Litisconsorzio Necessario: Quando Tutte le Parti Devono Essere in Giudizio
Il principio del litisconsorzio necessario rappresenta un pilastro del diritto processuale, garantendo che una sentenza sia emessa solo quando tutte le parti direttamente interessate dalla decisione siano state coinvolte nel processo. Un’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di applicazione di tale principio in ambito tributario, in un caso riguardante gli ex soci di una società cancellata dal registro delle imprese. La mancata notifica del ricorso a uno dei litisconsorti necessari ha portato alla sospensione del giudizio e all’ordine di integrare il contraddittorio.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un avviso di intimazione per imposte e IVA relative a un’annualità pregressa, notificato a due soggetti: il liquidatore ed ex socio e il socio titolare dell’intero capitale di una S.r.l., ormai cancellata dal registro delle imprese. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva parzialmente accolto l’appello dei due soci, annullando le sanzioni in quanto ritenute non trasmissibili agli eredi della società estinta.
Contro questa decisione, l’Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, il ricorso è stato notificato solamente a uno dei due ex soci, omettendo di coinvolgere l’altro soggetto che era stato parte costituita nei precedenti gradi di giudizio e destinatario, al pari del primo, degli effetti della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte sul Litisconsorzio Necessario
La Corte di Cassazione, rilevata la mancata notifica, ha sospeso il procedimento. I giudici hanno stabilito che, poiché la sentenza di secondo grado produceva effetti diretti e inscindibili nei confronti di entrambi i soci, si era in presenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale. Di conseguenza, il giudizio di Cassazione non poteva proseguire validamente senza la partecipazione di tutte le parti originarie del processo di appello.
La Corte ha quindi emesso un’ordinanza interlocutoria, ovvero un provvedimento che non decide la controversia nel merito ma risolve una questione procedurale. Con tale ordinanza, è stato ordinato alla parte ricorrente (l’Amministrazione Finanziaria) di provvedere all’integrazione del contraddittorio, notificando il ricorso anche al socio inizialmente escluso, entro un termine perentorio di 60 giorni.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione risiede nella necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e di evitare la pronuncia di sentenze “inutiliter datae”, cioè inutili perché non opponibili a tutte le parti di un rapporto giuridico inscindibile. La sentenza di secondo grado aveva deciso una causa unica per entrambi i soci, creando un legame indissolubile tra le loro posizioni processuali. Pertanto, l’impugnazione proposta da una delle parti originarie doveva necessariamente coinvolgere tutti i soggetti che avevano partecipato al giudizio precedente. Se la Corte avesse deciso la causa senza la presenza di uno dei litisconsorti, la sua decisione sarebbe stata inefficace nei confronti di quest’ultimo, minando la certezza del diritto e l’economia processuale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: quando si impugna una sentenza che riguarda una pluralità di parti in una causa inscindibile, è obbligatorio notificare l’atto a tutti i partecipanti del precedente grado di giudizio. La mancata osservanza di questa regola costituisce un vizio procedurale che impedisce al giudice di decidere nel merito. La conseguenza pratica è l’ordine di integrazione del contraddittorio, che comporta un allungamento dei tempi processuali. Per i professionisti e le parti in causa, questo caso serve da monito sull’importanza di una corretta identificazione di tutti i litisconsorti necessari prima di avviare un’impugnazione, al fine di garantire un procedimento celere e una decisione efficace.
Cosa si intende per ‘litisconsorzio necessario’ in questo caso specifico?
Significa che il processo in Cassazione doveva obbligatoriamente coinvolgere entrambi gli ex soci della società cancellata, poiché la sentenza di appello li riguardava entrambi in modo inscindibile. Non era possibile decidere il ricorso solo nei confronti di uno di essi.
Perché la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza interlocutoria e non una sentenza?
La Corte ha emesso un’ordinanza interlocutoria perché ha riscontrato un problema procedurale (la mancata notifica del ricorso a una delle parti necessarie) che doveva essere risolto prima di poter esaminare il merito della questione. La decisione finale (sentenza) è stata quindi sospesa.
Qual è la conseguenza pratica dell’ordine di integrazione del contraddittorio?
La parte ricorrente, ovvero l’Amministrazione Finanziaria, deve notificare il ricorso anche al socio che non era stato inizialmente coinvolto, entro un termine di 60 giorni. Il processo è sospeso e verrà ripreso solo dopo che questa integrazione sarà avvenuta correttamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11936 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11936 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
Oggetto: litisconsorzio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4376/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAILpec.ordineforenseEMAILsalernoEMAILit), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4612/5/2023, depositata in data 25.7.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 31 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4612/5/2023 depositata in data 25.7.2023 veniva parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME n.q. di liquidatore p.t. ed ex socio e da NOME COGNOME n.q. di socio titolare del 100% del capitale della società RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese in data 15/09/2020.
Veniva così riformata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 1438/9/2022 la quale aveva rigettato l’avviso di intimazione per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2008 in conseguenza dell’i scrizione a titolo provvisorio nei ruoli in pendenza di processo ai sensi dell’a rt. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 per mancato pagamento dell’importo oggetto dell’avviso di accertamento relativo al medesimo periodo di imposta a seguito della sentenza n.2525/12/21 emessa dalla CTR e favorevole all’Amministrazione finanziaria. Il giudice d’appello accoglieva l’appello limitatamente alle sanzioni tributarie che riteneva riferibili alla sola persona giudica e, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, non trasmissibili in capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo, cui replica con controricorso NOME COGNOME
Considerato che:
In primo e secondo grado è stato parte costituita nel processo NOME COGNOME n.q. di socio titolare del 100% del capitale della società RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese in data
15/09/2020, e nei confronti del quale la sentenza impugnata spiega effetto, ma non risulta gli sia stato notificato il ricorso per Cassazione né si è costituito spontaneamente.
Dev’essere perciò ricostituito il litisconsorzio processuale attraverso l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a cura della parte più diligente;
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo a tal fine.
Così deciso il 31.1.2025