Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25432 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23870/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa giusta dall’ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata a ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese ex lege
Oggetto: tributi -cartella -litisconsorzio -esclusione
dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliate in Roma, alla INDIRIZZO
–
contro
ricorrenti – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, n. 699/02/23, depositata in data 13 luglio 2023 Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 settembre 2024.
RILEVATO CHE
La contribuente COGNOME NOME ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la sottesa cartella di pagamento, deducendo la nullità della notificazione della cartella di pagamento, con conseguente prescrizione del credito.
La CTP di Firenze ha accolto il ricorso.
La CGT2 della Toscana, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello degli Uffici. Ha ritenuto, in particolare, il giudice di appello che la cartella non è stata oggetto di impugnazione e che la prescrizione decorre dalla data di inoppugnabilità della cartella (24 luglio 2018), prescrizione interrotta dalla notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria. La sentenza ha, poi, ritenuto di confermare altra sentenza della stessa CGT2 (153/04/2023).
Avverso la suddetta sentenza la ricorrente ha promosso ricorso, affidato a due motivi ; resistono con controricorso gli Uffici e l’Agente della riscossione.
E’ stata emessa in data 21 marzo 2024 proposta di definizione accelerata, opposta dalla ricorrente. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 102 cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che gli
atti prodromici (cartelle) erano stati notificati in qualità di erede di COGNOME NOME, già socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE e invoca l’omessa integrazione del contraddittorio tra tutti i soci (oltre alla ricorrente, COGNOME NOME e COGNOME NOME).
2 . Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n, 600. Osserva parte ricorrente che la notificazione della cartella di pagamento in data 24 maggio 2018 è nulla perché sarebbe dovuta avvenire nelle forme della citata disposizione.
Sul primo motivo è stata emessa proposta di definizione accelerata del seguente tenore: « il primo motivo è manifestamente infondato, posto che non sussiste, a seguito del decesso del socio accomandatario di una società in accomandita semplice, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli eredi del socio defunto, come anche nei confronti della società, ove esistente (Cass., n. 8882/2021) ». Il ricorrente deduce in memoria, sotto questo profilo, che il litisconsorzio sussiste anche in questo caso, al pari della successione tra società e soci relativamente all’obbligazione già propria di una società cancellata in cui rapporti siano transitati per successione in capo ai soci, con conseguente litisconsorzio tra tutti i soci della società cancellata.
Tali argomentazioni appaiono infondate alla luce della superiore considerazione che in questo caso l’atto presupposto non è un avviso di accertamento imputabile per trasparenza a una pluralità di soggetti, bensì una cartella, un atto puramente riscossivo, per cui non vi è litisconsorzio tra società e soci (e tra soci), atteso che l’atto impugnato non comporta alcuna rettifica dei redditi della società e conseguentemente neanche di quelli dei soci, per cui si pone solo una questione di solidarietà passiva ex art. 2313 cod. civ. (Cass., Sez. V,
13 maggio 2024, n. 13051; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2021, n. 29481; Cass., Sez. V, 11 maggio 2016, n. 9527).
5. In relazione al secondo motivo la proposta del AVV_NOTAIO Delegato recita che il motivo è « inammissibile per novità, non essendo la questione stata tracciata nella sentenza impugnata e, quindi, la stessa costituisce questione nuova, in relazione alla quale il ricorrente non ha assolto all’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., n. 32804/ 2019) ». La memoria del ricorrente -che, peraltro, non reca traccia della effettiva trattazione della questione in entrambi i gradi del giudizio di merito ai fini della eventuale conversione del motivo in vizio processuale -non può, in ogni caso, sanare vizi originari del ricorso, avendo l’unica funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass., Sez. II, 28 novembre 2018, n. 30760).
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato previa conferma della proposta, con condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato; alla conferma della proposta di definizione accelerata consegue l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 380bis , terzo comma, 96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., Sez. U., 27 settembre 2023, n. 27433), somme liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 1.200,00
a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 700,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024