Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3386 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3386 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
NOMECOGNOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 515/47/2017, depositata in data 23 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME socio della società di fatto ‘COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME Annunziata e COGNOME NOME‘ in ragione del 33,33%, impugnava l’avviso di accertamento n. TF3011105227/2014 , con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione,
IRPEF – Redditi di impresa – Società di fatto – Art. 5 t.u.i.r. – Litisconsorzio necessario – Violazione – Conseguenze
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16801/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
ai fini IRPEF ed altro , per l’anno 200 7, il reddito di partecipazione non dichiarato per Euro 567.549,00.
In particolare, l’avviso scaturiva da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Napoli il 29 settembre 2013, con il quale veniva accertata l’esistenza di una società occulta, finalizzata al commercio di prodotti alimentari in totale evasione fiscale. La merce veniva acquistata dalla RAGIONE_SOCIALE ma le fatture venivano intestate a società cartiere. Venivano, così, emessi distinti avvisi di accertamento, nei confronti della società di fatto e dei soci; quello relativo alla società veniva impugnato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che respingeva il ricorso con sentenza passata in giudicato.
NOME COGNOME impugnava l’avviso supra indicato innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, lamentando: a) il vizio di motivazione dell’avviso, per relationem ai PVC; b) l’utilizzo illegittimo di presunzioni prive dei requisiti previsti dall’art. 2729 cod. civ.; c) la violazione dell’art. 109 t.u.i.r. per il mancato riconoscimento dei costi inerenti ai maggiori ricavi; d) il vizio di sottoscrizione dell’atto in quanto firmato da soggetto privo di qualifica e poteri.
La CTP accoglieva il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, annullava l’avviso di accertamento.
L’Agenzia delle entrate interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania.
Il contribuente rimaneva contumace.
La CTR rigettava l’appello ritenendo condivisibile la decisione dei giudici di prossimità.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi. Il contribuente è rimasto intimato.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/01/2025.
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’articolo 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR deciso ultra petita ; invero, come già evidenziato nell’atto di gravame, il contribuente, nel ricorso introduttivo, aveva eccepito la nullità dell’avviso di accertamento solo sotto il profilo della motivazione per relationem ai PPVVCC della Guardia di Finanza, ovvero sotto il profilo del difetto di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio dei rilievi dei militari dei verbalizzanti; la CTR, invece, ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento per l’omessa allegazione, allo stesso, del PVC della Direzione Regionale dell’Umbria .
Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , la «violazione dell’art. 3, co. 1, della legge n. 241/90 e dell’art. 7, co. 1, della l. 212/2000», essendo l’atto impugnato ‘dotato di motivazione più che sufficiente a rendere edotta controparte delle ragioni del recupero’ (pag. 13 del ricorso).
Con il terzo motivo deduce, sempre in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione degli artt. 39 del DPR n. 600/1973, 54 del DPR n. 633/1972, e 2697 c.c.». Dagli accertamenti svolti dalla Direzione regionale umbra era, invero, emerso che la società RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato numerosissime cessioni di beni alla società di fatto occulta costituita da COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME, emettendo fatture in favore di società inesistenti e ricevendo il pagamento delle cessioni tramite assegni bancari firmati (o girati) da COGNOME NOME (che agiva per conto di committenti siti nel territorio flegreo). Pertanto, legittimamente l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito la posizione reddituale della società di fatto occulta con il metodo induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973.
Osserva la Corte che preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la questione, rilevabile d’ufficio da questa Corte, del mancato rispetto dell’integrità del contraddittorio nei gradi di merito.
4.1. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che « in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei sogg etti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio » (Cass., Sez. U., 04/06/2008 n. 14815; conf., tra le tante, Cass. 25/06/2018 n. 16730). Ne consegue che « in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale
nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado » (Cass. 22/01/2018 n. 1472).
4.2. Invero questa Corte di legittimità non ha mancato di precisare che « nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ‘causa petendi’ dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici » (Cass. 24/02/2022 n. 6073).
4.3. I medesimi sono stati affermati in caso di società di fatto, qualora il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento sia promosso dal socio di fatto di una società di persone (Cass. 03/10/2018, n. 24025, in ipotesi di contestazione, da parte del ricorrente, della sua qualità di socio di fatto), e ribaditi nel caso in cui l’Ufficio proceda, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni (Cass. 30/12/2015, n. 26071), anche solo in parte (Cass. 21/10/2015, n. 21340), atteso il principio dell’unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone (e delle società di fatto, cui si applica il regime delle prime) e, di conseguenza, dei
soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, con conseguente nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, svoltosi senza la necessaria partecipazione dei soci e della società, litisconsorti necessari.
Nella specie, pacifica la mancata partecipazione della società e degli altri soci (COGNOME Antonio e COGNOME) ai gradi di merito, e risultando che i giudizi relativi ai soci ed alla società sono stati trattati in modo distinto e separato, deve dichiararsi (analogamente a quanto già statuito con riferimento al ricorso proposto dalla socia COGNOME, v. Cass. ord. n. 9503/2020) la nullità dell’intero giudizio (con assorbimento dei motivi di ricorso proposti dall’Ufficio) con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del processo con tutti i litisconsorti.
P.Q.M.
La Corte cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle regole del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.