Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28087 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
Ord. interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23710/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 2310/2020, depositata in data 27/04/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 10/09/2024 tenuta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglieva in parte gli appelli erariali proposti contro quattro decisioni della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Siracusa, con cui erano stati rigettati i ricorsi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contro un avviso di accertamento Iva e Irap, dalla medesima società contro un avviso di accertamento per omesse ritenute Irpef, sempre dalla società contro un provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e infine da NOME COGNOME contro un avviso di accertamento Irpef, tutti relativi all’anno di imposta 2010.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE , cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c., è rimasta intimata.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 1 0/09/2024.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, proposto come «nullità della sentenza o del procedimento», si deduce nullità assoluta della sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 , lamentando l’errata decisione in merito alla eccezione di nullità per mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra la data di chiusura del p.v.c. e la data di emissione dell’avviso di accertamento.
Con il secondo motivo si deduce «nullità della sentenza della Commissione tributaria regionalesezione staccata di Siracusasentenza 2310-42020 per violazione e falsa applicazione dell’ art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/73», in merito alla ricostruzione dei ricavi.
Rilevato che occorre disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, parti del giudizio di appello nel quale veniva in rilievo una ipotesi di
litisconsorzio necessario trattandosi di accertamento nei confronti di società di persone, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024.