Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31324 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31324 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23017/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA-SEZ.ST. LECCE n. 691/24/2022 depositata il 15/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE , a seguito di verificale fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, esitata in PVC notificato a mani al legale rappresentante COGNOME NOME, era attinta da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’a.i. 2010, volto a recuperare a tassazione maggiori IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni.
Nel PVC i militari evidenziavano che, da verifica fiscale a carico del consorzio RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME era stata parte in qualità di consorziata, era emersa una differenza tra quanto dal consorzio fatturato in relazione a ciascun progetto e quanto fatturato invece alle singole consorziate.
In considerazione di ciò, a mezzo dell’avviso, l’Ufficio contestava ad NOME, da un lato, l’omessa fatturazione dell’importo pari alla quota -parte del ricavo fatturato in relazione ai progetti realizzati nell’anno di interesse e, dall’altro, l’omessa autofatturazione delle prestazioni eseguite, non fatturate dal consorzio.
L’Ufficio altresì contestava ad NOME la contabilizzazione di costi per spese di pubblicità, siccome riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti che il consorzio aveva sostenuto nell’anno.
Definito negativamente il procedimento di mediazione, NOME introduceva il giudizio presso la CTP di Brindisi, la quale, con sentenza n. 73/02/2016 del 26 gennaio 2016, rigettava il ricorso.
Proponeva appello NOME, accolto dalla CTR con la sentenza in epigrafe.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con due motivi. NOME resta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2602 e 2697 cod. civ.
La decisione della CTR si pone in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, riguardo agli aspetti fiscali dell’attività svolta dal consorzio. Ciò che l’Ufficio ha sempre contestato ad NOME è di non aver provato che il consorzio svolgesse esclusivamente attività esterna, avendo invece l’Ufficio dimostrato che, stando alle clausole statutarie, il consorzio era tenuto a ripartire tra le consorziate i ricavi conseguiti.
Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 167 tuir.
Erra la CTR allorquando scrive che l’Ufficio è incorso nel divieto di doppia imposizione allorquando ha effettuato il duplice recupero a tassazione, una prima volta in capo al consorzio ed una seconda volta in capo ad NOME. A termini del PVC, trasfuso in avviso, i ricavi contestati ad NOME erano riconducibili agli importi che il consorzio aveva trattenuto indebitamente, violando le clausole statutarie che imponevano il riparto dei proventi delle attività svolte dai consorziati. ‘Contrariamente a quanto affermato dai giudici regionali, la contestazione operata dall’Ufficio riguardo alla mancata fatturazione della quota -parte di ricavi inerenti i progetti realizzati nell’anno 2010 dal consorzio non poteva essere confusa con l’ulteriore contestazione avanzata dall’Ufficio nei confronti del medesimo consorzio in relazione alla mancata fatturazione delle somme versate dalle società consorziate per l’attività di coordinamento svolta secondo le clausole statutarie’.
A fronte dei suddetti motivi, si impone la questione, rilevabile d’ufficio, della verifica dell’integrità del contraddittorio, già nei gradi di merito, indi nel presente grado di legittimità, con riferimento a
tutti i soci di RAGIONE_SOCIALE, venendo in linea di conto riprese riguardanti sia l’IVA che però anche l’IRAP.
Invero, vale il principio a termini del quale, ai fini delle imposte sui redditi, la possibilità di imputazione ai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione dell’atto impositivo, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Un tanto, in effetti, costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciato da Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 -01, a tenore del quale ‘l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi
necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio’.
Sotto altro profilo, ‘l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del ‘simultaneus processus’ nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ILOR ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di ‘simultaneus processus’, attesa l’inscindibilità delle due situazioni’ (Sez. 5, n. 11240 del 20/05/2011, Rv. 617227 -01; Sez. 5, n. 12236 del 19/05/2010, Rv. 613071 -01).
Nel caso che ne occupa, né dalla sentenza impugnata né dal ricorso per cassazione, risulta evidenza della doverosa estensione del contraddittorio, già dal primo grado di giudizio, a tutti i soci (ulteriori rispetto a COGNOME NOME, pure litisconsorte in proprio) di NOME, siccome costituita in forma di società in nome collettivo.
Pertanto, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di primo grado che rivaluterà la vicenda a contraddittorio integro e
provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, lì 20 ottobre 2023.