Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20880 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9098/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza della Commissione RAGIONE_SOCIALE regionale del Piemonte n. 992/26/2015, depositata il 6.10.2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso nei confronti di NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi
La CTP di Vercelli rigettava i ricorsi riuniti proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di associati dello RAGIONE_SOCIALE, nonché da COGNOME NOME e COGNOME NOME in proprio avverso distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno d’imposta 2005, con i quali erano stati accertati nei confronti dell’associazione, esercente attività di ragionieri e dottori commercialisti, compensi non dichiarati pari ad euro 796.166,00, e nei confronti degli associati RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME maggiori redditi di partecipazione;
con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte accoglieva l’appello proposto da i contribuenti osservando, per quanto qui rileva, che:
a seguito di accertamenti bancari erano state rilevate somme depositate sui conti bancari riconducibili allo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ai singoli associati , che, in assenza di ‘plausibili spiegazioni’, erano state imputate a compensi professionali non dichiarati;
NOME NOME aveva dichiarato in sede di verifica che i conti erano movimentati quasi totalmente dalla moglie, COGNOME NOME, che le somme depositate erano state anticipate dai clienti dello RAGIONE_SOCIALE per pagare le imposte dagli stessi dovute e che la COGNOME le sottraeva per utilizzarle nel gioco d’azzardo;
-i contribuenti avevano sostenuto nell’atto di appello che la responsabilità per indebita sottrazione di fondi della clientela era riconducibile alla sola COGNOME e che il reddito accertato andava classificato come ‘redditi diversi’, in quanto non realizzato ‘nel normale esercizio dell’attività RAGIONE_SOCIALE‘;
-per detti fatti la COGNOME era stata condannata per il reato di appropriazione indebita, mentre gli altri due associati erano stati assolti;
sebbene fosse stato accertato che la COGNOME si era appropriata RAGIONE_SOCIALE somme versate dai clienti sui conti bancari dello RAGIONE_SOCIALE, tali somme non potevano essere considerate compensi non dichiarati, ma erano la provvista per il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute dai clienti;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
i contribuenti rimanevano intimati.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1, 2, 12, 18, 36, comma 2, n. 4, 53 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione o motivazione apparente e per vizio di ultrapetizione, avendo la CTR annullato gli avvisi di accertamento con una motivazione palesemente illogica e slegata dai motivi di appello, con i quali gli appellanti si erano limitati a chiedere di riqualificare i maggiori ricavi accertati come ‘redditi diversi’ e di imputarli alla sola COGNOME ;
con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 23, 53, 97 e 111 Cost., 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., 32, comma 1, nn. 2 e 7, 37, 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, 1, 5, 51, comma 2, nn. 2 e 7, 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 3, comma 1, lett. c), 8 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997, 5, 6, 53 e 67 del TUIR, 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, 36, comma 34-bis, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella l. n. 248 del 2006, 654 cod. proc. pen. e 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.
civ., per avere la CTR violato le regole di ripartizione dell’onere probatorio in materia di accertamenti bancari, ritenendo che gli importi rilevati sui conti dei contribuenti non fossero riconducibili ai compensi professionali non dichiarati, e per avere ritenuto irrilevanti sul piano fiscale le distrazioni di somme di denaro, effettuate in danno dei clienti dello RAGIONE_SOCIALE associato; aggiunge che la CTR si è richiamata erroneamente ai principi della cd. equità sostitutiva, non applicabili nel giudizio tributario, e che ha attribuito efficacia vincolante alla sentenza emessa in sede penale, recependone acriticamente le conclusioni, sebbene l’Amministrazione finanziaria non sia stata parte in quel giudizio;
con il terzo motivo, deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che: mancava un collegamento tra le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado e i motivi di appello, con conseguente inammissibilità dell’appello per difetto di specifici motivi; che i contribuenti non avevano prodotto alcuna documentazione giustificativa dei movimenti rilevati sui conti bancari agli stessi intestati; che non era possibile attribuire efficacia vincolante agli esiti del procedimento penale, relativo a reati non tributari e del quale non era stata parte l’Amministrazione finanziaria;
ciò posto, in via preliminare, occorre valutare il profilo, pregiudiziale e suscettibile di rilievo d’ufficio, oltre che di carattere assorbente, dell’integrità del contraddittorio;
come ha precisato la stessa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, il presente giudizio riguarda gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dello RAGIONE_SOCIALE associato e nei confronti degli associati COGNOME NOME e COGNOME NOME, mentre l’avviso di accertamento emesso , per trasparenza, nei confronti della associata COGNOME NOME è stato impugnato
dalla stessa con separato ricorso innanzi alla CTP di Imperia (p. 5 del ricorso per cassazione, nota 4) , essendo quest’ultima parte nel presente giudizio solo in qualità di rappresentante dello RAGIONE_SOCIALE associato;
ciò ha determinato la violazione del litisconsorzio necessario tra l’associazione e i singoli associati dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 29128 del 13/11/2018) e la conseguente nullità dei giudizi di merito -per essere stati celebrati, in violazione del principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (associazione e associati) – che può essere rilevata d’ufficio anche in questa sede ( ex multis , Cass. n. 16730 del 25/06/2018);
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, infatti, impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472);
ne deriva, attesa la celebrazione dei giudizi di merito senza la partecipazione di COGNOME NOME in proprio, la nullità assoluta dell’intero giudizio, posto che il rapporto processuale si è sviluppato, sin dall’inizio, in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992;
in conclusione, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e di quella di primo grado; la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vercelli, in diversa composizione, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti della litisconsorte pretermessa, procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria e provvedere anche alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito per omessa integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di primo grado di Vercelli, in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 marzo 2024.