Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2505 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2505 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF-IVA 2013.
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
12739/2023 12741/2023 08/10/2025
AC –
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G., proposti da:
A) Ricorso n. 12738/2023 R.G.:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10121/2022, depositata il 30 novembre 2022;
ricorso n. 12739/2023 R.G.:
COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10125/2022, depositata il 30 novembre 2022;
C) ricorso n. 12741/2023 R.G.
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10124/2022, depositata il 30 novembre 2022;
udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del l’8 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
R.G. NN. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G. Cons. est. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO 2
RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale, sulla base di altro avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) relativo alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui la sig.NOME era socia al 50%, imputava nei confronti di quest’ultima (per trasparenza ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) il maggior reddito societario accertato , per l’anno 2013, in € 405.952,77, in luogo di quello dichiarato in € 15.366,00, con conseguente rideterminazione dell’imposta IRPEF dovuta dalla suddetta socia.
1.1. Avverso tale avviso di accertamento NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 1380/2017, depositata il 13 luglio 2017, lo rigettava, condannando parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
1.2. Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 10121/2022, pronunciata il 22 novembre 2022, e depositata in segreteria il 30 novembre 2022, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese d el doppio grado di giudizio.
1.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 27 maggio 2023, ed iscritto al n. 12738/2023 R.G.).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
1.4. In data 23 luglio 2024 il AVV_NOTAIO delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso, ritenendo lo stesso manifestamente infondato.
In data 4 settembre 2024 il difensore della ricorrente chiedeva la decisione del ricorso.
All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025 questa Corte emetteva ordinanza interlocutoria n. 12094 del 7 maggio 2025, con la quale veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta con i ricorsi nn. 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G.
Con decreto presidenziale del 9 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale, sulla base di altro avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) relativo alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio al 50%, imputava nei confronti dello stesso COGNOME (per trasparenza ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) il maggior reddito societario accertato, per l’anno 2013, in € 405.952,77, in luogo di quello dichiarato in € 15.366,00, c on conseguente rideterminazione dell’imposta IRPEF dovuta dalla suddetta socia.
2.1. Avverso tale avviso di accertamento NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 30/2018, depositata il 10 gennaio 2018, lo rigettava, compensando le spese.
2.2. Interposto gravame dal contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 10125/2022, pronunciata il 22 novembre 2022, e depositata in segreteria il 30 novembre 2022, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio.
2.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE NOME, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 27 maggio 2023, ed iscritto al n. 12739/2023 R.G.).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Con decreto presidenziale del 9 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONE_SOCIALE notificava alla società RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva accertato il maggior reddito societario, per l’anno 2013, in € 405.952,77, in luogo di quello dichiarato in € 15.366,00, con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE imposte IVA ed IRAP, e con riflesso sui soci, per trasparenza, ai fini IRPEF.
3.1. Avverso tale avviso di accertamento la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 42/2018, depositata il 10 gennaio 2018, lo rigettava, compensando le spese.
3.2. Interposto gravame dalla società contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 10124/2022, pronunciata il 22 novembre 2022, e depositata in segreteria il 30 novembre 2022, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio.
3.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 27 maggio 2023, ed iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
3.4. Con decreto presidenziale del 9 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi nn. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G., per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, vertendosi, peraltro, in situazione di litisconsorzio necessario, in quanto gli accertamenti impugnati hanno riguardato una società di persona ed i relativi soci, con imputazione del maggior reddito accertato per trasparenza ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986 (sul litisconsorzio necessario nei casi in esame, v., da ultimo, Cass. 16 luglio 2025, n. 19741; Cass. 30 luglio 2025, n. 17579).
Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti , in tutti e tre i ricorsi, eccepiscono violazione e falsa applicazione dell’art.
14, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Deducono, in particolare, che, essendosi, nel caso di specie, in presenza di un rapporto giuridico plurisoggettivo, e vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi sin dall’inizio con la presenza di tutte le parti, ragion per cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare la nullità dei singoli giudizi, riformando la sentenza di primo grado e rimettendo le parti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Il motivo è infondato.
E’ indubbio che, nel caso di specie, sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra la società RAGIONE_SOCIALE ed i soci NOME e NOME, trattandosi di accertamento di maggior reddito societario, imputato per trasparenza ai soci ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986.
Orbene, pur sussistendo il predetto litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, deve rilevarsi che i ricorsi contro i singoli avvisi di accertamento (società e soci) sono stati comunque trattati congiuntamente in appello, e quindi il litisconsorzio processuale è stato sostanzialmente rispettato, essendo peraltro i ricorrenti consapevoli della pendenza dei diversi giudizi, anche perché difesi dallo stesso procuratore; ciò, in applicazione del principio per cui, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti
necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, allorquando, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse, vi sia: 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ai giudici del merito; 4) identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (cfr. Cass. 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830).
Nel caso di specie, in grado di appello ricorrono le condizioni suindicate, in quanto i giudizi sono stati trattati simultaneamente, dinanzi alla stessa sezione della Corte regionale e nella medesima composizione, nella stessa udienza del 22 novembre 2022, e sono stati decisi unitariamente. Deve ritenersi, pertanto, che il litisconsorzio
necessario sia stato rispettato, e che le sentenze impugnate quindi siano perfettamente legittime.
Consegue il rigetto dei ricorsi riuniti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono le condizioni per dichiarare i ricorrenti tenuti ciascuno al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per le presenti impugnazioni, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Poiché, con riferimento a NOME, il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 -bis , terzo comma, c.p.c. la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, di una somma equitativamente determinata come da dispositivo (art. 96, terzo comma, c.p.c.), ed al pagamento, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di un’ulteriore somma dell’importo di € 1.000,00 (art. 96, quarto comma, c.p.c.)
P. Q. M.
La Corte dispone la riunione dei ricorsi nn. 12738/2023 R.G., 12739/2023 R.G. e 12741/2023 R.G.
Rigetta i ricorsi riuniti.
Condanna NOME, NOME e la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare NOME, NOME e la RAGIONE_SOCIALE
s.n.c. tenuti ciascuno al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per le presenti impugnazioni, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Condanna NOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore somma di € 2.800,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Condanna NOME al pagamento, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, dell’ulteriore somma di € 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Così deciso in Roma, 8 ottobre 2025.
Il Presidente (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)