Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22251 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3408/2018 proposto da:
NOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO .
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA n. 5189/17, depositata in data 8 giugno 2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
1. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da NOME NOME avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2008, con il quale era stato determinato un maggior reddito ai fini Irpef sulla scorta di presunti utili non dichiarati derivanti dalla partecipazione in misura del 50% alla RAGIONE_SOCIALE, società cancellata in data 10 luglio 2008, di cui COGNOME NOME era socio accomandante.
2. I giudici di secondo grado hanno affermato che l’accertamento aveva ad oggetto il maggior reddito ai fini Irpef derivante da utili non dichiarati e che vi non erano questioni in ordine alla società e l’accertamento nei confronti della stessa, ove esistente, non era in questa sede contestabile, né era stato contestato nel merito; era noto che la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, pur provocando l’estinzione della società, non determinava l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno successorio di tipo sui generis , in cui la responsabilità dei soci era limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita dalla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l’effettiva percezione RAGIONE_SOCIALE somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, andavano provate dall’Amministrazione finanziaria che agiva contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova; non vi era prova, né conoscenza della pendenza di ulteriori procedimenti; erano
stati rispettati i termini di decadenza, in presenza di seri indizi di reato che facevano sorgere l’obbligo di presentazione della denuncia penale, anche se questa fosse stata archiviata o presentata oltre i termini di decadenza.
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. per omessa integrazione del contraddittorio in presenza di un litisconsorzio necessario e la nullità della sentenza di appello in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e la violazione del principio del contraddittorio di cui al combinato disposto dell’art. 40, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1987, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il ricorrente aveva eccepito che il giudizio era stato svolto nel contraddittorio del solo ricorrente quale (ex) socio della società RAGIONE_SOCIALE, senza la partecipazione né della società né degli altri soci, seppure rinvenibili nell’originario atto impugnato e aveva contestato l’attività posta in essere dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stante la mancata osservanza dell’emanazione del cd. accertamento unitario di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 600 del 1973. Inoltre, il ricorrente aveva chiesto la riunione ai sensi degli artt. 14 e 29 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in uno all’articolo 39 cod. proc. civ., del presente procedimento con tutti quelli riferibili ai soggetti indicati nell’accertamento impugnato e l’integrazione del contraddittorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 269 cod. proc. civ., nonché dell’art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nei confronti dei medesimi soggetti, quali destinatari dell’avviso di accertamento, soggetti che erano stati individualmente indicati.
2. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. in relazione ai principi del decreto legislativo n. 472 del 1997, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era contraddittoria avendo affermato l’insussistenza di un litisconsorzio necessario e, nel contempo, prevedendo la trasparenza fiscale tra il maggior reddito accertato in capo alla società e quello attribuito in quota al socio. La sentenza era nulla, in quanto non aveva affermato che la cancellazione della società incideva anche sulla legittimità della pretesa. Il Fisco poteva agire in via sussidiaria nei confronti dei soci pro quota, salvo quanto previsto dal vecchio art. 2456 cod. civ. e dal nuovo art. 2495 cod. civ. per il quale dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti potevano far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
3. Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Nel ricorso introduttivo era stato dedotto che l’Ufficio non aveva prodotto alcun elemento che potesse accreditare la circostanza dell’avvenuto inoltro di denuncia penale contro il contribuente o, comunque, idoneo a confermare che nei relativi confronti era stata elevata contestazione, comportante l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., in quanto la maggiore IRPEF contestata al contribuente ammontava a euro 8.600,00, riferito al maggior reddito accertato pari a euro 20.000,00, quale 50% del maggior reddito accertato in capo alla cessata società, e tale importo restava sotto la soglia di rilevanza penale, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000. La sentenza impugnata era poi nulla, nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità dell’accertamento, omettendo di pronunciarsi su un motivo rilevante del ricorso riguardante l’inapplicabilità del raddoppio dei termini per l’Irap.
Il quarto motivo deduce il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto il ricorrente aveva eccepito la duplicazione del reddito accertato, essendo stati emessi due avvisi di accertamento, di cui il primo era parte integrante del secondo e, a tal fine, aveva chiesto la riunione al presente procedimento del processo pendente tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, titolare di una quota di partecipazione del 50% della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e la stessa società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, in liquidazione, ma su tale motivo di appello i giudici di secondo grado avevano omesso ogni pronuncia.
L’esame RAGIONE_SOCIALE esposte censure porta all’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.
5.1 Ed invero, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass., 28 novembre 2014, n. 25300; Cass., 20 aprile 2016, n. 7789; Cass., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603 e, più di recente, Cass., 23 settembre 2019, n. 23585; Cass., 11 giugno 2020, n. 11230; Cass., 30 novembre 2022, n. 35187; Cass., 29 novembre 2023, n. 33319).
5.2 Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 546 del 1992), né dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 546 del 1992, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678 e, di recente, Cass., 16 marzo 2018, n. 6644; Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315; Cass., 22 febbraio 2021, n. 4665).
5.3 Anche di recente questa Corte ha precisato che « La mancanza di trattazione unitaria e l’impossibilità di verificare una completa identità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate comporta la violazione del litisconsorzio necessario, con conseguente rimessione della causa al primo giudice, non potendo la causa essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto
dei litisconsorti (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815) » (cfr. Cass., 24 febbraio 2022, n. 6073, in motivazione).
5.4 Da quanto detto consegue che tutti i suoi soci devono essere parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamene ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno di essi (Cass., 11 dicembre 2019, n. 32412, in motivazione).
5.5. Ciò posto, nel caso in esame, sussiste la violazione del principio del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado, d’appello e di legittimità del socio COGNOME NOME, titolare della quota di partecipazione pari al 50%, insieme al socio ricorrente COGNOME NOME.
5.6 Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli), ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in altra composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 29 maggio 2024.