Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30623 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9747/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del liquidatore, RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPAP 2010
studio è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA -NAPOLI n. 9094/2016, depositata in data 14/10/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024;
Rilevato che:
In data 19/6/2014, fu notificata all’RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) una cartella di pagamento di complessivi euro 53.211,37 per l’omesso versamento degli importi dovuti a titolo di Irap per l’anno 2010.
Dopo un provvedimento di sgravio parziale, la pretesa ammontava ad euro 41.507,37.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata sciolta nel 2009, e nel 2010 si trovava in RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli, deducendo che la pretesa Irap sarebbe indebita, considerato che nel 2010 essa si trovava in RAGIONE_SOCIALE.
La C.T.P. respinse il ricorso, con sentenza confermata dalla C.T.R.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
Per giurisprudenza consolidata ( ex coeteris , Cass., n. 15341/2021; Cass., n. 37356/2022; Cass., n. 18886/2021; Cass., n. 29128/2018), anche nel caso di ripresa Irap sussiste litisconsorzio necessario tra la società di persone o l’RAGIONE_SOCIALE, soggetto passivo dell’imposta, e i soci o gli associati.
La violazione della regola del litisconsorzio necessario può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio (Cass., n. 13307 del 26/05/2017).
Ne consegue che la sentenza deve essere cassata con rinvio, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in diversa composizione, affinché il giudizio si possa svolgere nel contraddittorio con tutti gli associati.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.