Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31214 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31214 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 29767-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA
DEI INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4134/22/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOE RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2015, conseguenti al maggior reddito ascritto alla società predetta rispetto a quelli dichiarati;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 9415/2020, rigettò il ricorso;
che l’ RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 4134, depositata il 09/05/2022, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come non si rendesse necessaria, nella specie, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, cui pure il maggior reddito fu imputato per trasparenza, trattandosi di ripresa operata nei confronti di una società di capitali a base ristretta;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ” violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 e art.
101 e 102 c.p.c. ” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. reso una sentenza nulla, disattendendo il motivo di appello concernente il difetto di integrità del contraddittorio (con conseguente nullità della decisione della C.T.P.), per non essere stati evocati in giudizio, e tanto fin dal primo grado, i soci, cui pure il reddito fu imputato per trasparenza;
che il motivo è manifestamente infondato;
che è sufficiente richiamare la recente Cass., Sez. 5, 4.1.2022, n. 94 (non massimata ed alla cui articolata motivazione si rinvia, quale precedente specifico sul punto, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) la quale, per quanto in questa sede rileva, ha ribadito (cfr. motivazione, p. 7) che ” nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialitàdipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci (Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2020, n. 21649; Cass., Sez. VI, 28 agosto 2017, n. 20507; Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 426; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011, n. 2214). Il mancato intervento (in astratto) di uno dei soci della società di cui è stata predicata la ristretta base non comporta violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 “;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione