Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35849 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35849 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE e NOME AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 4, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 10.12.2014, e pubblicata il 5.1.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE, a seguito di attività ispettiva svolta dalla RAGIONE_SOCIALE e di accertati rapporti con il gruppo
Oggetto: Società di persone e socio – Avviso di accertamento – Reddito di partecipazione – Società estinta Litisconsorzio – Vizio di delega.
NOME, notificava alla RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento di maggior reddito in relazione all’anno 2005. A NOME NOME, odierno ricorrente, e socio della RAGIONE_SOCIALE nella misura del 90%, era pertanto notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto maggiore Irpef, in relazione al reddito di partecipazione conseguito.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, proponendo plurime censure. La CTP rigettava il suo ricorso.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi a cinque strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità dell’impugnata decisione, in conseguenza della violazione degli artt. 3, 51 e 97, della Costituzione, e dell’art. 8 del Dl n. 16 del 2012, come conv., perché l’avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto da funzionario privo del potere di firma.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 546 del 1992, in cui è incorsa la CTR per non aver rilevato d’ufficio la ricorrenza della violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.
Con il terzo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica
la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR ha pronunciato una sentenza priva degli elementi essenziali della motivazione.
Con il suo quarto motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per non avere la CTR pronunciato sul difetto insanabile dell’atto impositivo a causa della mancata allegazione degli atti presupposti.
Mediante il quinto mezzo d’impugnazione, proposto ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, per non avere la CTR pronunciato sulla decisiva documentazione prodotta sin dal primo grado del giudizio.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente afferma la nullità dell’impugnata decisione della CTR, perché l’avviso di accertamento impugnato è stato sottoscritto da funzionario privo del potere di firma. Il ricorrente non ha però cura di indicare quando abbia proposto la propria critica nel corso dei gradi di merito del giudizio, indicando anche le formule utilizzate, e come abbia diligentemente curato la propria censura, in modo da consentire a questa Corte di legittimità di esercitare il controllo che le compete circa la tempestività e congruità RAGIONE_SOCIALE contestazioni proposte dalle parti, prima ancora di provvedere a valutarne la decisività.
6.1. La contestazione della delega per la sottoscrizione dell’atto tributario, infatti, deve essere tempestivamente proposta, in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di produrre la relativa documentazione, anche in grado di appello. Si è del resto già chiarito che ‘in tema di avviso di accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla
sottoscrizione dell’atto, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni’, Cass. sez. V, 17.7.2019, n. 19190 (evidenza aggiunta), non mancandosi di specificare che ‘l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione , l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega, sebbene non necessariamente dal primo grado, visto che si tratta di un atto che non attiene alla legittimazione processuale, avendo l’avviso di accertamento natura sostanziale e non processuale’, Cass. sez. V, 21.6.2016, n. 12781 (evidenza aggiunta).
Non avendo il contribuente dimostrato di aver tempestivamente proposto la propria contestazione, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Mediante il secondo mezzo di impugnazione il ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver rilevato d’ufficio la ricorrenza della violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.
7.1. Occorre in proposito ricordare come sia vero che nell’ipotesi dell’accertamento tributario emesso nei confronti della società di persone, nonché dei suoi soci in relazione al reddito di partecipazione conseguito, sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, ed il vizio è rilevabile d’ufficio.
Tuttavia, nel caso di specie, deve tenersi conto che la consocia RAGIONE_SOCIALE ha definito la propria posizione mediante accesso alla normativa condonistica di cui al Dl n. 98 del 2011 (sent. CTR, p. 1, e ric., p. 2). Inoltre la società di persone coinvolta, la RAGIONE_SOCIALE, si è pacificamente estinta il 15.12.2005 (sent. CTP, riportata in ric., p.
2), e deve allora trovare spazio il principio secondo cui ‘in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e che giustifica il litisconsorzio necessario tra società e soci nella causa di impugnazione dei relativi atti di accertamento, non viene più in considerazione nel caso di intervenuta estinzione della società, atteso che i debiti sociali si trasferiscono ai soci illimitatamente responsabili’, Cass. sez. V, 11.8.2017, n. 2024.
Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve essere respinto.
8 Mediante il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, il contribuente contesta più ragioni di nullità della sentenza impugnata, anche se il terzo strumento è indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
In particolare con il terzo strumento di impugnazione il ricorrente critica la nullità della decisione adottata dal giudice del gravame perché la CTR avrebbe pronunciato una sentenza priva degli elementi essenziali della motivazione. Con il suo quarto motivo di ricorso il contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per non avere la CTR pronunciato sul difetto insanabile dell’atto impositivo a causa della mancata allegazione degli atti presupposti. Mediante il quinto mezzo d’impugnazione il contribuente contesta la nullità della decisione impugnata, per non avere la CTR pronunciato sulla decisiva documentazione prodotta sin dal primo grado del giudizio. L’omogeneità RAGIONE_SOCIALE censure proposte induce a ritenere opportuna la trattazione congiunta dei motivi, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
8.1. Non si rinviene il vizio della sentenza della CTR per mancanza dei suoi elementi essenziali. Il giudice dell’appello ricostruisce sinteticamente lo svolgimento del processo in primo grado, quindi riassume il contenuto dell’appello proposto dal
contribuente e le repliche opposte dall’Amministrazione finanziaria. Segue quindi la motivazione della decisione, in cui il giudice del gravame prende posizione, in estrema sintesi ma con chiarezza, sulle questioni sollevate dalle parti.
8.2. La critica esposta nel quarto strumento di impugnazione appare mal proposta. Il ricorrente contesta la mancata allegazione all’avviso di accertamento degli ‘atti presupposti’, ma non ha cura di indicare a quali documenti intenda operare riferimento, e la specificazione risultava ancor più necessaria avendo la CTR osservato che ‘l’avviso indicava in modo puntale le ragioni di diritto e di fatto presupposto dell’accertamento’ (sent. CTR, p. 4), motivazione che il contribuente avrebbe dovuto specificamente contrastare.
8.3. Analoghe valutazioni devono esprimersi con riferimento al quinto motivo di impugnazione, mediante il quale il contribuente censura la CTR per non aver tenuto conto della decisiva documentazione prodotta sin dal primo grado del giudizio, ma propone poi considerazioni sul merito della valutazione operata in sede di accertamento dall’Amministrazione finanziaria, senza neppure chiarire a quale documentazione prodotta intenda operare riferimento, e tantomeno ne trascrive il contenuto, almeno in sintesi.
Anche il terzo, il quarto ed il quinto strumento di impugnazione, nella parte in cui risultano ammissibili, sono comunque infondati e devono essere rigettati.
In definitiva, il ricorso introdotto da NOME COGNOME deve essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate e del valore della causa.
9.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto da COGNOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita RAGIONE_SOCIALE, e le liquida in complessivi Euro 5.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14.12.2023.