Litisconsorzio Necessario nel Processo Tributario: La Cassazione Sceglie la Trattazione Congiunta
L’ordinanza interlocutoria in esame offre un importante spunto di riflessione su un principio cardine del processo tributario: il litisconsorzio necessario tra società di persone e i suoi soci. In questo caso, la Corte di Cassazione non entra nel merito della controversia fiscale, ma si sofferma su un aspetto procedurale fondamentale, decidendo di rinviare la causa per garantire una trattazione unificata con altri ricorsi pendenti. Analizziamo insieme i dettagli della vicenda e la logica dietro questa decisione.
I Fatti Salienti del Caso
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno d’imposta 2004, notificato a una socia di una società in nome collettivo. Tale accertamento era una diretta conseguenza di una rettifica fiscale mossa alla società stessa. L’Amministrazione Finanziaria contestava alla società l’utilizzo di una fattura per servizi di intermediazione di manodopera ritenuti inesistenti, forniti da una cooperativa sociale considerata una mera “cartiera”, ovvero una società creata al solo scopo di emettere fatture false.
Il caso ha attraversato i due gradi di giudizio di merito: la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva inizialmente dato ragione alla contribuente, annullando l’accertamento. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale (CTR), accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ribaltato la decisione, ritenendo che l’Ufficio avesse fornito elementi indiziari “gravi, precisi e concordanti” sull’inesistenza dell’attività fatturata. La socia ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR.
La Decisione della Corte di Cassazione: Il Rinvio
Giunta dinanzi alla Suprema Corte, la questione ha assunto una piega prettamente procedurale. I giudici hanno rilevato che, parallelamente al ricorso della singola socia, erano pendenti presso la stessa Corte anche i ricorsi proposti separatamente dalla società e dagli altri soci.
Questa circostanza è stata ritenuta decisiva. La Corte ha stabilito che, per verificare e garantire l’integrità del litisconsorzio necessario tra la società e i soci, fosse indispensabile una trattazione congiunta di tutti i procedimenti. Di conseguenza, ha emesso un’ordinanza interlocutoria, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo affinché potesse essere discussa insieme agli altri ricorsi connessi.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa ordinanza risiede nella natura stessa del rapporto tra società di persone e soci nel diritto tributario. L’accertamento del reddito di una società di persone produce effetti diretti e automatici sui singoli soci, i quali vengono tassati “per trasparenza” in proporzione alla loro quota di partecipazione.
Questo legame inscindibile impone che il processo in cui si discute la legittimità dell’accertamento societario debba necessariamente coinvolgere sia la società che tutti i suoi soci. Si tratta, appunto, di un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Lo scopo di questo istituto è evitare il rischio di giudicati contrastanti: sarebbe inaccettabile, ad esempio, che una sentenza riconosca la legittimità dell’accertamento nei confronti della società e un’altra, in un processo separato, la neghi nei confronti di un socio. L’unificazione dei processi garantisce una decisione unica e coerente per tutte le parti coinvolte.
Le Conclusioni
L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale per la difesa del contribuente nelle controversie fiscali che coinvolgono le società di persone. La decisione di rinviare la causa per una trattazione congiunta non è un mero formalismo, ma una garanzia essenziale per un giusto processo.
Per i contribuenti, ciò significa che la posizione della società e quella dei soci verranno valutate in un unico contesto, assicurando coerenza e uniformità di giudizio. Per i professionisti del settore, è un monito sull’importanza di coordinare le strategie difensive tra società e soci, consapevoli che il destino processuale delle loro posizioni è strettamente interconnesso. La pronuncia, pur non decidendo il merito, rafforza le tutele procedurali e l’integrità del contraddittorio nel processo tributario.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il caso nel merito?
La Corte ha riscontrato la pendenza di altri ricorsi connessi, presentati dalla società e da altri soci, e ha ritenuto indispensabile, per il rispetto del litisconsorzio necessario, trattare tutte le cause congiuntamente per garantire una decisione uniforme.
Cosa si intende per litisconsorzio necessario nel processo tributario?
È un principio secondo cui, quando una decisione giudiziaria deve produrre effetti diretti su più soggetti, tutti questi devono obbligatoriamente partecipare allo stesso processo. Nel caso delle società di persone, l’accertamento del reddito societario riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci.
Qual è la conseguenza pratica di questa ordinanza interlocutoria?
La causa è stata sospesa e rinviata a una futura udienza. In quella sede, verrà discussa insieme agli altri ricorsi pendenti relativi alla stessa vicenda, al fine di arrivare a un’unica sentenza che sia valida ed efficace per la società e per tutti i suoi soci.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21725 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 431/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO SEZ.DIST. LATINA n. 3127/40/16 depositata il 19/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3127/40/16 del 19/05/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (di seguito
CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 430/06/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, quale socio di COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2004.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso contestualmente ad un avviso di accertamento notificato nei confronti della società e ad altri avvisi di accertamento notificati ai soci. L’avviso di accertamento concernente la società riguardava la contestazione di una fattura emessa da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), che, nella ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria, aveva fornito un’intermediazione di manodopera inesistente.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di NOME evidenziando che l’Ufficio aveva fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti dell’insussistenza dell’attività di intermediazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, da ritenersi una cartiera.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che pendono davanti a questa Corte i separati ricorsi proposti dalla società e dagli altri soci della società contribuente, iscritti ai R.G. nn. 424/2017 (COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE), 430/2017 (COGNOME NOME, già trattato all’udienza del 23/04/2024) e 432/2017 (COGNOME NOME).
Pertanto, anche ai fini della verifica dell’integrità del litisconsorzio necessario tra società e soci, è necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con gli altri procedimenti indicati in motivazione.
Così deciso in Roma, il 30/05/2024.