Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 922 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 922 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
Oggetto: accertamento reddito da partecipazione -società di persone litisconsorzio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18846/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente –
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4370/44/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 12/5/2016.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva accertato nei suoi confronti, quale socia al 20% della RAGIONE_SOCIALE, un maggior reddito da partecipazione per euro 1.628.232,00 in relazione all’anno 2008. L’atto impositivo faceva seguito ad un accertamento eseguito nei confronti della predetta società con cui era stato determinato, sempre per l’anno 2008, un maggior reddito della stessa per euro 6.341.158,00 2. Il Giudice di prime cure respinse il ricorso, ritenendo legittima la ripresa a tassazione del maggior reddito accertato.
La Commissione tributaria regionale della Campania, investita dell’appello della contribuente, accolse il gravame sul rilievo che non risultavano accertati i guadagni extra-contabili della società, ciò che era emerso da una precedente sentenza (n. 2299/48/2015) resa dallo stesso Ufficio giudiziario nella distinta causa avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso a carico della
RAGIONE_SOCIALE per il medesimo anno d’imposta.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 62, primo comma, D.Lgs. n. 546/92» poiché il Giudice di seconde cure, pur riconoscendo la stretta connessione tra la controversia riguardante l’avviso di accertamento a carico della società e quella relativa all’avviso di accertamento emesso a carico della socia, aveva ritenuto di pronunciarsi, richiamando « in toto le argomentazioni della sentenza della CTR di Napoli n. 2299/48/2015 », senza attendere il passaggio in giudicato della richiamata pronuncia, contro cui, invero, era stato proposto ricorso per cassazione.
Il motivo, pur non essendo fondato nei termini formulati, offre l’occasione di affrontare una questione, rilevabile d’ufficio anche in questa sede, avente carattere dirimente.
2.1. Deve qui rammentarsi il principio secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l ‘ imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un ‘ ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l ‘ altra. Questa Corte (Cass., sez. un., n. 14815/2008) ha chiarito che l ‘ unitarietà dell ‘ accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei
soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
2.2. Nell’eventualità in cui siano state introdotte più cause -una relativa all’avviso di accertamento nei confronti della società, altre aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi nei riguardi di ciascun socio -il raccordo tra le stesse, necessario per assicurare il rispetto del contraddittorio nonché per evitare il rischio di giudicati contrastanti, non può realizzarsi attraverso l ‘ istituto della sospensione per pregiudizialità giacché in questo caso « l ‘ accertamento, più che essere graduale, è unico: non si tratta di processi da “mettere in fila”, ma da unificare » (così la già citata Cass., sez. un., n. 14815/2008). Salvo il caso in cui il socio faccia valere questioni di natura personale, ricorre quindi un ‘ ipotesi di litisconsorzio necessario originario, derivante dalla unicità dell ‘ accertamento e RAGIONE_SOCIALE sue conseguenze, sia nei confronti della società che nei confronti dei soci, in forza del quale il reddito sociale ed il reddito dei soci devono essere oggetto di un unico giudizio fin dal momento in cui l ‘ accertamento unitario effettuato dall ‘u fficio, perdendo il suo carattere interno, venga notificato, con apposito avviso, ad uno qualsiasi dei suoi destinatari naturali.
2.3. Pertanto, in caso di introduzione di distinte impugnazioni, la giurisprudenza di questa Corte indica quale strada maestra, ricorrendone i presupposti, la riunione RAGIONE_SOCIALE cause in modo da assicurare il simultaneus processus , escludendo al contempo l’esperibilità dello strumento della sospensione della causa ‘personale’ rispetto a quella ‘sociale’ (Cass. n. 19741/2025).
2.4. Nel caso di specie, come si desume dal ricorso, l’ avviso di accertamento ‘ sociale ‘ è stato impugnato sia dai soci che dalla società,
mentre la socia NOME COGNOME, attinta ulteriormente da un corrispondente avviso personale, ha separatamente impugnato anche questo, instaurando il presente (distinto) giudizio.
Va peraltro sottolineato che la RAGIONE_SOCIALE, nell’impugnare l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, non ha sollevato eccezioni personali, come quelle relative alla qualità di socio o alla decadenza dal potere di accertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci.
L’ impugnazione dell’avviso di accertamento sociale anche da parte dei soci, per quanto detto, non è sufficiente a rispettare i principi sopra illustrati: è ben vero che al processo sociale hanno partecipato tutti i contraddittori necessari, compresi i soci, sui quali automaticamente riverbera effetto l ‘ accertamento sociale; e tuttavia, al cospetto di tutti tali contradditori, non si celebra un processo unitario coinvolgente tutte le regiudicande, restando esclusa proprio quella riguardante la socia NOME relativamente alla determinazione del suo reddito per trasparenza ex art. 5 tuir. In altre parole, osservata la regola dell’integrità del contraddittorio sul (mero) piano soggettivo, nondimeno resta inosservata quella del simultaneus processus in funzione della contemporanea decisione di tutte le regiudicande: simultaneus processus a tutela della cui celebrazione sovviene esclusivamente la riunione ex art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992, obbligatoria in caso di contemporanea pendenza della causa sociale e RAGIONE_SOCIALE cause personali dei soci dinanzi al medesimo giudice (come nella specie, ove è pacifico che pendevano contemporaneamente dinanzi alla CTP di Napoli sia la causa sociale che quella personale della socia NOME), atteso che, secondo le Sezioni Unite (v. la già più volte citata Cass., sez. un., n. 14815/2008), « la riunione si trasforma in obbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzio necessario ».
2.5. Deve solo aggiungersi che il vizio qui rilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, e dunque riguarda uno dei presupposti ‘fondanti’ la
struttura e il funzionamento del processo, sicché la mancata denuncia dello stesso ad opera RAGIONE_SOCIALE parti non ha certo comportato la formazione di un giudicato interno sulla relativa questione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio in questa sede (Cass., sez. un., n. 24172/2025).
2.6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell ‘ intero giudizio, con rimessione degli atti al primo giudice per la celebrazione del processo nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari e, ove possibile, unitamente a quello promosso avverso l’avviso di accertamento ‘sociale’ . Qualora, tuttavia, la celebrazione unitaria non sia possibile in ragione della sopravvenuta formazione di un giudicato nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso a carico della società, tale giudicato dovrà essere valutato tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall ‘ art. 2909 c.c., verificandosi nella specie « una sorta di pregiudizialità secundum eventum litis , che non giustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produce effetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo ed effetti soltanto positivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio » (così, ancora, Cass., sez. un., n. 14815/2008).
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura una non corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE presunzioni da parte della sentenza della CTR di Napoli n. 2299/48/2015 richiamata per relationem nella sentenza impugnata, è pertanto assorbito.
Il particolare andamento processuale comporta l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio per le fasi processuali già svolte.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rimessione degli atti alla Corte di giustizia
tributaria di primo grado di Napoli. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio per le fasi già svolte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME