Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4683 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4683  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 15359-2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  Direttore  pro  tempore, rappresentata  e  difesa ope  legis dall’AVV_NOTAIO  GENERALE  COGNOMEO STATO
-controricorrente- avverso  la  sentenza  n.  8150/6/2016  della  COMMISSIONE  TRIBUTARIA REGIONALE COGNOMEA LAZIO, depositata il 9/12/2016;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 29/1/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME  COGNOME  propone  ricorso,  affidato  a  nove  motivi,  per  la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria  di  secondo  grado  del  Lazio  aveva  accolto  l’appello  erariale avverso la sentenza n. 25935/2015
, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso accertamento  con  il  quale  l’Ufficio  aveva  disposto,  ai  sensi  dell’art.  1, comma 335, della L. 311/2004, in conformità al Dpr n. 138/1998, che dispone la revisione generale RAGIONE_SOCIALE zone censuarie e RAGIONE_SOCIALE tariffe di estimo RAGIONE_SOCIALE  unità  immobiliari  urbane  in  relazione  a  microzone  che  presentino caratteri  di  omogeneità,  la  revisione  parziale  del  classamento  degli immobili del ricorrente siti in Roma.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il secondo motivo, da esaminare preliminarmente, in quanto pregiudiziale, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione dell’art. 102 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari degli immobili oggetto di riclassamento, disponendo la riunione del giudizio con quello, avente ad oggetto il medesimo avviso di accertamento, proposto da questi ultimi.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. Deve premettersi che le controversie relative al classamento di immobili comportano il litisconsorzio necessario nei riguardi di tutti i comproprietari, come già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento -vincolante ai fini del potere impositivo da parte del
Comune  in  materia  di  imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI) -possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (cfr. Cass. n. 18183 del 2022; Cass. n. 1272 del 2020; Cass. n. 15489 del 2010).
1.4. Poiché è pacifico che, nella specie, il contraddittorio non sia stato integrato nei confronti degli altri comproprietari, e che la causa in appello risultava inscindibile e, in quanto tale, doveva obbligatoriamente svolgersi  nei  confronti  di  tutte  le  parti  del  giudizio  di  primo  grado, l’omessa integrazione del contraddittorio in appello, in causa inscindibile (con litisconsorzio necessario), comporta dunque la nullità della decisione.
La sentenza impugnata pertanto deve essere cassata in accoglimento del secondo motivo, assorbiti i rimanenti motivi, con rinvio per  nuovo  esame alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  del Lazio  in  diversa  composizione,  cui  resta  demandata  anche  la  pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  secondo  motivo  di  ricorso,  assorbiti  i  rimanenti motivi;  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia  alla  Corte  di  giustizia tributaria  di  secondo  grado  del  Lazio  in  diversa  composizione,  cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità