Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25831 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25831 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2858/2020 proposto da:
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), NOME COGNOME (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL) e NOME COGNOME (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL, giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 441/08/2019 emessa dalla CTR Veneto in data 10/06/2019 e non notificata;
Avviso liquidazione imposta registro -Revoca agevolazioni ‘prima casa’
-Abitazioni di lusso
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano un avviso di liquidazione per imposta di registro conseguente alla revoca delle agevolazioni “prima casa” concernenti un immobile acquistato nel 2013, essendo lo stesso un’abitazione di lusso siccome di superficie superiore ai mq 240.
La Commissione Tributaria Provinciale di Padova rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione dei contribuenti, la CTR del Veneto accoglieva il ricorso, dichiarando nullo l’avviso di liquidazione. A tal fine osservava che nel caso di specie i contribuenti non avevano mai utilizzato a fini abitativi i locali in contestazione, che la Cassazione ha considerato i locali non abitabili calcolabili nella metratura imponibile solo se utilizzati, che anche utilizzando i muri non si raggiungevano, sulla base della perizia di parte contribuente non contestata, nè i mq 240 né i mq 200 e che le agevolazioni per casa A/2 risultavano ottenute anche dai precedenti acquirenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. COGNOME NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per apparenza della motivazione, con violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.Igs. n. 546/92, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver i giudici d’appello del tutto omesso di esplicitare il percorso argomentativo che li ha indotti a considerare la “superficie utile complessiva” dell’immobile de quo inferiore ai 240 mq, previsti dalla legge vigente ratione temporis all’epoca del contratto di compravendita, concluso il 20/05/2013.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 6 del d.m. 1072/1969, 14 delle preleggi e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, per la valutazione del carattere di lusso dell’immobile, rileva il requisito dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità,
parametro idoneo ad esprimere il carattere lussuoso di un’abitazione.
Preliminarmente, va ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME (ricorrente, unitamente alla COGNOME, in primo grado ed appellante, sempre unitamente alla COGNOME), cui non risulta che il ricorso per cassazione sia stato notificato. In materia di processo tributario, il litisconsorzio necessario si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo coinvolga, nell’unicità della fa ttispecie costitutiva dell’obbligazione, una pluralità di soggetti ed il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori r ispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione. Si richiama, in materia, quanto stabilito da Cass. SU n. 11676/24.
Da non confondere con la fattispecie in esame è quella cui ha dato luogo il principio (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24098 del 12/11/2014) secondo cui, in tema d’imposta di registro riguardo alla sentenza sottoposta a tassazione, sussiste solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio verso l’Amministrazione per il pagamento dell’imposta, per cui, conformemente alla regola generale delle obbligazioni solidali, non sussiste litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d’imposta nella lite tributaria ed il contraddittorio è regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo dei coobbligati solidali. Invero, il litisconsorzio necessario processuale è configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell’impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4303 del 13/02/2023).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la causa va rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio nel termine all’uopo concesso.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di 90 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.09.2025
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Il Presidente NOME COGNOME