Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4566 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21960/2018 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Mondovì INDIRIZZO), al INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona dell’amministratore unico Ing. COGNOME NOME, nato a Farigliano il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE);
RAGIONE_SOCIALE, con sede in San INDIRIZZO, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona dell’amministratore unico NOME, nato a Mondovì il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE);
rappresentate e difese dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo, in Roma alla INDIRIZZO, in virtù di procura speciale a margine del ricorso (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL);
Avviso liquidazione imposta di registro -Riqualificazione ex art. 20 dPR n. 131/1986
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente -ricorrente incidentale –
-avverso la sentenza n. 68/2017 emessa dalla CTR Liguria in data 18/01/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE impugnavano dinanzi alla CTP di Genova gli avvisi di liquidazione relativi a maggiori imposte di registro, catastale ed ipotecaria applicate dall’Ufficio in base all’art. 20 dPR n. 131/1986 emessi a seguito della riqualificazione come cessione d’azienda della complessiva operazione rappresentata da atti di conferimento di rami d’az ienda, posti in essere dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE (in sede di aumento del capitale sociale di quest’ultima) e dalla successiva cessione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quote societarie così acquisite dalle società conferenti.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando che per i soli immobili situati in San Michele di Mondovì e adibiti a cave doveva essere applicata l’aliquota dell’8%, anziché quella del 15%.
Sull’impugnazione principale RAGIONE_SOCIALE contribuenti ed incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva parzialmente la prima, dichiarando che dovevano essere soggetti alla tassazione agevolata altresì i terreni siti nel Comune di Dronero. A tal fine rilevava che legittima era, alla luce della natura intrinseca e degli effetti giuridici degli atti, la riqualificazione come trasferimento d’azienda della complessiva operazione posta in essere e che la società aveva fornito la prova documentale che i terreni erano adibiti a cava, e non ad attività
agricola
Avverso la detta sentenza propongono ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, alla luce dell’attuale formulazione del menzionato art. 20, era preclusa la possibilità di valorizzare gli elementi extratestuali e gli atti collegati a quello presentato alla registrazione.
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 23 dPR n. 131/1986 e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, essendo stato ceduti indistintamente vari immobili, alcuni dei quali adibiti a destinazione agricola, doveva essere applicata l’aliquota massima del 15% a tutti gli immobili (ivi compresi quelli adibiti a cava).
Va rilevato preliminarmente che, mentre il controricorso, contenente il ricorso incidentale, è stato regolarmente notificato a tutte le parti, il ricorso per cassazione risulta notificato solo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non anche alla RAGIONE_SOCIALE liquidazione (cessionaria finale RAGIONE_SOCIALE quote societarie) e alla RAGIONE_SOCIALE (conferente di un ramo d’azienda e cedente RAGIONE_SOCIALE quote societarie), che pure erano state parti (la prima nella qualità di appellante) nel giudizio di secondo grado.
Orbene, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell’art. 1306 cod. civ., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano
distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34899 del 28/11/2022).
La causa va, pertanto, rimessa sul ruolo, al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei detti soggetti nel termine all’uopo concesso.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di 90 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.2.2024.