Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17219 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17219 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 496/2021 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME NOME (domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE n. 646/2020 depositata il 29 settembre 2020
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 maggio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Fermo dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME, socio della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (poi trasformatasi nella RAGIONE_SOCIALE), un avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF relativo
all’anno 2005 con il quale gli imputava per trasparenza, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, pari al 20%, il maggior reddito d’impresa determinato in capo alla prefata società con separato atto impositivo.
Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, la quale, con sentenza n. 646/2020 del 29 settembre 2020, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso del contribuente.
Avverso questa sentenza, notificata il 9 novembre 2020, il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 102 c.p.c..
1.1 Si sostiene che l’intero procedimento e le sentenze in esso pronunciate risulterebbero affette da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, per violazione del litisconsorzio necessario; e ciò in quanto al giudizio avrebbero dovuto partecipare fin dall’inizio, oltre all’odierno ricorrente NOME COGNOME, anche la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e gli altri soci della medesima, tali NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con il secondo motivo, introdotto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si rimprovera alla CTR di aver omesso di pronunciare sull’eccezione di decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dall’esercizio del potere impositivo nei confronti del COGNOME per decorso del termine di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, o comunque di aver immotivatamente disatteso tale eccezione, rimasta assorbita dalle statuizioni rese dal primo giudice e specificamente riproposta in appello dal contribuente.
Con il terzo mezzo, inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è dedotta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012.
3.1 Si contesta la gravata decisione nella parte in cui imputa alla partecipata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di aver posto in essere nell’anno 2005 .
3.2 Il collegio regionale non avrebbe fatto buon governo delle norme invocate in rubrica, e in particolare dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 16 del 2012, in base al quale, «ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi».
3.3 Si obietta, in proposito, che, .
Il primo motivo, da ricondurre correttamente al paradigma del n. 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., risolvendosi nella denuncia di un preteso «error in procedendo» , è fondato e il suo accoglimento assorbe le restanti censure articolate dal ricorrente.
4.1 Per costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti.
Tanto la società quanto i soci devono, quindi, necessariamente partecipare allo stesso procedimento.
4.2 Ne discende che il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari risulta affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (cfr., ex multis , Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022).
4.3 Ciò premesso, va osservato che la presente controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con il quale è stato proporzionalmente imputato per trasparenza a uno dei soci della RAGIONE_SOCIALE il maggior reddito d’impresa determinato in capo all’ente collettivo per l’anno d’imposta 2005.
In applicazione dei suenunciati princìpi di diritto, il giudizio
avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione della società e degli altri suoi soci, concordemente individuati nelle persone di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.4 Poiché, tuttavia, il contraddittorio non è stato integrato nei confronti dei suddetti litisconsorti necessari, va dichiarata la nullità dell’intero procedimento e disposta la cassazione della sentenza impugnata, interamente sostitutiva di quella di primo grado (cfr. Cass. n. 16444/2024).
4.5 Non rileva in contrario che nei pregressi gradi di merito, stando a quanto allegato dall’Agenzia delle Entrate, il giudizio riguardante l’odierno ricorrente COGNOME abbia agli altri tre singolarmente promossi dalla società partecipata e dai soci COGNOME delle questioni prospettate, nè che le diverse cause siano state trattate nella medesima udienza e decise dallo stesso collegio giudicante
e COGNOME asseritamente caratterizzati dall’identità con sentenze rese in pari data.
4.6 È pur vero che nella giurisprudenza di legittimità trovasi ripetutamente il seguente principio di diritto: «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ‘causa petendi’ dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di
tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (cfr. Cass. n. 7763/2018; id. , ex plurimis , Cass. n. 1145/2021, Cass. n. 24800/2020, Cass. n. 6876/2016, Cass. n. 9732/2015).
4.7 Sennonchè, l’applicazione della surriferita «regula iuris» consente di evitare la cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza, «altrimenti necessaria» , nella sola ipotesi in cui sia possibile addivenire davanti a questa Corte alla riunione dei procedimenti svoltisi separatamente nei gradi di merito, nella constatata sussistenza delle condizioni sopra esplicitate (identità oggettiva dei singoli ricorsi quanto a ‘causa petendi’ ; simultanea proposizione degli stessi; identità di difese; simultanea trattazione dei processi innanzi a entrambi i giudici di merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici).
4.8 La descritta situazione non ricorre, tuttavia, nel caso in esame, onde non può che provvedersi nei termini di cui al precedente paragrafo 4.4.
Essendosi al cospetto di una nullità del processo per la quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di prime cure, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti
necessari pretermessi.
5.1 Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; per l’effetto, dichiara la nullità dell’intero processo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione