Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 673/2019 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3318/2018 depositata il 22/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Con sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado con cui era stata accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto la revisione parziale del classamento – ai sensi dell’art 1, comma 335, della legge 311/2004 -di un’unità immobiliare, sito nel quartiere Parioli, ubicato nella microzona 19, a cui veniva attribuita la classe 5 all’unità immobiliare(superiore a quella precedentemente attribuita).
La pronunzia di appello confermava la legittimità dell’avviso, ritenendo che a seguito dello scostamento del rapporto tra valore medio di mercato e corrispondente valore medio castale degli immobili, la revisione era giustificata per rimuovere significative sperequazioni nell’ambito delle microzone. Precisava che l’atto impugnato era stato adottato a seguito di attivazione della procedura di cui all’art. 1 , comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell’ambito della revisione catastale sulla scorta della delibera del Comune di Roma 136 del 2011, dando seguito alle disposizioni del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 e che l’atto risultava adeguatamente motivato recando l’indicazione delle caratteristiche della valorizzazione immobiliare per effetto di interventi di riqualificazione urbane ed edilizia.
Il contribuente ricorre, sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza menzionata.
L’ente finanziario replica con controricorso.
CONSIDERATO CHE
2.Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 14 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc.civ., per avere un giudice di appello omesso di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell’unità immobiliare oggetto della revisione.
2.Con la seconda censura si deduce la violazione l’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 nonché dell’art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.; per avere il decidente ritenuto idonea la motivazione dell’avviso contenente la sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoria catastale, della classe di merito e della rendita catastale.
3.Col terzo motivo di ricorso, si lamenta l’omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ.; per avere il giudicante omesso di esaminare le effettive caratteristiche degli immobili oggetto della revisione, atteso che nella perizia tecnica asseverata di parte si evidenziava che non sussistono le analoghe caratteristiche richieste dall’art. 61 d.P.R. primo dicembre 1949, n. 1142 per legittimare un diverso classamento.
Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546 nonché dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc.civ.; per avere i giudici regionali omesso di analizzare ed esaminare i motivi e le stanze scrittorie proposte dall’odierna ricorrente come dedotti nelle controdeduzioni in sede di gravame.
Con il quinto strumento di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 1, comma 335, legge 30 dicembre 2004, n. 311 per la mancanza dei presupposti di fatto che ne giustificano la sua applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., per avere i giudici di seconde cure affermato la sussistenza dei presupposti della revisione ancorché non sussistesse alcun scostamento significativo in termini percentuali del rapporto tra valore medio di mercato e valore catastale rispetto alla media comunale.
Con il sesto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 9, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento nonostante la mancata applicazione della normativa citata in rubrica, in quanto l’agenzia delle entrate non avrebbe rispettato la procedura ne ha individuato le cosiddette unità immobiliari tipo, ai sensi dell’art. 61, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142.
La prima doglianza è fondata, avendo la ricorrente osservato che pende altro giudizio avverso identico avviso di accertamento emesso nei confronti della nuda proprietaria.
Ne consegue che occorre rilevare d’ufficio la nullità dell’intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario dell’immobile oggetto dell’accertamento catastale, quale litisconsorte necessario pretermesso. Difatti, quando sussiste una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, che non è stata rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 546 del 1992, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, n. 6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013).
Questa Corte ha in più occasioni affermato che l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura
dell’immobile medesimo (tra le tante, v. Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010; Cass., Sez. 6-5, n. 3068 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 20538 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 1009 del 2020). La stesso principio è stato enunciato anche con riferimento ai titolari di diritti reali di godimento, e in particolari agli usufruttuari, che sono stati ritenuti anch’essi litisconsorti necessari (così Cass., Sez. 6-5, n. 32836 del 2019, n. 17020 del 2020). Pertanto, non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado, affinché provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, statuendo anche sulle spese di lite del presente grado.
In conclusione, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario (litisconsorte necessario), la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in