secondo cui tutti i contribuenti erano in realtà meri soci d’opera, poiché si erano obbligati a demandare a tale NOME COGNOME, persona estranea al sodalizio, con apposita scrittura privata non  registrata,  tutti  i  poteri  propri  della  loro  qualità,  nonché  la corresponsione degli utili in misura di un quinto esentasse.
Il ricorso è affidato a due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
Considerato che:
Il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 132, comma 2, n. 4) e 118 disp. att. cod. proc. civ.
Ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la sentenza della C.T.R. sarebbe contraddittoria laddove, pur avendo attribuito a NOME COGNOME la veste di socio occulto -e ravvisata, in particolare, la sussistenza di un patto per la captazione di un quinto degli utili esentasse -aveva poi considerato i contribuenti del tutto estranei alla società, anziché ritenere, coerentemente con tale impostazione, che costoro avessero distribuito puo quota fra loro i residui utili extrabilancio, come del resto ipotizzato dagli stessi accertatori.
Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35, comma 3, del d.lgs. n. 456/1992 e degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ.
L ‘RAGIONE_SOCIALE  ricorrente  osserva  che  i giudici  d’appello,  anziché limitarsi a un  sindacato  sugli  atti  impositivi,  avrebbero  dovuto esaminare nel merito la pretesa tributaria accertando gli esatti termini del rapporto fra i soci e la società e, se del caso, rideterminando il credito erariale sulla base di tale accertamento.
 Il  primo  motivo  è  fondato,  seppure  nei  termini  e  con  le conseguenze che si esporranno; e in tale statuizione resta assorbito lo scrutinio del secondo mezzo di impugnazione.
3.1.  D alla  lettura  della  sentenza  d’appello  e  degli  atti  relativi  al giudizio di primo grado (utilizzabili a fronte della denunzia di un error in  judicando ),  emerge  che,  in  relazione  alla  vicenda  dalla  quale  è scaturita la pretesa erariale, fu accertata la sussistenza di una società di  fatto  fra  gli  odierni  intimati  e  NOME  COGNOME,  socio  occulto  del sodalizio.
Tale circostanza, sulla quale la stessa RAGIONE_SOCIALE fonda le proprie censure, è pacifica e non richiede ulteriori accertamenti in fatto.
Il giudizio, tuttavia, è rimasto incardinato nei soli confronti degli intimati, soci effettivi di RAGIONE_SOCIALE; ad esso, nonostante l’accertata  qualità,  non  ha  dunque  mai  preso  parte  il  socio  occulto NOME COGNOME.
3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l ‘ unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, con conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, n. 14815/2008).
Pertanto, il giudizio celebrato in assenza anche soltanto di uno dei litisconsorti  necessari  è  affetto  da  nullità  assoluta,  rilevabile  in  ogni stato e grado del procedimento, anche d ‘ ufficio ( ex plurimis Cass. n. 3954/2024; Cass. n. 28729/2021; Cass. n. 24025/2018).
3.3. Il litisconsorzio necessario sussiste altresì quando, come nel caso in esame, la controversia verte sulla configurabilità o meno di una società di fatto.
Anche in questo caso, infatti, la connotazione del rapporto dedotto in giudizio e la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti evidenziano che la decisione non può conseguire il suo scopo se non viene resa nei confronti di tutti costoro (Cass., n. 14387/2014; conf. la già citata Cass. n. 3954/2024).
Ed invero, che tale sia l’evenienza che ricorre nella specie è reso evidente  dal  fatto  che,  sulla  base  RAGIONE_SOCIALE  circostanze  emerse  già  nel primo  grado  di  giudizio,  il  debito  tributario  degli  odierni  intimati, concernente  redditi  da  partecipazione,  è  stato  escluso  sul  rilievo dell’esistenza di un socio occulto che ne ‘degradava’ il ruolo a quello di meri soci d’opera.
Su  tale  rilievo,  del  resto,  si  fondano  le  doglianze  erariali  che -postulando  un  diverso  ruolo  del  socio  occulto,  con  una  residua partecipazione  agli  utili  dei  soci  effettivi -appaiono  obiettivamente volte  ad  accertare  i  termini  di  operatività  della  società  di  fatto esistente.
3.4. Va pertanto ribadito il principio di diritto secondo cui «nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti».
 In  conclusione,  va dichiarata  la  nullità  dell’intero  giudizio  di merito, con cassazione della sentenza impugnata.
Le parti vanno rimesse innanzi al giudice di primo grado, il quale, decidendo in diversa composizione, dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 e procedere a nuovo esame dell’originaria impugnazione degli atti impositivi.
Lo stesso giudice provvederà, inoltre, alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.