Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32217 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14726/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv . NOME COGNOME con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrenti – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 1713/1/2017, depositata in data 27/11/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024;
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnarono sei cartelle di pagamento, precisamente indicate in ricorso, emesse in seguito a controllo formale ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 delle dichiarazioni fiscali degli anni 2009, 2010 e 2011, da loro presentate in quanto soci della RAGIONE_SOCIALE
La società ha riportato nella propria dichiarazione le deduzioni Irpef ex art. 16 bis Tuir per l’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia effettuata nel 2006 su parti comuni del condominio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sito in Carrù (CN), dove la società è proprietaria di due unità immobiliari.
L’ufficio accertò direttamente nei confronti dei soci la quota di oneri da ciascuno di essi sostenuti, disconoscendone la deducibilità in capo alla società, in quanto relativi a spese sostenute per unità immobiliari site in uno stabile a prevalente destinazione commerciale, e non residenziale.
Altri contenziosi relativi alla deducibilità degli oneri riguardarono gli anni 2006, 2007 e 2008, e si conclusero tutti a sfavore degli odierni contribuenti.
I contribuenti proposero ricorsi contro le cartelle menzionate dinanzi alla C.T.P. di Cuneo che, nel contraddittorio con l’ ufficio, riuniti i procedimenti, li respinsero, ad eccezione che per le sanzioni contenute nelle cartelle di pagamento.
Su appello principale dei contribuenti e appello incidentale dell’ufficio, la C.T.R. respinse l’appello principale e, accogliendo quello incidentale dell’ufficio, escluse la buona fede dei contribuenti e, dunque, confermò le sanzioni portate dalle cartelle di pagamento.
Avverso la sentenza d’appello i contribuenti propo ngono ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
I contribuenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
Il Collegio rileva, d’ufficio, la non integrità del contraddittorio.
E’ consolidato, infatti, l’orientamento giurisprudenziale in base al quale , in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1472 del 22/01/2018, Rv. 647100 – 01).
Nel caso di specie, l’atto impoesattivo è stato notificato ai contribuenti ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto soci della società semplice RAGIONE_SOCIALE, ma non risulta essere stata evocata in giudizio anche la società.
Ne consegue che la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, ex art. 354 c.p.c., alla C.G.T. di primo grado di Cuneo che procederà a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.