Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2038 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2038 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1216 -20 22 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , C.F. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti , dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (pec: EMAIL) ed elettivamente
Oggetto:
ACCISE
–
litisconsorzio necessario processuale – integrazione contraddittorio
domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 909/12/2021 della Commissione tributaria regionale dell ‘EMILIA -ROMAGNA, depositata in data 05/07/2021; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO, alla pubblica udienza del 10/10/2024 e, in sede di riconvocazione, in data 08/01/2025;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito, per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ; udito, per la controricorrente, gli avv.ti NOME COGNOME e NOME
COGNOME, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Rilevato che:
Sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società che svolge attività di lavorazione e trasformazione in prodotti energetici di sottoprodotti di origine animale (cd. SOA) in un impianto gestito in regime di deposito fiscale di accise, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della predetta società gli avvisi di pagamento n. A/18330 del 09/12/2016 e n. A/18449 del 13/12/2016 per recuperare l’accisa complessivamente evasa, oltre indennità di mora ed interessi, e l’atto di irrogazione di sanzioni n. 200 del 13/12/2016 , mentre l’agente della riscossione emetteva la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA del 05/04/2017.
Tali atti venivano impugnati separatamente dalla società dinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Parma che, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente con sentenza n. 207/02/2019, con cui riduceva gli importi dovuti dalla società
contribuente, ordinando all’RAGIONE_SOCIALE, costituita in giudizio, di procedere al ricalcolo degli oneri di riscossione degli altri oneri dovuti.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la sola RAGIONE_SOCIALE doganale, che veniva rigettata dalla CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dell’Emilia -Romagna con la sentenza in epigrafe indicata.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui replica la società contribuente con controricorso e memoria. Non risulta intimata l’RAGIONE_SOCIALE che aveva partecipato al giudizio d’appello.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME in data 17/09/2024 ha depositato memoria conclusionale chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato che:
Dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso (pag. 4) risulta che l’originario ricorso era stato proposto anche nei confronti dell’agente della riscossione, ma a quest’ultimo, parte anche del giudizio di appello, non risulta essere stato notificato il ricorso per cassazione, né lo stesso si è volontariamente costituito in giudizio.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione. (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711;
Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
Va, pertanto, disposta, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio da effettuarsi a cura dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, fissando all’uopo il termine che si reputa congruo indicare in sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, a cura dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, in sede di riconvocazione in data 8 gennaio