Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12094 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12094 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2013
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12738/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia n. 10121/12/2022, depositata il 30 novembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Agrigento notificata alla società RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento n. TY501CP00041/2016, con il quale accertava, nei confronti della suddetta società, per l’anno 2013, il maggior reddito di € 405.952,77, a fronte di un reddito d’impresa dichiarato di € 15.366,00 , rideterminando le imposte IVA ed IRAP.
Con separati avvisi di accertamento n. TY501CP00042/2016 e n. TY501CP00043/2016 l’Ufficio procedeva all’imputazione diretta di tale maggior reddito societario nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, per il 50% ciascuno, NOME e NOMECOGNOME con conseguente rideterminazione delle imposte IRPEF e relative addizionali.
NOME impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la quale, con sentenza n. 1380/02/2017, depositata il 13 luglio 2017, lo rigettava.
Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale), con sentenza n. 10121/14/2022, pronunciata il 22 novembre 2022 e depositata in segreteria il 30 novembre , rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOMECOGNOME sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate .
In data 23-27 luglio 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380bis , comma 1, c.p.c., ritenendo l’unico motivo di ricorso manifestamente infondato.
In data 4 settembre 2024 la ricorrente ha proposto istanza di trattazione e decisione ex art. 380bis , comma 2, c.p.c.
Con decreto del 9 ottobre 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso NOME eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, la ricorrente che, trattandosi, nel caso di specie, di accertamento di maggior reddito societario da imputare per trasparenza ai soci ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la C.T.R. avrebbe dovuto comunque riformare la sentenza di primo grado, rinviando il giudizio alla Corte di primo grado per la realizzazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.
In via preliminare, appare opportuno disporre la trattazione congiunta del presente ricorso con i ricorsi nn. 12739/2023 R.G., promosso da RAGIONE_SOCIALE, e n. 12741/2023 R.G., promosso dalla RAGIONE_SOCIALE, riguardanti gli avvisi di accertamento nei confronti dell’altro socio e della società per l’ anno 2013.
La causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione congiunta con i ricorsi n. 12739/2023 R.G. e n. 12741/2023 R.G.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.