Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32392 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32392 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17171/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
— ricorrente —
CONTRO
NOME, in persona del suo procuratore speciale NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, giusta procura speciale in atti
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Del Lazio n. 4173/9/2020, depositata il 21.12.2020, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 22.10.2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
TRIBUTI litisconsorzio necessario -nullita’ della pronuncia di primo e secondo grado.
1.COGNOME NOME, socio al 70% della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, impugnava due avvisi di accertamento, relativi rispettivamente agli anni di imposta 2009 e 2010, emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art. 41 bis del d.p.r. n. 600/73, con i quali veniva rideterminato il reddito di partecipazione, sulla base degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della suddetta società, con i quali erano stati accertati ricavi non dichiarati.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nella resistenza dell’ente impositore, accoglieva i ricorsi, essendo stata emessa sentenza di primo grado favorevole alla società, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità fra i due giudizi.
3.La RAGIONE_SOCIALE.T.R. del Lazio, adita dall’Ufficio, dichiarava l’appello inammissibile, in quanto privo di indicazione dei motivi di impugnazione, risolvendosi in una mera richiesta di riunione del procedimento ad altro pendente tra l’RAGIONE_SOCIALE e la società, riunione che peraltro non poteva essere disposta, in quanto il giudizio di appello avverso la sentenza della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 21599/27/17 era stato già definito favorevolmente all’Ufficio.
Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad unico motivo.
NOME è rimasto intimato.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 22.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché degli articoli 14, 36 e 61 del medesimo decreto legislativo, nonchè dell’art. 5 T.U.I.R., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE assume che il giudice del gravame ha errato a dichiarare inammissibile il
gravame per assenza di motivi specifici di impugnazione, in quanto, poiché pendeva il giudizio di appello avverso la sentenza della C.T.P. che aveva accolto il ricorso della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e sussisteva litisconsorzio necessario tra socio e società, il gravame era stato proposto per impedire che la sentenza favorevole al socio, basata sul presupposto dell’esito favorevole in primo grado del ricorso contro l’avviso di accertamento impugnato dalla società, passasse in giudicato. La RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE. avrebbe dovuto riunire le impugnazioni. Le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano infatti chiarito, con la sentenza n. 14815/2008, che il giudizio celebrato in difetto di contraddittorio tra soci e società di persone è affetto da nullità.
Va rilevata d’ufficio, in via preliminare, la nullità del procedimento di primo e secondo grado e RAGIONE_SOCIALE relative pronunce.
2.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino esclusivamente questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto
dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione, ai sensi del successivo art. 29 ovvero la trattazione separata, ma simultanea dei giudizi intentati dalla società e dai singoli soci) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (vedi Cass. S.U. n. 14815/2008 e, tra le più recenti, Cass. n. 28060/2024).
2.2. Ne consegue che il giudice di secondo grado, una volta accertato che non era possibile la riunione dei giudizi di appello per la trattazione simultanea degli stessi, per essere già stato deciso quello relativo all’accertamento emesso nei confronti della società, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio in primo grado e rimettere la causa alla RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, affinchè la controversia fosse riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari ossia del NOME in proprio, della società in accomandita semplice, in persona del socio accomandatario e degli altri soci.
2.3. La sentenza impugnata si è dunque posta in contrasto con l’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui l’accertamento del vizio di difetto dell’integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale riveste carattere di pregiudizialità assoluta (cfr. Cass. sez. 1, 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 432, Cass. n. 1472/2018).
Va pertanto dichiarata la nullità dei giudizi di primo e secondo grado e RAGIONE_SOCIALE relative pronunce e la controversia deve essere rimessa al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, c.p.c., davanti al quale dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
P.Q.M .
La Corte dichiara la nullità del giudizio di primo e secondo grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, davanti
alla quale il processo dovrà essere riassunto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cui demanda anche di liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)