Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6761 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6761 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto : Redditometro – Giudizio di rinvio – Compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del pregresso giudizio di legittimità – Contestazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19422/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria dell ‘Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara , n. 02/06/2021, depositata in data 4 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Chieti l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Ufficio aveva acclarato maggiori redditi, in relazione all’anno 2005, sulla base di due rilievi: redditi di
partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE e per acquisto di titoli per Euro 15.172,52.
Nella sentenza emessa in sede di rinvio e oggetto dell’odierno ricorso si legge che la ricorrente non aveva mosso, in primo grado, alcuna contestazione in relazione al primo rilievo, deducendo, in relazione al secondo, che i titoli le erano pervenuti per successione del padre, deceduto il 17 dicembre 2007, ed erano, quindi, stati intestati a lei (ed agli altri coeredi nel 2009). La CTP rigettava il ricorso: dopo avere premesso che non vi era stata alcuna contestazione del maggior reddito derivante dai redditi di partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE, riteneva non raggiunta la prova, da parte della contribuente, della provenienza dei titoli dall’eredità del padre.
Interposto gravame dalla ricorrente, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, confermava la sentenza di prime cure.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale la contribuente propose ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, co. 1 e 2 disp. att. c.p.c., art. 36, co. 2, n. 2-4 d.lgs. n. 546 del 1992 per difetto assoluto di motivazione.
Con l ‘ordinanza n. 25731/2019 questa Corte accolse il ricorso così motivando: «la CTR, senza minimamente descrivere il fatto, si è limitata a riportare RAGIONE_SOCIALE massime generiche senza alcun riferimento al caso di specie e a fare affermazioni ancor più generiche e vaghe nonché stereotipate, cosicché la motivazione, sebbene formalmente presente, ben può dirsi apparente e incomprensibile e, quindi, in ultima analisi, assente perché ad un’enunciazione RAGIONE_SOCIALE massime ritenute applicabili, non è seguita la puntuale disamina del caso di specie, rendendo così impossibile la comprensione della ratio decidendi ».
Riassunto il giudizio dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, con
sentenza n. 2/06/2021 , rigettava l’appello dell a contribuente, all’esito del seguente iter argomentativo:
-il motivo di appello relativo alla contestazione dell’accertamento del reddito di partecipazione doveva ritenersi nuovo (in quanto proposto per la prima volta in sede di gravame) e, quindi, inammissibile;
-identica sorte andava riservata al motivo con il quale veniva dedotta (addirittura in una memoria difensiva successiva al ricorso in riassunzione) la nullità dell’avviso impugnato perché sottoscritto da un soggetto che aveva ottenuto la qualifica dirigenziale in maniera illegittima;
-nel merito nessuna prova documentale del proprio assunto (ovvero che si trattasse di titoli ereditati dal padre) aveva fornito la contribuente.
Pertanto, la CTR rigettava l’appello e compensava le spese dei gradi precedenti (ivi compreso quello di legittimità); condannava l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado, liquidate in Euro 5.000,00, oltre accessori, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a due motivi. L ‘Ufficio resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 febbraio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «violazione art. 111 Cost., artt. 101 102 cpc, art. 14 d.lgs. 546/1992, nullità del procedimento e della sentenza» per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, per essersi il giudizio, per la parte relativa ai maggiori redditi di partecipazione, svolto solo nei confronti della ricorrente. Non nega di aver proposto la relativa eccezione solo in appello, ma deduce che si tratti di questione rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado. Contesta, poi, l’affermazione della CTR secondo cui la ricorrente non avrebbe mosso alcuna contestazione, nel ricorso di primo grado, circa i redditi di partecipazione ed afferma di aver sul punto proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della CTR.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. È vero che la questione della integrità del contraddittorio nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di società di persone ex art. 5 t.u.i.r. è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
Infatti, questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che « in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio » (Cass., Sez. U., 04/06/2008 n. 14815; conf., tra le tante, Cass. 25/6/2018 n. 16730). Ne consegue che « in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado » (Cass. 22/1/2018 n. 1472).
1.3. Ma in tanto può essere rilevata la detta questione in quanto il socio contesti il reddito di partecipazione nella compagine societaria, imputato dall’Ufficio; nella specie, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte nella sentenza gravata ( in parte qua non impugnate nel ricorso per cassazione, per essere stata proposta domanda di revocazione), tale contestazione non è stata sollevata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, il rispetto del contraddittorio afferisce sì alla corretta instaurazione del rapporto processuale con riguardo all’oggetto dell’accertamento, ma purché quest’ultimo sia contestato.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ancora in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. la «violazione art. 11 Cost., 132 n. 4 cpc, 36 e 15 d.lgs. 546/1992 -motivazione meramente apparente -nullità della sentenza del capo pronuncia alle spese». In particolare, censura il capo sulle spese sotto plurimi profili: a) la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei primi due gradi di merito e del giudizio di legittimità sarebbe stata disposta senza motivazione; b) le spese del giudizio di rinvio sarebbero state liquidate in favore dell’Ufficio, nonostante fosse assistito da proprio personale; c) la RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto l’ingente importo di Euro 5.000,00 in modo apodittico; d) non si comprende quali siano gli accessori riconosciuti.
2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
2.2. La censura sub a) è inammissibile in quanto la ricorrente non ha interesse alla modifica della disposta compensazione per l’elementare rilievo che l’unica modifica possibile alla detta compensazione sarebbe la sua condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese dei pregressi gradi, quale parte soccombente. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’onere RAGIONE_SOCIALE spese processuali va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, in base ad un criterio unitario e globale ( ex multis , Cass. 06/10/2021, n. 27056). La censura è, ad ogni modo, infondata in quanto la CTR ha motivato la compensazione dei pregressi gradi di lite in considerazione della cassazione della prima pronuncia di appello.
2.3. Infondata è anche la doglianza relativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 10/01/2024, n. 1019) nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, ora contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.
2.4. Parimenti priva di pregio è la censura sub c) atteso che l’importo liquidato (Euro 5.000,00) è compreso tra il minimo ed il massimo dello scaglione di riferimento (da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00); il massimo corrisponde, infatti, ad Euro 5.554,40 (pari ad Euro 6.943,00 meno il 20%). In tema
di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, questa Corte costantemente afferma che la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l’entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell’ambito nei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità (Cass. 20/12/2024, n. 33642). Analogo principio deve valere quando la liquidazione sia fatta, come nella specie, secondo valori prossimi ai massimi dello scaglione di riferimento.
2.5. Infondata è anche l’ultima censura, se solo si considera che gli accessori, nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, attengono generalmente ad IVA, CPA e rimborso forf. per spese generali; si tratta di statuizioni di natura accessoria e predeterminate per legge, la cui omissione è suscettibile di essere superata con il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 s. c.p.c (Cass. 11/12/2020, n. 28323). Proprio la natura predeterminati dei relativi presupposti e della relativa quantificazione impedisce di ritenere invalido il riferimento agli ‘accessori’ senza indicazione specifica di quali essi siano.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME