Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33435 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33435 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25982 -201 7 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE pro tempore speciale in calce al controricorso, dall’avv.
Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale NOME COGNOME;
, in persona del legale rappresentante , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura NOME COGNOME, pec , ed elettivamente domiciliata in dell’avv.
Oggetto:
Tributi –
PRATICO’ NOME ;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3688/07/2016 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO CALABRIA, depositata in data 16/12/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze di un p.v.c. della G.d.F. redatto all’esito di una verifica effettuata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE incentrata sull’analisi dei rapporti commerciali da questa intrattenuti con la ditta COGNOME NOME, la RAGIONE_SOCIALE, emetteva nei confronti della predetta società due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2004 e 2005 per recupero di costi che l’amministrazione finanziaria riteneva essere relativ i ad operazioni inesistenti. Emetteva, altresì, avvisi di accertamento anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei soci di tale società, tra cui NOME COGNOME (socio anche della RAGIONE_SOCIALE), ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.
I separati ricorsi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE avverso i due atti impositivi venivano accolti dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con le sentenze n. 580/06/2007 (per l’atto relativo all’anno d’imposta 2004) e n. 581/06/2007 (per l’anno 2003).
Anche il ricorso proposto dal COGNOME veniva accolto dalla medesima CTP con sentenza n. 583/06/2007.
Avverso tali pronunce l’RAGIONE_SOCIALE proponeva separati appelli che la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della
e contro
RAGIONE_SOCIALE, Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riuniva e decideva con la sentenza in epigrafe indicata.
La CTR dichiarava inammissibili gli appelli proposti avverso le sentenze della CTP n. 580 e n. 581 riguardanti la RAGIONE_SOCIALE, per difetto di prova della notifica degli atti di impugnazione, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE appellante «adempiuto all’onere del deposito depositato del c.d. avviso di ricevimento , costituente prova della avvenuta notifica dell’atto di appello»; rigettava l’appello avverso la sentenza n. 583/06/2007 pronunciata nel giudizio promosso dal RAGIONE_SOCIALE, in considerazione degli effetti derivanti dall’accoglimento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME era socio.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi cui replica solo la RAGIONE_SOCIALE, restando intimato il COGNOME.
Le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente.
La prima, con cui si eccepisce la violazione dell’art. 43 del R.d. n. 1611 del 1933, per avere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assunto la difesa dell’RAGIONE_SOCIALE «senza incarico o disposizione», è infondata alla stregua del principio in base al quale «Per la rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, possono avvalersi, secondo la disciplina di cui all’art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 611, del patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura “ad litem”, che trova fondamento nell'”intuitus fiduciae” e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque
sede, senza bisogno di mandato, neppur quando le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, come nel caso di ricorso per cassazione, e che, avendo la difesa dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l’atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l’atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa» (Cass. n. 4950 del 2012; conf. Cass. n. 13627 del 2018, nonché Cass. n. 24650 del 2021, in motivazione)
3. La seconda, con cui si eccepisce che il ricorso, teletrasmesso in copia ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 664 del 1986, risulta sottoscritto dal funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma non anche dall’Avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come invece prescritto dal comma 4 della citata disposizione, è parimenti infondato. Nel caso di specie il ricorso risulta regolarmente sottoscritto dall’Avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con l’annotazione, apposta in calce allo stesso dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, che « Il su esteso atto teletrasmesso a mezzo pec/telefax dall’RAGIONE_SOCIALE è firmato nelle copie fotoriprodotte dal sottoscritto funzionario RAGIONE_SOCIALE ricevente RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 10 della legge 383/2001 ». Deve, quindi, farsi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in base al quale «nel caso in cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 7, terzo comma, della legge n. 664 del 15 ottobre1986, si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi (nella specie, ricorso per cassazione), l’art. 10, secondo comma, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, dispone che l’obbligo di sottoscrizione è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell’ufficio ricevente, oppure di un suo sostituto, “purché dalla copia fotoriprodotta risultino l’indicazione e la sottoscrizione
dell’estensore dell’atto originale”. Ne consegue che la sottoscrizione può essere alternativamente o congiuntamente apposta dall’avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha sottoscritto l’atto e dal funzionario ricevente, che non ha specificamente controfirmato la copia notificata alla residenza, senza che tale ultima circostanza comporti alcuna irregolarità» (Cass. n. 12882 del 2008).
Venendo, quindi, al merito, deve preliminarmente precisarsi che l’esame dei motivi di ricorso non seguirà l’ordine numerico di proposizione da parte della difesa erariale (arg. da Cass. n. 1808 del 2019, in motivazione) dovendosi distinguere quelli che investono la statuizione d’appello nel suo complesso, quelli diretti a censurare la statuizione assunta dalla CTR con riferimento alla posizione processuale della RAGIONE_SOCIALE, ed infine quelli relativi alla posizione di NOME COGNOME, quale socio della RAGIONE_SOCIALE
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza d’appello nella sua interezza deducendo , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. Sostiene che la sentenza impugnata è nulla in quanto priva dell’esposizione dei fatti di causa, nella specie rilevante perché non consente di comprendere la ragione della disposta riunione dei giudizi, uno dei quali riguardante soggetto, NOME COGNOME, socio anche della RAGIONE_SOCIALE, ma che aveva impugnato l’ avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per maggiori redditi di partecipazione in altra società.
Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per avere la CTR reso una motivazione apparente là dove aveva rilevato « in via del tutto generale, la sufficienza e congruenza RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, il cui apparato
motivazionale appare immune da censure sotto il profilo sostanziale e formale ».
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente aggredendo entrambi la motivazione della sentenza d’appello, sono infondati.
6.1. Invero, l’affermazione censurata con il sesto motivo di ricorso è semplicemente un’affermazione fatta dai giudici di appello «in via del tutto generale» quale premessa RAGIONE_SOCIALE successive due statuizioni costituenti la motivazione sostanziale della decisione assunta sui ricorsi esaminati e riuniti dai giudici di appello, che, pertanto, non incide sulla chiarezza e congruità della stessa, avendo la CTR specificato, nel prosieguo RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte, le ragioni poste a base della declaratoria di ina mmissibilità degli appelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso le sentenze relative alla posizione della RAGIONE_SOCIALE e di infondatezza dell’appello proposto avverso la sentenza riguardante il COGNOME.
6.2. Quanto, invece, alla censura sollevata con il primo motivo osserva il Collegio che, sebbene sia vero che la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale della sentenza, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a suo fondamento, è altrettanto vero, però, che la nullità della sentenza si configura soltanto quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr. Cass. n. 920 del 2015; cfr. anche Cass. n. 9745 del 2017 e Cass. n. 29721 del 2019), che è circostanza che nella specie va senz’alto esclusa in considerazione del fatto che i fatti di causa non solo sono succintamente riportati ma neppure spiegavano incidenza sostanziale sul percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE statuizioni adottate, precisandosi, altresì, che quella della riunione dei giudizi è circostanza alla quale erroneamente la ricorrente àncora la rilevanza del vizio dedotto, atteso che «I provvedimenti
che decidono sulla riunione o separazione RAGIONE_SOCIALE cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisorio sulla competenza, ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta RAGIONE_SOCIALE cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono» (Cass. n. 24496 del 2014; conf. Cass. n. 28539 del 2022).
Con il secondo motivo , che investe la statuizione d’appello riguardante la società contribuente, viene dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere i giudici di appello erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’ appello per omesso deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale utilizzata per la spedizione del plico alla società appellata.
8. Il motivo è fondato e va accolto.
8.1. Ricordato, preliminarmente, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, postulato da Corte cost. n. 477 del 2002; precisato che l’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato per il giudizio d’appello dall’art. 53, comma 2, che impone al ricorrente il deposito dell’l’originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale»; precisato ulteriormente che nel caso in esame non si fa questione di tardività della costituzione in giudizio dell’appellante, deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica
ovvero con proprio timbro datario» (Cass. n. 31879 del 2022). Pertanto, «nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione RAGIONE_SOCIALE raccomandate recante il timbro datario RAGIONE_SOCIALE Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale» (Cass. n. 22878 del 2017; conf. Cass. n. 14163 del 2018; Cass. n. 4151 del 2020; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016). «La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poiché si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen.,10.1. 1989 – Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 – Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)» (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, § 5.9, v. anche § 5.10).
8.2. Da quanto detto discende che il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale attestante la data di consegna del plico al destinatario – che la ricorrente sostiene di aver comunque prodotto agli atti del processo (ma sul punto avrebbe dovuto proporre ricorso per revocazione -cfr. Cass. n. 19174 del 2016 e Cass. n. 1562 del 2021) -deve ritenersi necessario solo quando il giudice deve procedere a verificare il completamento della procedura di notificazione, nell’ ipotesi di mancata
costituzione in giudizio della controparte, che è circostanza nella specie non ricorre, per come chiaramente risultante dalla stessa sentenza impugnata.
8.3. Ne consegue che la CTR ha errato in diritto nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per omessa produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale «costituente prova della avvenuta notifica dell’atto di appello», che, quantunque irregola re, sarebbe stata sanata dal la tempestiva costituzione in giudizio dell’appellante ex art. 156 cod. proc. civ.
Passandosi, quindi, all’esame dei motivi di ricorso che aggrediscono la statuizione resa dai giudici di appello in relazione alla posizione di NOME COGNOME, deve esaminarsi preliminarmente il settimo motivo che ha carattere pregiudiziale.
Con tale motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di disporre la riunione dei giudizi promossi dalla società RAGIONE_SOCIALE nonché dai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di cui si dirà.
11.1. E’ principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e successivamente reiteratamente ribadito dalle Sezioni semplici (cfr., ex multis , Cass. n. 27337 del 2014; n. 11459 del 2009; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 1047 del 2013; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 2094 del 2015; n. 11727 e n. 13737 del 2016), quello secondo cui «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio».
11.2. Va, però, precisato che la dichiarazione di nullità dell’intero giudizio può essere evitata «quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria)
declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (Cass. n. 29843 del 2017; conf. Cass. n. 6073 del 2022). Tale principio può essere applicato anche ai giudizi di merito, sicché, ove venga accertato che tali condizioni risultino rispettate nel giudizio di primo grado, la declaratoria di nullità può essere limitata alla sola pronuncia d’appello. Ed è il caso di specie, in cui i giudizi di primo grado sono stati celebrati contestualmente alla stessa udienza di trattazione (del 20/09/2007) dalla medesima Sezione (la n. 06) della CTR e decise uniformemente con le sentenze n. 582, n. 583 e n. 584 del 2007, pubblicate tutte in data 13/12/2007.
11.3. La violazione del litisconsorzio si è quindi verificata nel giudizio di secondo grado ove l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado emessa nel giudizio relativo al socio NOME COGNOME è stato trattato all’udienz a del 14/10/2016 e decisa con la sentenza qui impugnata (n. 3688/07/2016, depositata in data 16/12/2016), mentre invece gli appelli proposti avverso le sentenze di primo grado emesse nei giudizi relativi alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al socio NOME COGNOME, sono stati trattati dalla CTR in data 14/06/2017.
11.4. Ne consegue che va dichiarata la nullità del solo giudizio di appello della sentenza di primo grado n. 583/06/2007.
Restano assorbiti tutti gli altri motivi con cui la ricorrente ha dedotto:
con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR reso una motivazione apparente là dove ha rigettato l’appello dell’ufficio ed annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del COGNOME ritenendo «assolutamente
condizionante» l’accoglimento, in diverso giudizio, del ricorso proposto dalla società di RAGIONE_SOCIALE di cui il COGNOME era pure socio (la RAGIONE_SOCIALE), senza «alcun riferimento al contenuto di tale sentenza, al suo eventuale passaggio in giudicato, o a qualsiasi ulteriore elemento idoneo a supportare le ragioni del proprio convincimento» (ricorso, pag. 11);
b) c on il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sempre con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per non avere la CTR sospeso il giudizio in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della sentenza pronunciata nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME era socio.
con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e sempre con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. per non avere la CTR annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio (NOME COGNOME) di società di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) sulla base di una sentenza non definitiva di annullamento dell’avviso societario.
In estrema sintesi, con riguardo ai motivi di ricorso incidenti sulla posizione processuale di entrambi i controricorrenti, vanno rigettati il primo e sesto motivo di ricorso.
In relazione alla posizione processuale della RAGIONE_SOCIALE va accolto il secondo motivo di ricorso con rinvio della causa al giudice di secondo grado per l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni poste dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e rimaste assorbite dall’errata statuizione di inammissibilità dell’appello .
In relazione alla posizione processuale di NOME COGNOME, va accolto il settimo motivo di ricorso, mentre restano assorbiti il terzo, il quarto ed il
quinto motivo. Per l’effetto, va dichiarata la nullità del giudizio di appello e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che provvederà al riesame della vicenda processuale previa integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei confronti dei litisconsorti necessari, ovvero della RAGIONE_SOCIALE e del socio NOME COGNOME.
16. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in relazione alla posizione di entrambi i controricorrenti, rigetta il primo e sesto motivo di ricorso;
in relazione alla posizione della RAGIONE_SOCIALE, accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, e alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità;
in relazione alla posizione di NOME COGNOME, accoglie il settimo motivo di ricorso, assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo, e, per l’effetto, dichiara la nullità del giudizio di appello. Rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e del socio NOME COGNOME, a nuovo esame e alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 10/11/2023