Litisconsorzio Necessario nel Processo Tributario: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Trattazione Congiunta
Nel processo tributario, la corretta costituzione del contraddittorio è un principio fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, disponendo il rinvio di una causa per permettere una trattazione unitaria con un altro ricorso pendente. Questa ordinanza interlocutoria, pur non decidendo il merito della questione, offre spunti cruciali sulla gestione dei contenziosi fiscali che coinvolgono enti a trasparenza fiscale.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2009, notificato a un contribuente in qualità di socio di una società in accomandita semplice (s.a.s.). L’accertamento si basava sull’applicazione degli studi di settore. Il socio impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), che accoglieva il suo ricorso.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, ma la Commissione Tributaria Regionale (CTR) lo dichiarava inammissibile. Contro questa seconda decisione, l’Agenzia ricorreva per cassazione. Parallelamente, erano stati emessi avvisi di accertamento distinti anche nei confronti della società e dell’altro socio, dando vita a contenziosi separati.
La Decisione della Corte di Cassazione
Giunta dinanzi alla Suprema Corte, la causa non è stata decisa nel merito. I giudici hanno rilevato la pendenza di un altro ricorso, relativo alla medesima società, e hanno ritenuto indispensabile una valutazione coordinata. Pertanto, con ordinanza interlocutoria, la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. Lo scopo è quello di consentire una trattazione congiunta e un’eventuale riunione dei procedimenti, al fine di verificare il corretto rispetto delle regole sul litisconsorzio necessario.
Le Motivazioni: Il Principio del Litisconsorzio Necessario
La ragione fondamentale dietro la decisione della Corte risiede nel principio del litisconsorzio necessario. Nelle società di persone, come le s.a.s., il reddito prodotto dalla società viene imputato per trasparenza direttamente ai soci, in proporzione alle loro quote di partecipazione, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Di conseguenza, un accertamento che rettifica il reddito della società ha un effetto diretto e inscindibile sulla determinazione del reddito imponibile di ciascun socio.
Per questo motivo, la giurisprudenza consolidata ritiene che il giudizio debba svolgersi sin dall’inizio nei confronti sia della società che di tutti i soci. Questa esigenza processuale mira a evitare la formazione di giudicati contrastanti, ossia decisioni diverse e incompatibili sullo stesso presupposto impositivo (il reddito societario). La Corte, rilevando la pendenza di procedimenti separati ma strettamente connessi, ha agito con prudenza, creando le condizioni per un giudizio unitario che possa risolvere la controversia in modo coerente per tutte le parti coinvolte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame, sebbene di natura procedurale, ha importanti implicazioni pratiche. Sottolinea come, nei contenziosi fiscali riguardanti le società di persone, sia cruciale assicurare fin dal primo grado di giudizio la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci). Un’eventuale omissione può portare a ritardi processuali significativi, come il rinvio disposto dalla Cassazione, o, nei casi più gravi, a una declaratoria di nullità dell’intero procedimento. Per i contribuenti e i loro difensori, ciò significa prestare la massima attenzione alla corretta instaurazione del contraddittorio, notificando il ricorso a tutte le parti necessarie. Per l’amministrazione finanziaria, rappresenta un monito a gestire in modo coordinato gli accertamenti e i successivi contenziosi che derivano dalla stessa verifica fiscale.
Perché la Corte di Cassazione ha rinviato la causa a nuovo ruolo invece di decidere nel merito?
La Corte ha rinviato la causa per consentire una trattazione congiunta con un altro ricorso pendente relativo alla società, al fine di verificare il rispetto del principio del litisconsorzio necessario tra la società stessa e i suoi soci.
Cos’è il litisconsorzio necessario nel contesto di questa ordinanza?
È la regola processuale per cui il giudizio che riguarda l’accertamento del reddito di una società di persone deve obbligatoriamente coinvolgere sia la società sia tutti i suoi soci, poiché la decisione avrà effetti diretti e inscindibili su ciascuno di loro.
Qual era l’oggetto originario della controversia?
La controversia è nata da un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2009, emesso nei confronti di un contribuente in qualità di socio di una società in accomandita semplice, sulla base dell’applicazione degli studi di settore.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6070 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13623/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA -SEZ.STAC. MESSINA n. 6464/10/20 depositata il 18/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 6464/10/20 del 18/11/2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sez. Staccata di Messina (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 7340/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME
RAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 200 9.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata l’avviso di accertamento, emesso in applicazione degli studi di settore, veniva notificato al contribuente nella qualità di socio di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE).
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, secondo quanto affermato dalla parte ricorrente ed evincibile, peraltro, anche dalla stessa sentenza impugnata, sono stati impugnati davanti alla CTP tre avvisi di accertamento, l’uno nei confronti di CRS e gli atri due nei confronti dei soci di detta società, NOME e NOME COGNOME.
1.1. Le sentenze pronunciate separatamente dalla CTP sono state impugnate davanti alla CTR, che ha deciso separatamente i tre ricorsi.
1.2. Risulta a questa Corte che pende in cassazione almeno altro ricorso iscritto al n. 13627/2021 e relativo a CRS, ragion per cui appare necessario rinviare a nuovo ruolo per trattazione congiunta ed eventuale riunione, anche al fine di verificare il rispetto del litisconsorzio necessario tra società e soci.
La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 28/02/2024.