Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32716 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32716 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
Oggetto: Tributi
IRPEF 2004 DIFETTO DI LITISCONSORZIO NECESSARIO ORIGINARIO
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 18257 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da
NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, in INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 166/37/2016, depositata in data 18 gennaio 2016, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2024 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto, nei limiti di cui in motivazione, l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle ent rate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 383/59/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti del contribuente, quale socio di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE, maggior reddito di partecipazione, ai fini Irpef, a seguito dell’accertamento fondato sulle risultanze degli studi di settore di maggior reddito imponibile nei confronti della detta società, per il 2004.
In punto di diritto, la CTR -considerato che , con riferimento all’impugnativa dell’ avviso emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza della stessa Sezione, pronunciata in pari data, era stato accolto parzialmente l’appello della società con un abbattimento, pari al 40%, del maggior reddito imponibile accertato -andava confermata, pro quota, la ripresa ai fini Irpef, nei confronti del contribuentesocio, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 917/1986.
L ‘Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, richiamato dall’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 , per avere la CTR rigettato il motivo di censura concernente l’assunta nullità dell’atto impositivo per difetto di sottoscrizione.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione con riferimento alla questione di nullità dell’avviso impugnato per mancato espletamento del contraddittorio.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 3bis, della legge n. 146/98 (come introdotto dall’art. 1, comma 409, lett. a della legge n. 311 del 2004, modificato dall’art. 37, comma 2, lett. c de l DL n. 223 del 2006, conv. nella legge n. 248 del 2006) e 5 del D.lgs. n. 218/97.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/73 e 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993.
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa valutazione di ulteriori deduzioni e d elementi probatori offerti dal contribuente al fine di confutare l’operatività delle risultanze del dato parametrico.
La causa non può accedere all’esame del merito dei motivi dedotti con il ricorso dovendo la Corte rilevare “ex officio”, in via pregiudiziale, la nullità insanabile dei giudizi di merito in quanto affetti dal vizio di violazione del contraddittorio. 6.1. Secondo orientamento consolidato, a partire dall’arresto di Cass., sez. un.,
4 giugno 2008, n. 14815, « in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario » (nello stesso senso, ex plurimis, Cass., sez. 5, n. 40175 del 2021; n. 6873 del 2020).
6.2. Siffatto principio è applicabile anche, nel caso di specie, ove l’operata rettifica nei confronti del contribuente, quale socio di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), di un maggior reddito (da partecipazione) ai fini Irpef scaturisce dall’accertamento dei maggior reddito societario, per l’anno 200 4.
6.3. Ricorrendo l’ipotesi descritta, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile -anche d’ufficio -in ogni stato e grado del procedimento del 2013, n. 13073 e n. 23096 del 2012); pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del D.Igs. n. 546 del 1992, art. 29), né dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. un., n. 3678 del 2009; Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007).
6.4. In tal senso, deve disporsi per la controversia in oggetto, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione; l’esigenza sostanziale del simultaneus processus non può invero ritenersi soddisfatta nel caso in esame, nemmeno nella prospettiva affermata da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830 secondo cui « nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative,
rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio » (Cass. 29 gennaio 2014, n. 2014; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22122; Cass. 9 luglio 2010, n. 16223; v. anche, Cass. 10 febbraio 2010, n. 2907; Cass. n. 12700-2018; Cass. n. 20606 del 2023).
6.5. Nel caso di specie, scaturendo la pretesa tributaria ai fini Iperf nei confronti del contribuente, quale socio di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), dal presupposto accertamento medesima di maggiori ricavi nei confronti della società -anche a volere considerare la asserita simultanea trattazione (‘con sentenza pronunciata, in pari data, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, si accoglieva parzialmente l’appello…’ ) dei giudizi in grado di app ello concernenti l’impugnativa dei due avvisi emessi
rispettivamente nei confronti della società e del contribuente -socio -entrambi di gradi di giudizio di merito avrebbero dovuto celebrarsi con la partecipazione necessaria sia della società che dell’altr o socio e/o soci.
Pertanto, constatato il difetto d’integrità del contraddittorio, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, per la celebrazione del giudizio di