Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29139 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29139 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 4684/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-controricorrenti –
NOME COGNOME.
tributi
-intimato –
avverso la sentenza n.1594/14/2014 della Commissione tributaria regionale della Puglia, pronunciata in data 4 giugno 2014, depositata in data 8 luglio 2014 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. In esito a verifica fiscale generale della GdF nei confronti della RAGIONE_SOCIALE conclusasi il 23 luglio 2010, veniva redatto un PVC mediante il quale, per gli anni d’imposta dal 2005 al 2008, si contestava a detta societ à di non essere effettivamente una RAGIONE_SOCIALE a responsabilit à RAGIONE_SOCIALE, quanto una societ à in nome collettivo di fatto, anche sulla base della sostanziale inattendibilit à della contabilit à societaria.
Di conseguenza l’RAGIONE_SOCIALE, ufficio locale, emetteva plurimi avvisi di accertamento nei confronti della societ à verificata e RAGIONE_SOCIALE persone fisiche che nei periodi in contesto ne risultavano essere state soci.
La societ à e le persone fisiche attinte da detti atti impositivi proponevano ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che, previa riunione degli stessi, li rigettava.
Avverso tale decisione proponevano appello COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva il gravame collettivo, dichiarando legittimo l’accertamento nei confronti della societ à , ma non quelli nei confronti dei soci persone fisiche della medesima.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE deducendo due motivi.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che successivamente hanno depositato una memoria.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 12 novembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
La Corte, con ordinanza interlocutoria, rilevava che NOME non risultava avere rilasciato procura speciale al co-difensore dei controricorrenti, ancorch è tale circostanza venisse indicata in detta memoria, sicch è -allo stato- doveva considerarsi mero intimato.
Inoltre, secondo la Corte, dalla lettura della sentenza impugnata, emergeva che avevano partecipato al primo grado del giudizio, oltre alle persone fisiche evocate nel presente giudizio dall’agenzia fiscale ricorrente, anche COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonch é la societ à contribuente; che al secondo grado del giudizio avevano invece partecipato soltanto i controricorrenti e l’intimato COGNOME. Tuttavia dal controricorso (v. pag. 17) emergeva che in appello era intervenuto volontariamente COGNOME NOME, non attinto dal ricorso agenziale, ma che aveva rilasciato procura speciale al difensore dei controricorrenti (v. pag. 32-33 del controricorso).
Pertanto la Corte rinviava a nuovo ruolo, disponendo l ‘acquisizione del fascicolo dei gradi di merito, al fine di una corretta e compiuta verifica dell’integrit à del contraddittorio.
Il ricorso è stato nuovamente fissato per la camera di consiglio dell’11 ottobre 2023.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre
1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata erroneamente sottintende che l’ufficio non possa provvedere all’autonoma qualificazione dell’oggetto dell’accertamento, anche in difformità dal dato esteriore e formale (nella specie con l’accertamento si negava l’esistenza della società RAGIONE_SOCIALE, mero schermo per l’attività imprenditoriale e senza scopo mutualistico di coloro che figurano essere i singoli soci).
1.2. Con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2291, 2257, 2512 e 2519 cod. civ. nonc hé dell’art.5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (T.u.i.r.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, la sentenza è errata perché, pur ritenendo pacifico il risultato dell’accertamento nei confronti della società, no n riconosce che i risultati siano estensibili ai soci, ex art. 5 T.u.i.r., per il meccanismo della trasparenza.
2.1. Preliminarmente deve darsi atto che dall’esame del fascicolo d’ufficio risulta regolarmente notificato l’atto di appello a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che erano già parti nel giudizio di primo grado.
Nei loro confronti, dunque, risulta regolarmente instaurato il contradittorio sia nel primo che nel secondo grado del giudizio di merito, pur non essendo stati evocati nel giudizio di legittimità.
Tuttavia, sin dal primo grado, risulta pretermessa la societ à contribuente, che, secondo l’assunto dell’amministrazione finanziaria, avrebbe natura di società di persone in nome collettivo.
Su tale profilo dell’accertamento, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria, sulla base degli indizi raccolti, non
potesse qualificare il rapporto societario in maniera diversa dal dato formale della costituzione di una società RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto il giudizio, avente ad oggetto l’accertamento della natura del vincolo sociale, doveva svolgersi nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, vigendo, nel caso di specie, il principio generale per cui l’accertamento di un rapporto sociale, in particolare nelle società di persone, postula il contraddittorio fra l’ente e la totalità dei presunti e reali componenti dello stesso.
Non resta, dunque, che dichiarare la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio e rimettere le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE
Si compen sano le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte , pronunciando d’ufficio, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE
Si compensano le spese dell’intero giudizio.
Roma 11 ottobre 2023
Il Presidente NOME COGNOME