Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4368 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 21420/2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha eletto domicilio in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME
-intimati –
avverso la sentenza n. 317/2016 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 febbraio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con la pronunzia in epigrafe, oggetto di ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate, è stata confermata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze che, nella controversia originata dall ‘impugnazione di avvisi di accertamento proposta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME aveva riconosciuto le ragioni dei contribuenti.
La pretesa erariale concerneva la ripresa a tassazione dei maggiori redditi percetti dai contribuenti in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in capo alla quale erano stati accertati utili extracontabili negli anni d’imposta 2007 e 2008.
La C.T.R., adìta con gravame erariale, ha condiviso il rilievo dei giudici di primo grado secondo cui tutti i contribuenti erano in realtà meri soci d’opera, poiché si erano obbligati a demandare a tale NOME COGNOME persona estranea al sodalizio, con apposita scrittura privata non registrata, tutti i poteri propri della loro qualità, nonché la corresponsione degli utili in misura di un quinto esentasse.
Il ricorso è affidato a due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
Considerato che:
Il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 132, comma 2, n. 4) e 118 disp. att. cod. proc. civ.
Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, la sentenza della C.T.R. sarebbe contraddittoria laddove, pur avendo attribuito a NOME COGNOME la veste di socio occulto -e ravvisata, in particolare, la sussistenza di un patto per la captazione di un quinto degli utili esentasse -aveva poi considerato i contribuenti del tutto estranei alla società, anziché ritenere, coerentemente con tale impostazione, che costoro avessero distribuito puo quota fra loro i residui utili extrabilancio, come del resto ipotizzato dagli stessi accertatori.
Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35, comma 3, del d.lgs. n. 456/1992 e degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ.
L ‘Agenzia ricorrente osserva che i giudici d’appello, anziché limitarsi a un sindacato sugli atti impositivi, avrebbero dovuto esaminare nel merito la pretesa tributaria accertando gli esatti termini del rapporto fra i soci e la società e, se del caso, rideterminando il credito erariale sulla base di tale accertamento.
Il primo motivo è fondato, seppure nei termini e con le conseguenze che si esporranno; e in tale statuizione resta assorbito lo scrutinio del secondo mezzo di impugnazione.
3.1. D alla lettura della sentenza d’appello e degli atti relativi al giudizio di primo grado (utilizzabili a fronte della denunzia di un error in judicando ), emerge che, in relazione alla vicenda dalla quale è scaturita la pretesa erariale, fu accertata la sussistenza di una società di fatto fra gli odierni intimati e NOME COGNOME, socio occulto del sodalizio.
Tale circostanza, sulla quale la stessa Agenzia delle entrate fonda le proprie censure, è pacifica e non richiede ulteriori accertamenti in fatto.
Il giudizio, tuttavia, è rimasto incardinato nei soli confronti degli intimati, soci effettivi di RAGIONE_SOCIALE; ad esso, nonostante l’accertata qualità, non ha dunque mai preso parte il socio occulto NOME COGNOME.
3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l ‘ unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, n. 14815/2008).
Pertanto, il giudizio celebrato in assenza anche soltanto di uno dei litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d ‘ ufficio ( ex plurimis Cass. n. 3954/2024; Cass. n. 28729/2021; Cass. n. 24025/2018).
3.3. Il litisconsorzio necessario sussiste altresì quando, come nel caso in esame, la controversia verte sulla configurabilità o meno di una società di fatto.
Anche in questo caso, infatti, la connotazione del rapporto dedotto in giudizio e la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti evidenziano che la decisione non può conseguire il suo scopo se non viene resa nei confronti di tutti costoro (Cass., n. 14387/2014; conf. la già citata Cass. n. 3954/2024).
Ed invero, che tale sia l’evenienza che ricorre nella specie è reso evidente dal fatto che, sulla base delle circostanze emerse già nel primo grado di giudizio, il debito tributario degli odierni intimati, concernente redditi da partecipazione, è stato escluso sul rilievo dell’esistenza di un socio occulto che ne ‘degradava’ il ruolo a quello di meri soci d’opera.
Su tale rilievo, del resto, si fondano le doglianze erariali che -postulando un diverso ruolo del socio occulto, con una residua partecipazione agli utili dei soci effettivi -appaiono obiettivamente volte ad accertare i termini di operatività della società di fatto esistente.
3.4. Va pertanto ribadito il principio di diritto secondo cui «nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti».
In conclusione, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione della sentenza impugnata.
Le parti vanno rimesse innanzi al giudice di primo grado, il quale, decidendo in diversa composizione, dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 e procedere a nuovo esame dell’originaria impugnazione degli atti impositivi.
Lo stesso giudice provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.