Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4683 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4683 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 15359-2017 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 8150/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LAZIO, depositata il 9/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 25935/2015
, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso accertamento con il quale l’Ufficio aveva disposto, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. 311/2004, in conformità al Dpr n. 138/1998, che dispone la revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane in relazione a microzone che presentino caratteri di omogeneità, la revisione parziale del classamento degli immobili del ricorrente siti in Roma.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il secondo motivo, da esaminare preliminarmente, in quanto pregiudiziale, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione dell’art. 102 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari degli immobili oggetto di riclassamento, disponendo la riunione del giudizio con quello, avente ad oggetto il medesimo avviso di accertamento, proposto da questi ultimi.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. Deve premettersi che le controversie relative al classamento di immobili comportano il litisconsorzio necessario nei riguardi di tutti i comproprietari, come già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento -vincolante ai fini del potere impositivo da parte del
Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) -possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (cfr. Cass. n. 18183 del 2022; Cass. n. 1272 del 2020; Cass. n. 15489 del 2010).
1.4. Poiché è pacifico che, nella specie, il contraddittorio non sia stato integrato nei confronti degli altri comproprietari, e che la causa in appello risultava inscindibile e, in quanto tale, doveva obbligatoriamente svolgersi nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, l’omessa integrazione del contraddittorio in appello, in causa inscindibile (con litisconsorzio necessario), comporta dunque la nullità della decisione.
La sentenza impugnata pertanto deve essere cassata in accoglimento del secondo motivo, assorbiti i rimanenti motivi, con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità