Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7733 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 151/2015 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE DIREZIONE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (P_IVA) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 326/2013 depositata il 29/10/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La signora NOME COGNOME era destinataria di una intimazione di pagamento ove l’agente per la riscossione RAGIONE_SOCIALE le richiedeva il versamento RAGIONE_SOCIALE imposte contenute in una cartella esattoriale asseritamente da lei contribuente mai ricevuta.
Ricorreva quindi al giudice di prossimità sollevando l’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’Ufficio, la decadenza dall’azione di riscossione dei tributi ed infine la nullità dell’intimazione in quanto priva dell’indicazione del responsabile del procedimento.
Il collegio di primo grado accoglieva il ricorso sull’assorbente motivo della mancata prova della notificazione della cartella esattoriale, poiché illeggibile risultava la relata.
Donde proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, producendo relata di notifica corredata RAGIONE_SOCIALE ricerche fatte dall’agente notificatore, nonché degli ulteriori adempimenti svolti, constatata l’irreperibilità assoluta della contribuente in quanto risultante
‘sloggiata’ da quello che emergeva essere il domicilio fiscale secondo i registri dell’anagrafe tributaria.
La contribuente risultava contumace in appello, dove però il ricorso erariale era accolto in considerazione RAGIONE_SOCIALE prove offerte dall’amministrazione finanziaria e consistenti nella relazione di notifica e degli ulteriori adempimenti svolti per accertarne l’irreperibilità assoluta e procedere secondo le formalità di cui all’articolo 60, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, ove prevede che dell’avviso di notificazione sia fatta esposizione nell’albo pretorio comunale e che la notificazione si intenda avvenuta decorsi 8 giorni da tale adempimento.
Ricorre per Cassazione la contribuente COGNOME NOME, affidandosi a cinque mezzi, cui replica l’agente per la riscossione con tempestivo controricorso, mentre il patrono erariale si riserva partecipazione alla discussione in pubblica udienza.
In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 331 e 332 dello stesso codice di rito. Nella sostanza si afferma che tra le parti originarie nel primo grado di giudizio ci fosse il Comune di Roma, che invece non appare nella sentenza impugnata, ove peraltro non se ne fa accenno. Per tale motivo se ne afferma la pretermissione con violazione del contraddittorio ed integrale nullità della sentenza.
In materia occorre ricordare che questa Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 6204 del 2023 (RGN 816 del 2020) e con ordinanza interlocutoria n. 6205 del 2023 (RGN NUMERO_DOCUMENTO del 2019) ha proposto la questione di massima di particolare importanza relativa
all’ appello incidentale ed alle modalità di proposizione nel processo tributario, con rapporto alle cause scindibili e con riguardo alle conseguenti possibili ripercussioni sul diritto di difesa. Il tema riprende la più ampia questione della disciplina del litisconsorzio processuale nel giudizio tributario di appello e le sue differenze rispetto al giudizio ordinario.
Atteso pertanto che la decisione della succitata questione di massima si riflette sul motivo in scrutinio, quale pregiudiziale di rito che non può altrimenti essere obliterata, si impone un rinvio della trattazione dell’affare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione a nuovo ruolo Così deciso in Roma, il 23/02/2024 e nella camera di consiglio