Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29535 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29535 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1715/2016 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con studio in Bari, elettivamente domiciliat a presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Bari il 16 giugno 2015, n. 1389/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO; preso atto che nessuno è comparso per la ricorrente;
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI DILAZIONE
Rep.
udito per la controricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato e l’assorbimento del ricorso principale;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Bari il 16 giugno 2015, n. 1389/11/2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative corrispondenti ad € 132.800,85 per il tardivo versamento dell’ imposta principale sulle successioni in dipendenza di due avvisi di liquidazione con riguardo alle denunce di successione (principale ed integrativa) in morte di NOME COGNOME, ha accolto l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari il 15 luglio 2013, n. 95/02/2013, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che la dilazione di pagamento era stata negata alla contribuente per la mancanza della garanzia fideiussoria e che l’insussistenza dei requisiti necessari per il ravvedimento aveva precluso la definizione della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione finanziaria nei confronti della contribuente;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato avverso la medesima sentenza;
in udienza, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato e l’assorbimento del ricorso principale ; 5. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha preliminarmente disposto l’acquisizione del fascicolo di merito; ll’esito, la causa è stata fissata per la trattazione alla
a pubblica udienza del 5 ottobre 2023;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso principale è affidato a sei motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di ordinare l’ integrazione del contraddittorio nei confronti dell” RAGIONE_SOCIALE‘, in qualità di agente della riscossione, che pure era stata parte del giudizio di primo grado, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale ;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazi one all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato erroneamente ritenuta dal giudice di secondo grado la carenza di motivazione della sentenza di primo grado;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado l’omessa
rappresentazione alla contribuente, in spregio ai principi di legittimo affidamento e buona fede, della possibilità di chiedere il ravvedimento mediante il pagamento del 3% RAGIONE_SOCIALE sanzioni con i relativi interessi moratori, richiedendo la maggiore sanzione d el 30% dell’importo non versato ;
1.4 con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 15, comma 1, lett. o, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stato applicato dal giudice di secondo grado, in spregio al principio del favor rei , il più favorevole ius superveniens che consentiva alla contribuente di beneficiare della riduzione alla metà della sanzione per il ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine nel versamento dell’imposta principale sulle successioni ;
1.5 con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 38 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, quale modificato dall’art. 7, com ma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non essere stato applicato dal giudice di secondo grado il più favorevole ius superveniens che consentiva alla contribuente di ottenere la dilazione di pagamento senza la prestazione di idonea garanzia, ritenendo la legittimità della sanzione per tardivo pagamento a causa del mancato ottenimento di una polizza fideiussoria;
1.6 con il sesto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112
cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’ appello proposto da ll’amministrazione finanziaria , di cui si deduceva la tardività;
il ricorso incidentale condizionato è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunc iarsi sull’ec cezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente, di cui si deduceva l’impugnazione per vizi diversi da quelli propri della cartella di pagamento;
3. preliminarmente, in relazione alla censura formulata con il primo motivo del ricorso principale, il collegio rileva che le ordinanze interlocutorie depositate da questa Sezione l’1 marzo 2023, nn. 6204 e 6205, hanno rimesso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite (con successiva fissazione della trattazione per la pubblica udienza del 5 dicembre 2023) le questioni di massima di particolare importanza se l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile RAGIONE_SOCIALE cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della
disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
4. ne consegue l’imprescindibilità, per la inevitabile incidenza sullo scrutinio del suddetto motivo, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulle questioni attinenti al litisconsorzio processuale nel processo tributario.
P.T.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulle questioni specificate in motivazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 ottobre